Legge regionale 22 marzo 1996 , n. 15 - TESTO VIGENTE dal 04/09/2014

Norme per la tutela e la promozione della lingua e della cultura friulane e istituzione del servizio per le lingue regionali e minoritarie.

Art. 32

(Abrogazione e modificazione di norme)

1. Sono abrogate le leggi regionali 7 febbraio 1992, n. 6, 8 giugno 1993, n. 36, 22 giugno 1993, n. 48.

2. Nella rubrica del Titolo VI della legge regionale 68/1981, sono abrogate le parole << della lingua e cultura friulana e >> e la parola << altre >>.

3.

( ABROGATO )

(1)

4. È abrogato il terzo comma dell'articolo 26 della legge regionale 68/1981.

5. I commi 2 e 3 dell'articolo 14 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, sono sostituiti dal seguente:

<< 2. Per le finalità di cui al comma 1, per le lingue e le culture locali diverse dal friulano, presenti sul territorio di più province, possono essere predisposti programmi, anche in forma associata, da parte delle Amministrazioni provinciali interessate. >>.

Note:

Comma 3 abrogato da art. 38, comma 1, lettera a), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1 gennaio 2015, a seguito dell'abrogazione dell'art. 25, L.R. 68/1981.