Art. 47
(Articolazione della dirigenza)
1. La dirigenza si articola su un'unica qualifica e su più profili professionali.
2.
Nell'ambito della qualifica di cui al comma 1, sono previsti i seguenti incarichi:
a) direttore generale;
b) direttore centrale;
c) vicedirettore centrale;
d) direttore di Servizio;
e) direttore di staff.
3. Il direttore generale opera alle dirette dipendenze del Presidente della Regione, in posizione sovraordinata rispetto ai direttori centrali, con funzioni di sovrintendenza e di impulso in ordine alla gestione dell'Amministrazione regionale, assicurando l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dal Presidente medesimo e dalla Giunta regionale e garantendo il coordinamento e la continuità dell'attività delle Direzioni centrali; svolge, altresì, le funzioni attribuite dal regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali. L'incarico di direttore centrale comporta la preposizione ad una struttura organizzativa complessa come definita dal regolamento di organizzazione. L'incarico di direttore di Servizio comporta la preposizione a un Servizio o a una struttura equiparata a Servizio.
3 bis. L'incarico di Vicedirettore centrale può essere conferito presso ogni Direzione centrale o struttura direzionale equiparata, a eccezione degli enti regionali. Il Vicedirettore centrale coadiuva il Direttore centrale nell'esercizio delle sue funzioni, svolge i compiti da questi espressamente conferiti, esercita funzioni sostitutorie in caso di assenza, impedimento o vacanza del Direttore centrale, o equiparato, ed è nominato dal Direttore centrale o equiparato tra i direttori incardinati presso la medesima Direzione centrale o struttura direzionale equiparata.
4. Gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti anche con contratto a tempo determinato di diritto privato; il conferimento a un dipendente del ruolo unico regionale determina il collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell’incarico e il servizio prestato in forza di detto contratto è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonché dell’anzianità di servizio. Il Capo di Gabinetto della Presidenza della Regione opera a supporto del Presidente quale responsabile dell’Ufficio di Gabinetto, struttura di diretta collaborazione con il Presidente medesimo. L’incarico di Capo di Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale è correlato alla durata in carica del Presidente della Regione. Gli incarichi di cui al comma 2, lettere d) ed e), non possono essere conferiti con contratto a tempo determinato di diritto privato a personale del ruolo unico regionale appartenente alla categoria dirigenziale.
4 bis. Gli incarichi di cui al comma 2, lettere a) e b), rivestono carattere di fiduciarietà. Il conferimento degli incarichi di cui al comma 2 con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato a soggetti esterni all'Amministrazione regionale può avvenire, fornendone esplicita motivazione, a fronte di specifiche esigenze, per un numero complessivo massimo di unità pari al 20 per cento del numero di posti previsti, complessivamente, per gli incarichi medesimi, con arrotondamento all'unità superiore.
4 quinquies. Al direttore di staff possono essere attribuiti particolari progetti o attività; al medesimo può essere, altresì, assegnato personale. Il Direttore di staff può sottoscrivere proposte di deliberazioni della Giunta regionale ai fini dell'attestazione del completamento dell'istruttoria e della legittimità.
5. Il conferimento di un incarico dirigenziale con contratto a tempo determinato di diritto privato a soggetti estranei all'Amministrazione regionale dipendenti delle amministrazioni di cui all'
articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001, ovvero di organi costituzionali, o di rilevanza costituzionale, avviene previo collocamento fuori ruolo, in aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento, secondo il relativo ordinamento.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 2, comma 1, L. R. 31/1997
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 1, L. R. 1/2000
3 Articolo sostituito da art. 2, comma 20, L. R. 10/2001
4 Articolo sostituito da art. 7, comma 1, L. R. 10/2002
5 Parole soppresse al comma 2 da art. 9, comma 1, L. R. 20/2002
6 Parole sostituite al comma 3 da art. 9, comma 1, L. R. 20/2002
7 Comma 7 sostituito da art. 9, comma 1, L. R. 20/2002
8 Abrogato il comma 7, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18).
9 Articolo sostituito da art. 12, comma 1, L. R. 4/2004
10 Lettera a) del comma 2 abrogata, a decorrere dall'1 settembre 2008, a seguito di quanto disposto, ai sensi dell'art. 3, comma 8 della presente legge, dall'art. 31, comma 1, lett. a) del DPReg. 8/8/2008, n. 209, recante "Modifiche al Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali" (B.U.R. 20/8/2008, n. 34).
