Legge regionale 22 marzo 1996 , n. 15 - TESTO VIGENTE dal 04/09/2014

Norme per la tutela e la promozione della lingua e della cultura friulane e istituzione del servizio per le lingue regionali e minoritarie.

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:

Articolo 11 bis aggiunto da art. 124, comma 3, L. R. 13/1998

TITOLO I

TUTELA DEL PATRIMONIO LINGUISTICO DELLA REGIONE

CAPO I

Principi e obiettivi fondamentali

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione, per esercitare una politica attiva di conservazione e sviluppo della lingua e della cultura friulane quali componenti essenziali dell'identità etnica e storica della comunità regionale, con la presente legge detta i principi fondamentali dell'azione volta alla realizzazione di tale politica.

Art. 2

(Tutela della lingua friulana)

1. Il friulano è una delle lingue della comunità regionale. La Regione Friuli-Venezia Giulia considera la tutela della lingua e della cultura friulane una questione centrale per lo sviluppo dell'autonomia speciale.

Art. 3

(Contesto europeo)

1. La Regione Friuli-Venezia Giulia, riconoscendo che la protezione e la promozione delle varie lingue locali o minoritarie rappresentano un contributo importante alla costruzione di un'Europa fondata sui principi della democrazia e del rispetto per le diversità culturali, mantiene e sviluppa le tradizioni presenti sul proprio territorio.

2. Nei limiti delle competenze statutarie, la Regione considera la protezione e la promozione delle lingue tradizionalmente parlate sul proprio territorio come un preciso obbligo verso la famiglia dei popoli europei, riservando una particolare attenzione alla lingua friulana che è parlata quasi esclusivamente sul proprio territorio.

Art. 4

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 29/2007

Art. 5

(Limitazione territoriale nellaapplicazione della legge)

1. In conformità con i principi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), le previsioni della presente legge si applicano solo nella parte del territorio regionale in cui la lingua friulana è tradizionalmente e significativamente parlata, anche sulla base delle attestazioni fornite in proposito dalle Amministrazioni comunali. Tale territorio è individuato da un decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme delibera della Giunta stessa.

2. Per il tramite delle associazioni aventi sede nel territorio regionale la Regione assicura altresì l'applicazione delle previsioni della presente legge per le comunità friulane emigrate.

Art. 6

(Strumenti attuativi)

1. Per l'attuazione delle funzioni previste dalla legge, la Regione e gli enti locali delegati possono stipulare, per quanto di rispettiva competenza, convenzioni con le Università della regione e con altri enti ed istituzioni, pubblici e privati.

Art. 7

(Attività scientifiche)

1. La Regione riconosce nell'Università degli studi di Udine, istituita ai sensi dell'articolo 26 della legge 8 agosto 1977, n. 546, allo scopo di contribuire al progresso civile, sociale ed economico del Friuli e di divenire organico strumento di sviluppo e di rinnovamento dei filoni originari della cultura, della lingua, delle tradizioni e della storia del Friuli, la sede primaria dell'attività di ricerca e di alta formazione in tema di lingua e cultura del Friuli e delle condizioni linguistiche del territorio friulano.

2. A tal fine la Regione favorisce, nel rispetto del disposto di cui all'articolo 8 della legge 19 novembre 1990, n. 341, l'attività di ricerca, di insegnamento e di formazione di ricercatori sulla lingua e la cultura del Friuli mediante:

a) il sostegno a ricerche finalizzate alla conoscenza delle condizioni strutturali ed evolutive del gruppo linguistico friulano e degli affini gruppi ladini;

b) l'attivazione di corsi ufficiali o integrativi presso le Facoltà dell'Università di Udine mediante contratti di insegnamento;

c) la concessione di borse di studio e di ricerca e l'istituzione di corsi di dottorato di ricerca;

d) la pubblicazione di collane scientifiche atte a favorire la conoscenza delle attività di ricerca;

e) l'attivazione di corsi sulla lingua e cultura del Friuli in Università di altri Paesi sulla base di apposite convenzioni con l'Università di Udine.

3. Tali attività vengono svolte dall'Università di Udine con le strutture contemplate dal suo Statuto per la valorizzazione della lingua e della cultura friulane.

4. Per concorrere al sostegno delle attività indicate al comma 2, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all'Università degli studi di Udine, sulla base di apposite convenzioni, speciali finanziamenti annui.

