Art. 47
(Articolazione della dirigenza)
1. La dirigenza si articola su un'unica qualifica e su più profili professionali.
2.
Nell'ambito della qualifica di cui al comma 1, sono previsti i seguenti incarichi:
a) direttore generale;
b) direttore centrale;
c) vicedirettore centrale;
d) direttore di Servizio;
e) direttore di staff.
3. Il direttore generale opera alle dirette dipendenze del Presidente della Regione, in posizione sovraordinata rispetto ai direttori centrali, con funzioni di sovrintendenza e di impulso in ordine alla gestione dell'Amministrazione regionale, assicurando l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dal Presidente medesimo e dalla Giunta regionale e garantendo il coordinamento e la continuità dell'attività delle Direzioni centrali; svolge, altresì, le funzioni attribuite dal regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali. L'incarico di direttore centrale comporta la preposizione ad una struttura organizzativa complessa come definita dal regolamento di organizzazione. L'incarico di direttore di Servizio comporta la preposizione a un Servizio o a una struttura equiparata a Servizio.
3 bis. L'incarico di Vicedirettore centrale può essere conferito presso ogni Direzione centrale o struttura direzionale equiparata, a eccezione degli enti regionali. Il Vicedirettore centrale coadiuva il Direttore centrale nell'esercizio delle sue funzioni, svolge i compiti da questi espressamente conferiti, esercita funzioni sostitutorie in caso di assenza, impedimento o vacanza del Direttore centrale, o equiparato, ed è nominato dal Direttore centrale o equiparato tra i direttori incardinati presso la medesima Direzione centrale o struttura direzionale equiparata.
4. Gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti anche con contratto a tempo determinato di diritto privato; il conferimento a un dipendente del ruolo unico regionale determina il collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell’incarico e il servizio prestato in forza di detto contratto è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonché dell’anzianità di servizio. Il Capo di Gabinetto della Presidenza della Regione opera a supporto del Presidente quale responsabile dell’Ufficio di Gabinetto, struttura di diretta collaborazione con il Presidente medesimo. L’incarico di Capo di Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale è correlato alla durata in carica del Presidente della Regione. Gli incarichi di cui al comma 2, lettere d) ed e), non possono essere conferiti con contratto a tempo determinato di diritto privato a personale del ruolo unico regionale appartenente alla categoria dirigenziale.
4 bis. Gli incarichi di cui al comma 2, lettere a) e b), rivestono carattere di fiduciarietà. Il conferimento degli incarichi di cui al comma 2 con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato a soggetti esterni all'Amministrazione regionale può avvenire, fornendone esplicita motivazione, a fronte di specifiche esigenze, per un numero complessivo massimo di unità pari al 20 per cento del numero di posti previsti, complessivamente, per gli incarichi medesimi, con arrotondamento all'unità superiore.
4 quinquies. Al direttore di staff possono essere attribuiti particolari progetti o attività; al medesimo può essere, altresì, assegnato personale. Il Direttore di staff può sottoscrivere proposte di deliberazioni della Giunta regionale ai fini dell'attestazione del completamento dell'istruttoria e della legittimità.
5. Il conferimento di un incarico dirigenziale con contratto a tempo determinato di diritto privato a soggetti estranei all'Amministrazione regionale dipendenti delle amministrazioni di cui all'
articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001, ovvero di organi costituzionali, o di rilevanza costituzionale, avviene previo collocamento fuori ruolo, in aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento, secondo il relativo ordinamento.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 2, comma 1, L. R. 31/1997
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 1, L. R. 1/2000
3 Articolo sostituito da art. 2, comma 20, L. R. 10/2001
4 Articolo sostituito da art. 7, comma 1, L. R. 10/2002
5 Parole soppresse al comma 2 da art. 9, comma 1, L. R. 20/2002
6 Parole sostituite al comma 3 da art. 9, comma 1, L. R. 20/2002
7 Comma 7 sostituito da art. 9, comma 1, L. R. 20/2002
8 Abrogato il comma 7, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18).
9 Articolo sostituito da art. 12, comma 1, L. R. 4/2004
10 Lettera a) del comma 2 abrogata, a decorrere dall'1 settembre 2008, a seguito di quanto disposto, ai sensi dell'art. 3, comma 8 della presente legge, dall'art. 31, comma 1, lett. a) del DPReg. 8/8/2008, n. 209, recante "Modifiche al Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali" (B.U.R. 20/8/2008, n. 34).