11 Parole soppresse al comma 4 da art. 7, comma 1, lettera a), L. R. 16/2010
12 Comma 4 bis aggiunto da art. 7, comma 1, lettera b), L. R. 16/2010
13 Comma 4 ter aggiunto da art. 7, comma 1, lettera b), L. R. 16/2010
14 Comma 4 quater aggiunto da art. 7, comma 1, lettera b), L. R. 16/2010
15 Comma 4 quinquies aggiunto da art. 7, comma 1, lettera b), L. R. 16/2010
16 Comma 3 bis aggiunto da art. 17, comma 1, L. R. 17/2010
17 Comma 3 bis sostituito da art. 14, comma 36, lettera a), L. R. 22/2010
18 Parole sostituite al comma 4 da art. 14, comma 36, lettera b), L. R. 22/2010
19 Parole sostituite al comma 4 bis da art. 14, comma 36, lettera c), L. R. 22/2010
20 Parole aggiunte al comma 4 quinquies da art. 14, comma 36, lettera d), L. R. 22/2010
21 Parole aggiunte al comma 4 quinquies da art. 12, comma 34, L. R. 11/2011
22 Integrata la disciplina del comma 4 bis da art. 10, comma 11 bis, L. R. 11/2011
23 Parole soppresse al comma 4 da art. 12, comma 5, L. R. 27/2012
24 Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 1, lettera a), L. R. 8/2013
25 Comma 2 sostituito da art. 7, comma 1, lettera b), L. R. 8/2013
26 Comma 3 sostituito da art. 7, comma 1, lettera c), L. R. 8/2013
27 Comma 3 bis sostituito da art. 7, comma 1, lettera d), L. R. 8/2013
28 Parole sostituite al comma 4 da art. 7, comma 1, lettera e), L. R. 8/2013
29 Parole sostituite al comma 4 bis da art. 7, comma 1, lettera f), L. R. 8/2013
30 Comma 4 ter abrogato da art. 7, comma 1, lettera g), L. R. 8/2013
31 Comma 4 quater abrogato da art. 7, comma 1, lettera h), L. R. 8/2013
32 Parole soppresse al comma 4 quinquies da art. 7, comma 1, lettera i), L. R. 8/2013
33 Parole aggiunte al comma 4 da art. 1, comma 1, L. R. 16/2013
34 Parole aggiunte al comma 4 quinquies da art. 12, comma 12, L. R. 20/2015
35 Parole soppresse al comma 4 da art. 53, comma 2, lettera d), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016. A decorrere da tale data verrà pubblicato il nuovo testo.
36 Comma 4 bis sostituito da art. 53, comma 2, lettera e), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016. A decorrere da tale data verrà pubblicato il nuovo testo.
37 Comma 6 abrogato da art. 53, comma 2, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
38 Parole soppresse al c. 4 da art. 53, c. 2, lett. d), L.R. 18/2016, con effetto dall'1/1/2018, come disposto all'art. 59, c. 1, L.R. 18/2016, modificata dall'art. 3, c. 1, L.R. 15/2017.
39 Comma 4 bis sostituito da art. 53, c. 2, lett. e), L.R. 18/2016, con effetto dall'1/1/2018, come disposto all'art. 59, c. 1, L.R. 18/2016, modificata dall'art. 3, c. 1, L.R. 15/2017.
40 Parole soppresse al c. 4 da art. 53, c. 2, lett. d), L.R. 18/2016, con effetto dall'1/11/2018, come disposto all'art. 59, c. 1, L.R. 18/2016, modificata dall'art. 10, c. 5, lett. q), L.R. 44/2017.
41 Comma 4 bis sostituito da art. 53, c. 2, lett. e), L.R. 18/2016, con effetto dall'1/11/2018, come disposto all'art. 59, c. 1, L.R. 18/2016, modificata dall'art. 10, c. 5, lett. q), L.R. 44/2017.
42 Parole soppresse al comma 4, da art. 53, c. 2, lett. d), L.R. 18/2016 con effetto dall'1 maggio 2019, come stabilito dall'art. 59, c. 1, L.R. 18/2016, modificata da art. 1, c. 1, lett. i), L.R. 22/2018.