(1)

Note:

Comma 4 sostituito da art. 6, comma 63, L. R. 4/2001

Art. 8

( ABROGATO )

(6)(7)

Note:

Comma 2 sostituito da art. 124, comma 1, L. R. 13/1998

Comma 3 sostituito da art. 124, comma 1, L. R. 13/1998

Parole sostituite al comma 2 da art. 7, comma 73, L. R. 3/2002

Comma 2 bis aggiunto da art. 7, comma 75, L. R. 3/2002

Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 80, L. R. 1/2003

Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 31, comma 2, L. R. 29/2007

Articolo abrogato da art. 6, comma 101, L. R. 11/2011

Art. 9

(Conservazione e valorizzazione del patrimoniobibliografico e documentario friulano)

1. La Regione riconosce la Biblioteca civica << Vincenzo Joppi >> di Udine quale principale istituzione regionale per la conservazione e la valorizzazione di tutta la produzione a stampa, manoscritta e audiovisiva, di argomento storico e letterario friulano o di lingua friulana, contribuendo alla conservazione ed alla fruizione su supporti informatici anche dei fondi antichi, attraverso l'istituzione di una specifica << Sezione friulana >>.

2. La Biblioteca civica << Vincenzo Joppi >> promuove la produzione di tutti i dati catalografici d'interesse friulano in suo possesso a vantaggio di tutte le biblioteche dotate di specifici fondi locali friulani, utilizzando adeguati supporti informatici, che consentano l'effettiva centralizzazione e scambio delle procedure catalografiche.

3. In considerazione del servizio di interesse regionale svolto dalla Biblioteca, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento annuo per le finalità di cui ai commi 1 e 2.

Art. 10

(Obiettivi generali dell'azione regionale)

1. Costituiscono obiettivi dell'azione regionale:

a) la conservazione e la valorizzazione della lingua friulana mediante iniziative ordinarie e straordinarie;

b) lo sviluppo della lingua friulana come codice linguistico adatto a tutte le situazioni della vita moderna e, in particolare, utilizzabile attraverso i mezzi di comunicazione sociale.

Art. 11

( ABROGATO )

(1)(2)

Note:

Articolo sostituito da art. 124, comma 2, L. R. 13/1998

Articolo abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 29/2007

Art. 11 bis

(Statuti degli Enti locali)

(1)

1. Ai sensi e con i limiti dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, gli Statuti dei Comuni, delle Province, e degli altri Enti locali dotati di autonomia statutaria, possono dettare norme per la tutela e lo sviluppo della lingua friulana in armonia con i principi e le disposizioni della presente legge.

2.

( ABROGATO )

(2)

Note:

Articolo aggiunto da art. 124, comma 3, L. R. 13/1998

Comma 2 abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 29/2007

Art. 12

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 29/2007

CAPO II

Grafia unitaria

Art. 13

(Grafia ufficiale della lingua friulana)

(1)

1. Per il conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), la Regione determina la grafia ufficiale della lingua friulana e ne promuove la conoscenza e l'uso.

2. È adottata, quale grafia ufficiale della lingua friulana, la grafia codificata, in conformità della deliberazione del Consiglio provinciale di Udine del 15 luglio 1986, nel testo << La grafia friulana normalizzata >> del prof. Xavier Lamuela, edito a Udine nel 1987, che ha avuto come termine di riferimento la grafia della Società Filologica Friulana, con le modifiche di seguito indicate:

a) sostituzione in corpo di parola ed all'inizio di parola del digramma << ts >> con il segno << z >>;

b) sostituzione del digramma << cu+vocale >>, nei toponimi e nella onomastica storica, con il digramma qu+vocale >>.

3.

( ABROGATO )

(2)

Note:

Articolo sostituito da art. 124, comma 4, L. R. 13/1998

Comma 3 abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 29/2007

Art. 14

(Uso della grafia ufficiale friulana)

(2)

1.

( ABROGATO )

(4)

2.

( ABROGATO )

(5)

3.

( ABROGATO )

(6)

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare, con le modalità e i limiti di cui all'articolo 1 della legge regionale 14 marzo 1973, n. 20, agli Enti locali territoriali e ai loro Consorzi le spese sostenute per l'acquisto, la posa in opera e la manutenzione di tabelle soddisfacenti ai requisiti di cui al comma 3.

