1. Per le attività di cui al secondo e
terzo comma dell'articolo 7 della legge regionale 56/1986, il Distretto venatorio competente, previo consenso del direttore della riserva interessata e sentito il consiglio direttivo, può autorizzare i titolari di allevamento cinofilo riconosciuto, ovvero addestratori professionali iscritti, limitatamente alle riserve di diritto del Comune di residenza o di sede dell'allevamento, ad addestrare i cani con le modalità previste dal citato
articolo 7 della legge regionale 56/1986.