Art. 12
1. Nel Friuli-Venezia Giulia l'addestramento e l'allenamento dei falchi, anche per uso di caccia, sono consentiti durante l'intero periodo dell'anno nelle zone destinate all'addestramento ed allenamento dei cani da caccia.
4. Le norme di cui all'
articolo 7 della legge regionale 56/1986 concernenti l'addestramento, l'allenamento e l'effettuazione di gare cinofile dei cani da seguita trovano applicazione anche nei confronti della specie capriolo.
5. A scopo di censimento della fauna selvatica presente, in periodo di chiusura della caccia a quella stanziale, fatta eccezione per i giorni in cui č consentita la sola caccia selettiva, di cui all'
articolo 2 della legge regionale 15 maggio 1987, n. 14, nelle zone di rifugio delle riserve di caccia di diritto, su autorizzazione dei Distretti venatori, previo consenso dei direttori delle Riserve interessate, si possono effettuare gare cinofile con cani da ferma o da seguita, con divieto di abbattimento o cattura di selvaggina.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 43, comma 29, L. R. 30/1999
2 Parole sostituite al comma 5 da art. 43, comma 30, L. R. 30/1999