11 Parole soppresse al comma 4 da art. 7, comma 1, lettera a), L. R. 16/2010
12 Comma 4 bis aggiunto da art. 7, comma 1, lettera b), L. R. 16/2010
13 Comma 4 ter aggiunto da art. 7, comma 1, lettera b), L. R. 16/2010
14 Comma 4 quater aggiunto da art. 7, comma 1, lettera b), L. R. 16/2010
15 Comma 4 quinquies aggiunto da art. 7, comma 1, lettera b), L. R. 16/2010
16 Comma 3 bis aggiunto da art. 17, comma 1, L. R. 17/2010
17 Comma 3 bis sostituito da art. 14, comma 36, lettera a), L. R. 22/2010
18 Parole sostituite al comma 4 da art. 14, comma 36, lettera b), L. R. 22/2010
19 Parole sostituite al comma 4 bis da art. 14, comma 36, lettera c), L. R. 22/2010
20 Parole aggiunte al comma 4 quinquies da art. 14, comma 36, lettera d), L. R. 22/2010
21 Parole aggiunte al comma 4 quinquies da art. 12, comma 34, L. R. 11/2011
22 Integrata la disciplina del comma 4 bis da art. 10, comma 11 bis, L. R. 11/2011
23 Parole soppresse al comma 4 da art. 12, comma 5, L. R. 27/2012
24 Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 1, lettera a), L. R. 8/2013
25 Comma 2 sostituito da art. 7, comma 1, lettera b), L. R. 8/2013
26 Comma 3 sostituito da art. 7, comma 1, lettera c), L. R. 8/2013
27 Comma 3 bis sostituito da art. 7, comma 1, lettera d), L. R. 8/2013
28 Parole sostituite al comma 4 da art. 7, comma 1, lettera e), L. R. 8/2013
29 Parole sostituite al comma 4 bis da art. 7, comma 1, lettera f), L. R. 8/2013
30 Comma 4 ter abrogato da art. 7, comma 1, lettera g), L. R. 8/2013
31 Comma 4 quater abrogato da art. 7, comma 1, lettera h), L. R. 8/2013
32 Parole soppresse al comma 4 quinquies da art. 7, comma 1, lettera i), L. R. 8/2013
33 Parole aggiunte al comma 4 da art. 1, comma 1, L. R. 16/2013
34 Parole aggiunte al comma 4 quinquies da art. 12, comma 12, L. R. 20/2015
35 Parole soppresse al comma 4 da art. 53, comma 2, lettera d), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016. A decorrere da tale data verrà pubblicato il nuovo testo.
36 Comma 4 bis sostituito da art. 53, comma 2, lettera e), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016. A decorrere da tale data verrà pubblicato il nuovo testo.
37 Comma 6 abrogato da art. 53, comma 2, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
38 Parole soppresse al c. 4 da art. 53, c. 2, lett. d), L.R. 18/2016, con effetto dall'1/1/2018, come disposto all'art. 59, c. 1, L.R. 18/2016, modificata dall'art. 3, c. 1, L.R. 15/2017.
39 Comma 4 bis sostituito da art. 53, c. 2, lett. e), L.R. 18/2016, con effetto dall'1/1/2018, come disposto all'art. 59, c. 1, L.R. 18/2016, modificata dall'art. 3, c. 1, L.R. 15/2017.
40 Parole soppresse al c. 4 da art. 53, c. 2, lett. d), L.R. 18/2016, con effetto dall'1/11/2018, come disposto all'art. 59, c. 1, L.R. 18/2016, modificata dall'art. 10, c. 5, lett. q), L.R. 44/2017.
41 Comma 4 bis sostituito da art. 53, c. 2, lett. e), L.R. 18/2016, con effetto dall'1/11/2018, come disposto all'art. 59, c. 1, L.R. 18/2016, modificata dall'art. 10, c. 5, lett. q), L.R. 44/2017.
42 Parole soppresse al comma 4, da art. 53, c. 2, lett. d), L.R. 18/2016 con effetto dall'1 maggio 2019, come stabilito dall'art. 59, c. 1, L.R. 18/2016, modificata da art. 1, c. 1, lett. i), L.R. 22/2018.
43 Comma 4 bis sostituito da art. 53, c. 2, lett. e), L.R. 18/2016, con effetto dall'1 maggio 2019, come stabilito dall'art. 59, c. 1, L.R. 18/2016, modificata da art. 1, c. 1, lett. i), L.R. 22/2018.
44 Le disposizioni differite, già disposte al comma 4 e al comma 4 bis del presente articolo, rimangono prive di effetto a seguito dell'abrogazione dell'art. 53, c. 2, lett. d) e e), L.R. 18/2016, come stabilito dall'art. 3, c. 1, lett. w), L.R. 26/2018.
45 Comma 3 bis sostituito da art. 11, comma 1, lettera a), L. R. 26/2018 , con effetto dall'1/1/2019, come stabilito dall'art. 11, c. 2, L.R. 26/2018.
