Legge regionale 09 febbraio 1996, n. 11 - TESTO VIGENTE dal 22/10/2020

Disposizioni procedurali e norme modificative di varie leggi regionali.
Art. 1
 (Concessioni per l'esercizio del
trasporto pubblico locale)
2. Le procedure rispettano modalità e criteri stabiliti dalle direttive comunitarie.
4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 30, quinto comma della legge regionale 41/1986, le concessioni definitive in scadenza al 31 dicembre 1995 e al 31 dicembre 1996 sono prorogate di diritto sino al 31 dicembre 1997 e se rinnovate hanno efficacia solo sino alla medesima data.
Note:
1 Comma 3 sostituito da art. 7, comma 1, L. R. 6/1997 con effetto, ex articolo 13 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
2 Comma 4 sostituito da art. 7, comma 2, L. R. 6/1997 con effetto, ex articolo 13 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
3 Comma 1 sostituito da art. 35, comma 1, L. R. 20/1997
Art. 2
 (Integrazioni all'operatività delle
leggi regionali 64/1983 e 70/1983)
1. I conferimenti di capitale previsti dall'articolo 28, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1983, n. 64, e dall'articolo 54, primo comma, della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, sono destinati altresì alla realizzazione, anche in concorso con privati operatori, di aree di servizi attrezzate polifunzionali collegate con la viabilità nazionale e l'autostrada in adiacenza del Confine di Stato, nonché di infrastrutture viarie e di servizio connesse ad attività turistico-commerciali e produttive nei Comuni confinari di Tarvisio, Malborghetto Valbruna e Pontebba.
Art. 3
5. I residui passivi relativi alle somme attribuite alle Province ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, e da queste destinate alle materie di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), della legge regionale 4/1991, impegnate ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge regionale 3/1990 possono essere conservati, in deroga a quanto disposto dal comma 3 del medesimo articolo 14, per quattro anni successivi a quello cui l'impegno si riferisce.
Note:
1 Comma 3 sostituito da art. 46, comma 1, L. R. 31/1996
Art. 5

( ABROGATO )

Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 19, comma 14, L. R. 3/1998 , con effetto, ex articolo 33 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1998.
2 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 19, comma 14, L. R. 3/1998 , con effetto, ex articolo 33 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1998.
3 Comma 1 sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 17/1998
4 Comma 2 sostituito da art. 4, comma 2, L. R. 17/1998
5 Comma 2 sostituito da art. 182, comma 1, L. R. 17/2010 , a decorrere dall'1 gennaio 2011.
6 Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera a), L. R. 17/2020 . La disposizione continua a trovare applicazione fino al 31 dicembre 2020, come disposto dall'art. 51, c. 5 della L.R. 17/2020.
Art. 6
1. Al fine di favorire l'inserimento di operatori privati e di enti pubblici nella gestione aeroportuale, nel testo dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 15 maggio 1995, n. 21:
a) alla lettera a), le parole << con una quota di maggioranza riservata al Consorzio per l'Aeroporto del Friuli-Venezia Giulia >> sono sostituite dalle parole << con quota di maggioranza riservata alla Regione autonoma Friuli- Venezia Giulia, la quale si riserva in seguito la cessione, totale o parziale, della sua partecipazione a terzi operatori privati o ad enti pubblici >>;
b) alla lettera b), la parola << suddetto >> è sostituita dalle parole << per l'Aeroporto del Friuli-Venezia Giulia >>.

Art. 7

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato implicitamente da art. 77, comma 5, L. R. 42/1996
Art. 10

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 79, comma 1, L. R. 14/2002
Art. 11

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 254, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
Art. 12

( ABROGATO )

Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 8, comma 1, L. R. 6/1997 con effetto, ex articolo 13 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
2 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 8, comma 2, L. R. 6/1997 con effetto, ex articolo 13 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
3 Articolo abrogato da art. 67, comma 1, L. R. 13/1998
Art. 13
 (Proroga del termine per la costituzione degli Ospedali
Riuniti di Trieste in Azienda ospedaliera)
1. A parziale modifica di quanto disposto dall'articolo 9, comma 5, della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12, gli Ospedali Riuniti di Trieste sono costituiti in Azienda ospedaliera con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, da emanarsi entro il 31 dicembre 1996 e con decorrenza degli effetti non successiva all'1 gennaio 1997.
Art. 14

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 15

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 65, comma 1, L. R. 6/2006
Art. 16

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 59, comma 1, L. R. 17/1997
Art. 18

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 44, comma 1, lettera c), L. R. 23/2012
Art. 19

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.