Legge regionale 22 marzo 1996, n. 15 - TESTO VIGENTE dal 04/09/2014

Norme per la tutela e la promozione della lingua e della cultura friulane e istituzione del servizio per le lingue regionali e minoritarie.
Art. 22

( ABROGATO )

Note:
1 Con deliberazione della Giunta regionale 19/12/2002, n. 4369, è stato approvato lo Statuto dell'organismo di cui all'articolo 6, comma 66, L.R. 4/2001, nel testo modificato da art. 14, comma 17, L.R. 13/2002.
2 Articolo abrogato da art. 6, comma 68, L. R. 4/2001 , a decorrere dalla data di approvazione da parte della Giunta regionale dello statuto dell'organismo di cui all'art. 6, comma 66, della L.R. 4/2001, nel testo modificato da art. 14, comma 17, L. R. 13/2002
3 Articolo reinserito da art. 9, comma 2, L. R. 12/2003 , nei limiti previsti dal comma 3 del medesimo articolo.
4 Articolo abrogato, come stabilito dall'art. 9, c. 3, L.R. 12/2003, a seguito dell'insediamento, in data 31 maggio 2005, del Consiglio di Amministrazione dell'A.R.Le.F. - Agjenzie regjonal pe lenghe furlane - Agenzia regionale per la lingua friulana.