(1)

4 bis. Le domande per ottenere il rimborso previsto dal comma 4 devono pervenire alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, entro il termine del 31 gennaio, corredate dell'attestazione, resa dal funzionario responsabile del procedimento, che la grafia usata nei cartelli indicatori è quella ufficiale, adottata ai sensi dell'articolo 13.

(3)

Note:

Parole sostituite al comma 4 da art. 57, comma 1, L. R. 9/1999

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 10, L. R. 13/2000, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 10, comma 6, L. R. 28/2018

Comma 4 bis aggiunto da art. 17, comma 5, L. R. 17/2004

Comma 1 abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 29/2007

Comma 2 abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 29/2007

Comma 3 abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 29/2007

TITOLO II

STRUMENTI DI TUTELA DEL PATRIMONIOLINGUISTICO DELLA REGIONE

CAPO I

Osservatorio regionale della linguae della cultura friulane

Art. 15

( ABROGATO )

(1)(2)(3)(4)

Note:

Con deliberazione della Giunta regionale 19/12/2002, n. 4369, è stato approvato lo Statuto dell'organismo di cui all'articolo 6, comma 66, L.R. 4/2001, nel testo modificato da art. 14, comma 17, L.R. 13/2002.

Articolo abrogato da art. 6, comma 68, L. R. 4/2001 , a decorrere dalla data di approvazione da parte della Giunta regionale dello statuto dell'organismo di cui all'art. 6, comma 66, della L.R. 4/2001, nel testo modificato da art. 14, comma 17, L. R. 13/2002

Articolo reinserito da art. 9, comma 2, L. R. 12/2003 , nei limiti previsti dal comma 3 del medesimo articolo.

Articolo abrogato, come stabilito dall'art. 9, c. 3, L.R. 12/2003, a seguito dell'insediamento, in data 31 maggio 2005, del Consiglio di Amministrazione dell'A.R.Le.F. - Agjenzie regjonal pe lenghe furlane - Agenzia regionale per la lingua friulana.

Art. 16

( ABROGATO )

(1)(2)(3)(4)

Note:

Con deliberazione della Giunta regionale 19/12/2002, n. 4369, è stato approvato lo Statuto dell'organismo di cui all'articolo 6, comma 66, L.R. 4/2001, nel testo modificato da art. 14, comma 17, L.R. 13/2002.

Articolo abrogato da art. 6, comma 68, L. R. 4/2001 , a decorrere dalla data di approvazione da parte della Giunta regionale dello statuto dell'organismo di cui all'art. 6, comma 66, della L.R. 4/2001, nel testo modificato da art. 14, comma 17, L. R. 13/2002

Articolo reinserito da art. 9, comma 2, L. R. 12/2003 , nei limiti previsti dal comma 3 del medesimo articolo.

Articolo abrogato, come stabilito dall'art. 9, c. 3, L.R. 12/2003, a seguito dell'insediamento, in data 31 maggio 2005, del Consiglio di Amministrazione dell'A.R.Le.F. - Agjenzie regjonal pe lenghe furlane - Agenzia regionale per la lingua friulana.

Art. 17

( ABROGATO )

(5)(6)(7)(8)

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 124, comma 6, L. R. 13/1998

Comma 1 bis aggiunto da art. 124, comma 7, L. R. 13/1998

Comma 1 ter aggiunto da art. 124, comma 7, L. R. 13/1998

Parole soppresse al comma 1 da art. 6, comma 64, L. R. 4/2001

Con deliberazione della Giunta regionale 19/12/2002, n. 4369, è stato approvato lo Statuto dell'organismo di cui all'articolo 6, comma 66, L.R. 4/2001, nel testo modificato da art. 14, comma 17, L.R. 13/2002.

Articolo abrogato da art. 6, comma 68, L. R. 4/2001 , a decorrere dalla data di approvazione da parte della Giunta regionale dello statuto dell'organismo di cui all'art. 6, comma 66, della L.R. 4/2001, nel testo modificato da art. 14, comma 17, L. R. 13/2002

Articolo reinserito da art. 9, comma 2, L. R. 12/2003 , nei limiti previsti dal comma 3 del medesimo articolo.

Articolo abrogato, come stabilito dall'art. 9, c. 3, L.R. 12/2003, a seguito dell'insediamento, in data 31 maggio 2005, del Consiglio di Amministrazione dell'A.R.Le.F. - Agjenzie regjonal pe lenghe furlane - Agenzia regionale per la lingua friulana.

