Art. 10 bis
1. La Regione pubblica nel proprio sito web le retribuzioni annuali e i curriculum vitae del personale con qualifica dirigenziale, nonché i tassi di assenza e di maggior presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 16, comma 1, L. R. 17/2010