Art. 18
1. L'attestato di idoneitą di cui all'articolo 15 non necessita per i cittadini in possesso, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con RD 18 giugno 1931, n. 773, della qualifica di guardia venatoria volontaria alla data di entrata in vigore della presente legge.