Art. 18

( ABROGATO )

(2)(3)

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 124, comma 8, L. R. 13/1998

Articolo sostituito da art. 5, comma 43, L. R. 2/2000

Articolo abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.

Art. 19

(Interventi ammissibili a finanziamento)

1.

( ABROGATO )

(1)(4)(6)

2. Sono finanziabili le attività volte a perseguire, sulla base di precisi indirizzi di programmazione attiva, le attività nei seguenti settori:

a) nel settore degli studi e delle ricerche: indagini sulla condizione linguistica della lingua friulana nei vari ambiti del territorio regionale, ricerca, raccolta, catalogazione e ordinamento di testimonianze e materiali storici, archivistici, etnologici, folcloristici, raccolta e compilazione di repertori linguistici friulani, redazione e pubblicazione di atlanti, carte ed altri documenti delle zone storiche, culturali e linguistiche; organizzazione di seminari, convegni ed incontri scientifici e culturali; attività di ricerca, sperimentazione e documentazione su problemi riguardanti la storia, l'economia, la società, le tradizioni ed il patrimonio culturale, artistico e linguistico friulano, concessione di borse di studio o di ricerca; attivazione di corsi universitari di insegnamento;

b) nel settore della stampa, dell' editoria, delle produzioni audiovisive e dei mezzi di comunicazione sociale: stampa di giornali e periodici in lingua friulana, intesa a sviluppare ed a diffondere la conoscenza della storia, della lingua, della cultura e delle tradizioni friulane; pubblicazioni di opere scientifiche e di divulgazione concernenti la cultura e la lingua friulane, attività informative e promozionali attraverso i mezzi di comunicazione sociale; realizzazione di programmi radiotelevisivi, produzione di opere ed iniziative cinematografiche ed audiovisive in lingua friulana ovvero riguardanti la storia e la cultura friulane;

c) nel settore della scuola: corsi di informazione ed aggiornamento, premi letterari anche a livello internazionale ed ogni altra iniziativa idonea a promuovere lo sviluppo e la diffusione della lingua friulana, studi e ricerche in ambito scolastico ovvero presso le comunità emigrate, sulla realtà storica, culturale, linguistica e le tradizioni friulane, anche mediante sussidi didattici, concorsi tra gli alunni e altre attività parascolastiche volte alla conoscenza della storia, della cultura, della lingua e delle tradizioni friulane;

d) nel settore dello spettacolo: reperimento e traduzione di testi teatrali in lingua friulana, premi cinematografici anche a livello internazionale ed ogni altra iniziativa idonea a promuovere lo sviluppo e la diffusione della lingua friulana, compilazione e pubblicazione di monografie, saggi, quaderni e dispense relativi alle espressioni teatrali in lingua friulana e alla storia delle stesse; ricerca, registrazione e pubblicazione dei testi musicali popolari; allestimento ed organizzazione di recite, spettacoli e concerti di compagnie teatrali, gruppi folcloristici, complessi corali e musicali operanti per la conoscenza e la diffusione nonché per l'innovazione del patrimonio teatrale e musicale friulano;

e) nel settore della toponomastica: raccolta e studio dei toponimi in lingua friulana e relative pubblicazioni scientifiche, anche al fine di evidenziare, attraverso apposite indicazioni, la toponomastica originaria.

(2)

2 bis.

( ABROGATO )

(3)(5)

Note:

Comma 1 sostituito da art. 124, comma 9, L. R. 13/1998

Parole aggiunte al comma 2 da art. 124, comma 9, L. R. 13/1998

Comma 2 bis aggiunto da art. 124, comma 9, L. R. 13/1998

Comma 1 sostituito da art. 5, comma 44, L. R. 2/2000

Comma 2 bis abrogato da art. 5, comma 45, L. R. 2/2000

Comma 1 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.

Art. 20

( ABROGATO )

(1)(2)(3)(4)

Note:

Con deliberazione della Giunta regionale 19/12/2002, n. 4369, è stato approvato lo Statuto dell'organismo di cui all'articolo 6, comma 66, L.R. 4/2001, nel testo modificato da art. 14, comma 17, L.R. 13/2002.

Articolo abrogato da art. 6, comma 68, L. R. 4/2001 , a decorrere dalla data di approvazione da parte della Giunta regionale dello statuto dell'organismo di cui all'art. 6, comma 66, della L.R. 4/2001, nel testo modificato da art. 14, comma 17, L. R. 13/2002

Articolo reinserito da art. 9, comma 2, L. R. 12/2003 , nei limiti previsti dal comma 3 del medesimo articolo.

