Legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attivitā venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere.
Art. 12
 
3. All'articolo 7, primo comma, della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56, le parole << tutto il periodo dell'anno >> sono sostituite con le parole << tutti i giorni dell'anno >>.
4. Le norme di cui all'articolo 7 della legge regionale 56/1986 concernenti l'addestramento, l'allenamento e l'effettuazione di gare cinofile dei cani da seguita trovano applicazione anche nei confronti della specie capriolo.
5. A scopo di censimento della fauna selvatica presente, in periodo di chiusura della caccia a quella stanziale, fatta eccezione per i giorni in cui č consentita la sola caccia selettiva, di cui all'articolo 2 della legge regionale 15 maggio 1987, n. 14, nelle zone di rifugio delle riserve di caccia di diritto, su autorizzazione dei Distretti venatori, previo consenso dei direttori delle Riserve interessate, si possono effettuare gare cinofile con cani da ferma o da seguita, con divieto di abbattimento o cattura di selvaggina.
6. All'articolo 12, comma 2, della legge regionale 21/1993 le parole << durante tutto l'anno >> sono sostituite dalle parole << tutti i giorni dell'anno >>.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 43, comma 29, L. R. 30/1999
2 Parole sostituite al comma 5 da art. 43, comma 30, L. R. 30/1999