46 Comma 4 bis sostituito da art. 11, comma 1, lettera b), L. R. 26/2018
47 Vedi anche quanto disposto dall'art. 11, comma 3, L. R. 26/2018
48 Parole soppresse al comma 4 da art. 102, comma 1, lettera c), L. R. 9/2019
49 Parole sostituite al comma 4 bis da art. 102, comma 1, lettera d), L. R. 9/2019
50 Parole soppresse al comma 4 quinquies da art. 102, comma 1, lettera e), L. R. 9/2019 , con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di modifica al regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con DPReg. 27/8/2004, n. 0277/Pres., come disposto dall'art. 102, c. 3 della L.R. 9/2019.
51 Le modifiche apportate al comma 4 quinquies del presente articolo hanno effetto dal 2/8/2019, data di entrata in vigore del regolamento di modifica, del regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali DPReg. 27/8/2004, n. 0277/Pres., emanato con DPReg. 18/7/2019, n. 0117/Pres. (B.U.R. 31/7/2019, n. 31).
52 Parole soppresse al comma 3 bis da art. 10, comma 1, L. R. 15/2020 . La disposizione si applica anche nel caso di preposizione a strutture direzionali a livello di Servizio già in essere alla data di entrata in vigore della L.R. 15/2020.
53 Parole sostituite al comma 4 da art. 18, comma 3, lettera a), L. R. 14/2022
54 Parole soppresse al comma 4 da art. 18, comma 3, lettera b), L. R. 14/2022
55 Parole sostituite al comma 4 da art. 18, comma 3, lettera b), L. R. 14/2022
56 Parole soppresse al comma 4 bis da art. 18, comma 3, lettera c), L. R. 14/2022
57 Parole sostituite al comma 3 bis da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 11/2023 , con effetto dalla data di entrata in vigore delle modifiche al regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, come disposto dall'art. 7, c. 1, della medesima L.R. 11/2023.
58 Parole sostituite al comma 4 bis da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 11/2023 , con effetto dalla data di entrata in vigore delle modifiche al regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, come disposto dall'art. 7, c. 1, della medesima L.R. 11/2023.
59 Le modifiche apportate ai commi 3 bis e 4 bis del presente articolo hanno effetto dal 11/7/2023, data di entrata in vigore del regolamento di modifica del regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, emanato con DPReg. 7/7/2023, n. 0119/Pres. (B.U.R. 10/7/2023, S.O. n. 23).
60 Parole sostituite al comma 3 da art. 217, comma 1, lettera a), L. R. 3/2024 . La disposizione si applica dalla data di efficacia delle modifiche al regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, come disposto dall'art. 221, c. 2, della medesima L.R. 3/2024.
61 Comma 5 sostituito da art. 217, comma 1, lettera b), L. R. 3/2024
62 Ai sensi di quanto disposto dall'art. 217, c. 2, L.R. 3/2024, gli incarichi di Direttore centrale per l'espletamento di particolari funzioni, in corso alla data di efficacia delle modifiche al regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, giungono a scadenza e non possono essere rinnovati o prorogati. I medesimi direttori possono essere preposti a strutture organizzative complesse per l'esecuzione dell'incarico conferito.
63 Le modifiche apportate al comma 3 del presente articolo hanno effetto dal 25/7/2024, data di entrata in vigore del regolamento di modifica del regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, emanato con DPReg. 18/7/2024, n. 097/Pres. (B.U.R. 24/7/2024, n. 30).
Art. 48
( ABROGATO )
Note:
1 Comma 2 bis aggiunto da art. 18, comma 1, L. R. 20/1996
2 Parole aggiunte al comma 2 da art. 10, comma 1, L. R. 35/1996
3 Comma 2 bis sostituito da art. 10, comma 2, L. R. 35/1996
4 Comma 3 bis aggiunto da art. 10, comma 3, L. R. 35/1996
5 Comma 2 sostituito da art. 7, comma 1, L. R. 1/2000
6 Parole soppresse al comma 2 bis da art. 7, comma 2, L. R. 1/2000
7 Comma 3 sostituito da art. 7, comma 3, L. R. 1/2000
8 Parole soppresse al comma 3 bis da art. 7, comma 4, L. R. 1/2000
9 Parole sostituite al comma 3 da art. 11, comma 1, L. R. 8/2000
10 Articolo sostituito da art. 2, comma 21, L. R. 10/2001
11 Articolo sostituito da art. 7, comma 2, L. R. 10/2002
12 Articolo sostituito da art. 9, comma 3, L. R. 20/2002
13 Articolo sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 15/2003
14 Rubrica dell'articolo modificata da art. 14, comma 1, L. R. 4/2004
15 Parole sostituite al comma 1 da art. 14, comma 1, L. R. 4/2004
16 Parole soppresse al comma 2 da art. 14, comma 1, L. R. 4/2004
17 Parole sostituite al comma 5 da art. 14, comma 1, L. R. 4/2004
18 Articolo abrogato, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18). Le disposizioni di cui al presente articolo continuano tuttavia ad applicarsi, in quanto compatibili, ai dirigenti del Consiglio regionale. Gli incarichi gia' conferiti presso l'Amministrazione e gli Enti regionali, in esecuzione del presente articolo alla data del 25.09.2004, sono confermati, secondo le corrispondenti denominazioni, sino alla naturale scadenza, salvo eventuali risoluzioni anticipate, come stabilito dall'art. 39 del sopraccitato Decreto presidenziale.