Articolo abrogato, come stabilito dall'art. 9, c. 3, L.R. 12/2003, a seguito dell'insediamento, in data 31 maggio 2005, del Consiglio di Amministrazione dell'A.R.Le.F. - Agjenzie regjonal pe lenghe furlane - Agenzia regionale per la lingua friulana.

Art. 21

( ABROGATO )

(3)(4)(5)(6)(7)(8)

Note:

Comma 3 sostituito da art. 124, comma 10, L. R. 13/1998

Comma 3 bis aggiunto da art. 124, comma 10, L. R. 13/1998

A decorrere dall' 1 gennaio 2002 e' soppresso il Comitato scientifico dell' Osservatorio regionale della lingua e della cultura friulane ai sensi dell' articolo 6, comma 68, della L.R. 4/2001. Le relative funzioni sono trasferite all' Istituto regionale per la tutela e la valorizzazione della lingua e della cultura friulane di cui al comma 66 del medesimo articolo.

La durata in carica del Comitato scientifico di cui al presente articolo è prorogata sino alla costituzione dell'Istituto regionale previsto dall'articolo 6, comma 66 della L.R. 4/2001.

Con deliberazione della Giunta regionale 19/12/2002, n. 4369, è stato approvato lo Statuto dell'organismo di cui all'articolo 6, comma 66, L.R. 4/2001, nel testo modificato da art. 14, comma 17, L.R. 13/2002.

Articolo abrogato da art. 6, comma 68, L. R. 4/2001 , a decorrere dalla data di approvazione da parte della Giunta regionale dello statuto dell'organismo di cui all'art. 6, comma 66, della L.R. 4/2001, nel testo modificato da art. 14, comma 17, L. R. 13/2002

Articolo reinserito da art. 9, comma 2, L. R. 12/2003 , nei limiti previsti dal comma 3 del medesimo articolo.

Articolo abrogato, come stabilito dall'art. 9, c. 3, L.R. 12/2003, a seguito dell'insediamento, in data 31 maggio 2005, del Consiglio di Amministrazione dell'A.R.Le.F. - Agjenzie regjonal pe lenghe furlane - Agenzia regionale per la lingua friulana.

Art. 22

( ABROGATO )

(1)(2)(3)(4)

Note:

Con deliberazione della Giunta regionale 19/12/2002, n. 4369, è stato approvato lo Statuto dell'organismo di cui all'articolo 6, comma 66, L.R. 4/2001, nel testo modificato da art. 14, comma 17, L.R. 13/2002.

Articolo abrogato da art. 6, comma 68, L. R. 4/2001 , a decorrere dalla data di approvazione da parte della Giunta regionale dello statuto dell'organismo di cui all'art. 6, comma 66, della L.R. 4/2001, nel testo modificato da art. 14, comma 17, L. R. 13/2002

Articolo reinserito da art. 9, comma 2, L. R. 12/2003 , nei limiti previsti dal comma 3 del medesimo articolo.

Articolo abrogato, come stabilito dall'art. 9, c. 3, L.R. 12/2003, a seguito dell'insediamento, in data 31 maggio 2005, del Consiglio di Amministrazione dell'A.R.Le.F. - Agjenzie regjonal pe lenghe furlane - Agenzia regionale per la lingua friulana.

Art. 23

( ABROGATO )

(1)(2)(3)(4)

Note:

Con deliberazione della Giunta regionale 19/12/2002, n. 4369, è stato approvato lo Statuto dell'organismo di cui all'articolo 6, comma 66, L.R. 4/2001, nel testo modificato da art. 14, comma 17, L.R. 13/2002.

Articolo abrogato da art. 6, comma 68, L. R. 4/2001 , a decorrere dalla data di approvazione da parte della Giunta regionale dello statuto dell'organismo di cui all'art. 6, comma 66, della L.R. 4/2001, nel testo modificato da art. 14, comma 17, L. R. 13/2002

Articolo reinserito da art. 9, comma 2, L. R. 12/2003 , nei limiti previsti dal comma 3 del medesimo articolo.

Articolo abrogato, come stabilito dall'art. 9, c. 3, L.R. 12/2003, a seguito dell'insediamento, in data 31 maggio 2005, del Consiglio di Amministrazione dell'A.R.Le.F. - Agjenzie regjonal pe lenghe furlane - Agenzia regionale per la lingua friulana.

