Art. 10
1. Nel territorio del Friuli-Venezia Giulia, a tutela delle coltivazioni e delle attività agricole tradizionali, è vietato il ripopolamento con il cinghiale, nonché, a salvaguardia degli ecotipi autoctoni, quello con la coturnice ed i tetraonidi, fatti salvi progetti specifici autorizzati dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore da lui delegato, sentito l'Istituto faunistico regionale.
2. Sono inoltre vietati i ripopolamenti con la minilepre e il colino della Virginia, ai fini della salvaguardia degli habitat e delle specie autoctone.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 43, comma 28, L. R. 30/1999