Legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere.
Art. 20
 
4. Il termine previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge 157/1992 è fissato in trenta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Piano faunistico regionale e degli aggiornamenti del Piano medesimo. La domanda va inoltrata al Servizio competente in materia di caccia.
Note:
1 Comma 1 abrogato da art. 43, comma 1, L. R. 30/1999
2 Comma 4 sostituito da art. 18, comma 1, lettera c), numero 1), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore della L.R. 3/2016, come previsto dall'art. 45, c. 3, della medesima L.R. 3/2016.
3 Comma 5 sostituito da art. 18, comma 1, lettera c), numero 2), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore della L.R. 3/2016, come previsto dall'art. 45, c. 3, della medesima L.R. 3/2016.
4 Parole sostituite al comma 6 da art. 18, comma 1, lettera c), numero 3), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore della L.R. 3/2016, come previsto dall'art. 45, c. 3, della medesima L.R. 3/2016.
5 Comma 7 abrogato da art. 18, comma 1, lettera c), numero 4), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore della L.R. 3/2016, come previsto dall'art. 45, c. 3, della medesima L.R. 3/2016.
6 Vedi la disciplina transitoria del comma 4, stabilita da art. 48, comma 1, L. R. 3/2016