43 Comma 4 bis sostituito da art. 53, c. 2, lett. e), L.R. 18/2016, con effetto dall'1 maggio 2019, come stabilito dall'art. 59, c. 1, L.R. 18/2016, modificata da art. 1, c. 1, lett. i), L.R. 22/2018.
44 Le disposizioni differite, già disposte al comma 4 e al comma 4 bis del presente articolo, rimangono prive di effetto a seguito dell'abrogazione dell'art. 53, c. 2, lett. d) e e), L.R. 18/2016, come stabilito dall'art. 3, c. 1, lett. w), L.R. 26/2018.
45 Comma 3 bis sostituito da art. 11, comma 1, lettera a), L. R. 26/2018 , con effetto dall'1/1/2019, come stabilito dall'art. 11, c. 2, L.R. 26/2018.
46 Comma 4 bis sostituito da art. 11, comma 1, lettera b), L. R. 26/2018
47 Vedi anche quanto disposto dall'art. 11, comma 3, L. R. 26/2018
48 Parole soppresse al comma 4 da art. 102, comma 1, lettera c), L. R. 9/2019
49 Parole sostituite al comma 4 bis da art. 102, comma 1, lettera d), L. R. 9/2019
50 Parole soppresse al comma 4 quinquies da art. 102, comma 1, lettera e), L. R. 9/2019 , con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di modifica al regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con DPReg. 27/8/2004, n. 0277/Pres., come disposto dall'art. 102, c. 3 della L.R. 9/2019.
51 Le modifiche apportate al comma 4 quinquies del presente articolo hanno effetto dal 2/8/2019, data di entrata in vigore del regolamento di modifica, del regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali DPReg. 27/8/2004, n. 0277/Pres., emanato con DPReg. 18/7/2019, n. 0117/Pres. (B.U.R. 31/7/2019, n. 31).
52 Parole soppresse al comma 3 bis da art. 10, comma 1, L. R. 15/2020 . La disposizione si applica anche nel caso di preposizione a strutture direzionali a livello di Servizio già in essere alla data di entrata in vigore della L.R. 15/2020.
53 Parole sostituite al comma 4 da art. 18, comma 3, lettera a), L. R. 14/2022
54 Parole soppresse al comma 4 da art. 18, comma 3, lettera b), L. R. 14/2022
55 Parole sostituite al comma 4 da art. 18, comma 3, lettera b), L. R. 14/2022
56 Parole soppresse al comma 4 bis da art. 18, comma 3, lettera c), L. R. 14/2022
57 Parole sostituite al comma 3 bis da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 11/2023 , con effetto dalla data di entrata in vigore delle modifiche al regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, come disposto dall'art. 7, c. 1, della medesima L.R. 11/2023.
58 Parole sostituite al comma 4 bis da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 11/2023 , con effetto dalla data di entrata in vigore delle modifiche al regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, come disposto dall'art. 7, c. 1, della medesima L.R. 11/2023.
59 Le modifiche apportate ai commi 3 bis e 4 bis del presente articolo hanno effetto dal 11/7/2023, data di entrata in vigore del regolamento di modifica del regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, emanato con DPReg. 7/7/2023, n. 0119/Pres. (B.U.R. 10/7/2023, S.O. n. 23).
60 Parole sostituite al comma 3 da art. 217, comma 1, lettera a), L. R. 3/2024 . La disposizione si applica dalla data di efficacia delle modifiche al regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, come disposto dall'art. 221, c. 2, della medesima L.R. 3/2024.
61 Comma 5 sostituito da art. 217, comma 1, lettera b), L. R. 3/2024
62 Ai sensi di quanto disposto dall'art. 217, c. 2, L.R. 3/2024, gli incarichi di Direttore centrale per l'espletamento di particolari funzioni, in corso alla data di efficacia delle modifiche al regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, giungono a scadenza e non possono essere rinnovati o prorogati. I medesimi direttori possono essere preposti a strutture organizzative complesse per l'esecuzione dell'incarico conferito.
63 Le modifiche apportate al comma 3 del presente articolo hanno effetto dal 25/7/2024, data di entrata in vigore del regolamento di modifica del regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, emanato con DPReg. 18/7/2024, n. 097/Pres. (B.U.R. 24/7/2024, n. 30).