Legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere.
Art. 15
 
1. Per il conseguimento dell'attestato di idoneità per l'ottenimento della qualifica di guardia venatoria volontaria di cui all' articolo 27, comma 4, della legge 157/1992, è necessario il superamento di un esame da sostenere presso l'Amministrazione regionale, davanti alla Commissione prevista dall'articolo 17.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 18, comma 1, lettera a), numero 1), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 18, comma 1, lettera a), numero 2), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
3 Comma 4 abrogato da art. 18, comma 1, lettera a), numero 3), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.