Legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere.
Art. 13
 
1. Per le attività di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 7 della legge regionale 56/1986, il Distretto venatorio competente, previo consenso del direttore della riserva interessata e sentito il consiglio direttivo, può autorizzare i titolari di allevamento cinofilo riconosciuto, ovvero addestratori professionali iscritti, limitatamente alle riserve di diritto del Comune di residenza o di sede dell'allevamento, ad addestrare i cani con le modalità previste dal citato articolo 7 della legge regionale 56/1986.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 43, comma 31, L. R. 30/1999