CAPO II

Modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7:istituzione del Servizio per le lingue regionali eminoritarie

Art. 24

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.

Art. 25

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.

Art. 26

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.

CAPO III

Studio della lingua e della cultura friulane nelle scuoledell'obbligo

Art. 27

( ABROGATO )

(2)(3)(4)(5)

Note:

Parole aggiunte al comma 1 da art. 124, comma 11, L. R. 13/1998

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 78, L. R. 4/1999

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 79, L. R. 4/1999

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 80, L. R. 4/1999

Articolo abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 29/2007

Art. 28

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 29/2007

TITOLO III

NORME TRANSITORIE, FINANZIARIE E FINALI

Art. 29

(Programmi televisivi in lingua friulana)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare una convenzione con la RAI-Radiotelevisione italiana per la realizzazione di programmi televisivi in lingua friulana da inserirsi nel palinsesto di una rete regionale.

2. L'Amministrazione regionale è, altresì, autorizzata a stipulare convenzioni con emittenti radiofoniche o televisive private per la realizzazione di programmi radiofonici o televisivi in lingua friulana.

(1)

Note:

Comma 2 sostituito da art. 124, comma 13, L. R. 13/1998

Art. 30

(Norma transitoria)

1. Il primo piano triennale di intervento si riferisce al triennio 1997-1999.

2. Per l'anno 1996 viene predisposto un piano annuale con le modalità previste dall'articolo 18, prescindendo dal parere delle Amministrazioni provinciali interessate.

3. Per l'esercizio 1996 le domande per la concessione delle sovvenzioni di cui alla presente legge devono essere inviate alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura entro un mese dall'entrata in vigore della legge stessa e fa fede la data del timbro postale. Per gli esercizi successivi le domande, salvo diversa disposizione di legge, devono essere inviate entro il mese di gennaio.

4. Le domande per l' anno scolastico 1996/1997 relative agli articoli 27 e 28 della presente legge vanno presentate entro il 15 novembre 1996.

(1)(2)

Note:

Comma 4 sostituito da art. 26, comma 1, L. R. 31/1996

Comma 4 sostituito da art. 6, comma 1, L. R. 37/1996

Art. 31

(Norme finanziarie)

1. Per le finalità previste dall'articolo 8, comma 2, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento annuo alla Società Filologica Friulana << G.I. Ascoli >> di Udine e ad altri Enti ed Istituzioni riconosciuti per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali.

2. Gli oneri derivanti dal disposto del comma 1 fanno carico al capitolo 5430 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996, la cui denominazione è così modificata: << Finanziamento annuo alla Società Filologica Friulana << G.I. Ascoli >> di Udine e ad altri Enti ed Istituzioni riconosciuti per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali >>.

3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 150 milioni, suddivisa in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 1998.

4. Il predetto onere complessivo di lire 150 milioni fa carico al capitolo 5430 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996, il cui stanziamento in termini di competenza è elevato di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 1998.

5. Sul citato capitolo 5430 è altresì elevato di lire 50 milioni lo stanziamento in termini di cassa, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 << Fondo di riserva di cassa >> del precitato stato di previsione della spesa.

6. Per le finalità previste dall'articolo 9, comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 1998.

7. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 è istituito alla Rubrica n. 22 - programma 2.4.4. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione VI - il capitolo 5433 (1.1.162.2.06.06) con la denominazione << Finanziamento annuo alla Biblioteca civica << V. Joppi >> di Udine per l'attività di conservazione e valorizzazione della produzione a stampa, manoscritta e audiovisiva di argomento storico e letterario friulano o di lingua friulana >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 300 milioni suddiviso in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 1998.

8. Sul citato capitolo 5433 è altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 100 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 << Fondo di riserva di cassa >> del precitato stato di previsione della spesa.

9. Le spese di funzionamento della Commissione di cui all'articolo 13 e del Comitato scientifico di cui all'articolo 21 fanno carico al capitolo 150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.

10. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 14, comma 4, fanno carico al capitolo 1742 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.

11. Per le finalità previste dagli articoli 7, comma 4, e 17, comma 1, lettera a), ivi compresi gli oneri di cui alla indennità di funzione mensile di cui all'articolo 22, comma 3, nonché lettere b), c), e d) è autorizzata la spesa complessiva di lire 900 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 1998.

12. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 è istituito alla Rubrica n. 22 - programma 2.4.4. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione VI - il capitolo 5436 (1.1.162.2.06.06) con la denominazione << Spese per l'attività diretta dell'Osservatorio per la lingua friulana, per convenzioni con istituti culturali e scientifici, per borse di studio e contratti di collaborazione scientifica in materia di lingua e cultura friulane, ivi comprese le convenzioni con l'Università degli studi di Udine per attività scientifiche >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 900 milioni suddiviso in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 1998.

13. Sul citato capitolo 5436 è altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 300 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 << Fondo di riserva di cassa >> del precitato stato di previsione della spesa.

14. Per le finalità previste dall'articolo 19 è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.420 milioni, suddivisa in ragione di lire 870 milioni per l'anno 1996, lire 800 milioni per l'anno 1997 e lire 750 milioni per l'anno 1998.

15. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 è istituito alla Rubrica n. 22 - programma 2.4.4. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione VI - il capitolo 5437 (1.1.162.2.06.06) con la denominazione << Contributi a soggetti operanti nei settori culturali e linguistici friulani >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.420 milioni, suddiviso in ragione di lire 870 milioni per l'anno 1996, lire 800 milioni per l'anno 1997 e lire 750 milioni per l'anno 1998.

16. Sul citato capitolo 5437 è altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 870 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 << Fondo di riserva di cassa >> del precitato stato di previsione della spesa.

17. Per le finalità previste dall'articolo 27 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1997.

18. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 è istituito, a decorrere dall'anno 1997, alla Rubrica n. 22 - programma 2.4.4. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione VI - il capitolo 5438 (1.1.162.2.06.06) con la denominazione << Finanziamenti alle scuole dell'obbligo, all'Ente Friuli nel mondo ed altre associazioni che operano presso le comunità emigrate, per la realizzazione di corsi in lingua friulana >> e con lo stanziamento in termini di competenza di lire 100 milioni per l'anno 1997.

19. Per le finalità previste dall'articolo 29 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1996.

20. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 è istituito alla Rubrica n. 22 - programma 2.4.4. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione VI - il capitolo 5440 (1.1.162.2.06.06) con la denominazione << Spese per convenzioni per la realizzazione di programmi televisivi in lingua friulana >> e con lo stanziamento in termini di competenza di lire 100 milioni per l'anno 1996.

21. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, i precitati capitoli 5433, 5436, 5437 e 5438 sono inseriti nell'elenco n. 1 annesso alla legge regionale 6 febbraio 1996, n. 10.

22. All'onere complessivo di lire 3.970 milioni, derivante dalle autorizzazioni di spesa del presente articolo, si fa fronte mediante prelevamento dal fondo globale iscritto sul capitolo 8900 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996, dalle sottocitate partite dell'elenco n. 4 allegato ai bilanci predetti, e per gli importi a fianco di ciascuna indicati:

a) partita n. 19: lire 100 milioni per l'anno 1997;

b) partita n. 51: complessive lire 3.870 milioni suddivisi in ragione di lire 1.420 milioni per l'anno 1996, lire 1.250 milioni per l'anno 1997 e lire 1.200 milioni per l'anno 1998.

Art. 32

(Abrogazione e modificazione di norme)

1. Sono abrogate le leggi regionali 7 febbraio 1992, n. 6, 8 giugno 1993, n. 36, 22 giugno 1993, n. 48.

2. Nella rubrica del Titolo VI della legge regionale 68/1981, sono abrogate le parole << della lingua e cultura friulana e >> e la parola << altre >>.

3.

( ABROGATO )

(1)

4. È abrogato il terzo comma dell'articolo 26 della legge regionale 68/1981.

5. I commi 2 e 3 dell'articolo 14 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, sono sostituiti dal seguente:

<< 2. Per le finalità di cui al comma 1, per le lingue e le culture locali diverse dal friulano, presenti sul territorio di più province, possono essere predisposti programmi, anche in forma associata, da parte delle Amministrazioni provinciali interessate. >>.

Note:

Comma 3 abrogato da art. 38, comma 1, lettera a), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1 gennaio 2015, a seguito dell'abrogazione dell'art. 25, L.R. 68/1981.

Art. 33

(Pubblicazione)

1. Fatta salva la procedura ordinaria di pubblicazione prevista dallo Statuto di autonomia, entro 15 giorni dall'emanazione del decreto di cui all'articolo 13, comma 3, il testo in lingua friulana della presente legge è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.