19 A decorrere dal 6 luglio 2005, le disposizioni di cui al presente articolo cessano di applicarsi ai dirigenti del Consiglio regionale, per effetto dell'approvazione, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 142 del 16 giugno 2005, del Regolamento di organizzazione degli Uffici del Consiglio regionale (B.U.R. 6/7/2005, S.S. n. 12).
Art. 52
( ABROGATO )
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 39, comma 2, L. R. 31/1996
2 Comma 3 sostituito da art. 39, comma 3, L. R. 31/1996
3 Comma 3 bis aggiunto da art. 39, comma 3, L. R. 31/1996
4 Parole aggiunte al comma 4 da art. 39, comma 4, L. R. 31/1996
5 Parole aggiunte al comma 3 da art. 5, comma 6, L. R. 10/1997 con effetto, ex articolo 32 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
6 Rinviata l' entrata in vigore della modifica, prevista dall' articolo 5 della L.R. 10/97, all' 11 settembre 1997, come disposto dall' articolo 32 della medesima L.R. 10/97, integrato dall' articolo 35 della L.R. 31/97.
7 Comma 2 bis aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 23/1997
8 Parole aggiunte al comma 1 da art. 47, comma 1, L. R. 31/1997
9 Comma 3 bis sostituito da art. 8, comma 95, L. R. 2/2000
10 Parole aggiunte al comma 3 da art. 8, comma 45, L. R. 4/2001
11 Comma 3 ter aggiunto da art. 7, comma 28, L. R. 23/2001
12 Comma 3 quater aggiunto da art. 12, comma 3, L. R. 2/2002
13 Parole aggiunte al comma 3 da art. 20, comma 3, L. R. 10/2002 ; peraltro tale aggiunta deve ritenersi sostitutiva di quella operata dall'art. 8, comma 45, L.R. 4/2001 in quanto di identico contenuto.
14 Parole aggiunte al comma 3 quater da art. 23, comma 9, L. R. 12/2003
15 Parole sostituite al comma 1 da art. 20, comma 1, L. R. 4/2004
16 Comma 3 sostituito da art. 20, comma 1, L. R. 4/2004
17 Comma 3 bis abrogato da art. 20, comma 1, L. R. 4/2004
18 Comma 3 ter abrogato da art. 20, comma 1, L. R. 4/2004
19 Abrogato il comma 1, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18). Le disposizioni di cui al comma 1 continuano tuttavia ad applicarsi, in quanto compatibili, ai dirigenti del Consiglio regionale.
20 Abrogato il comma 2, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18). Le disposizioni di cui al comma 2 continuano tuttavia ad applicarsi, in quanto compatibili, ai dirigenti del Consiglio regionale.
21 Abrogato il comma 2 bis, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18). Le disposizioni di cui al comma 2 bis continuano tuttavia ad applicarsi, in quanto compatibili, ai dirigenti del Consiglio regionale.
22 Abrogato il comma 3, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18). Le disposizioni di cui al comma 3 continuano tuttavia ad applicarsi, in quanto compatibili, ai dirigenti del Consiglio regionale.
23 Abrogato il comma 4, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18). Le disposizioni di cui al comma 4 continuano tuttavia ad applicarsi, in quanto compatibili, ai dirigenti del Consiglio regionale.
24 A decorrere dal 6 luglio 2005, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 2 bis, 3 e 4 cessano di applicarsi ai dirigenti del Consiglio regionale, per effetto dell'approvazione, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 142 del 16 giugno 2005, del Regolamento di organizzazione degli Uffici del Consiglio regionale (B.U.R. 6/7/2005, S.S. n. 12).
25 Articolo abrogato da art. 1, comma 4, L. R. 33/2015 , per effetto dell'abrogazione del residuo comma 3 quater.