Art. 79
(Rientro al bilancio regionale di somme afferenti alla
gestione fuori bilancio di cui all'articolo 6
della
legge regionale 10/1984)
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Assessore alle finanze, di concerto con l'Assessore all'industria, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, è autorizzato a provvedere alle necessarie modificazioni della convenzione di cui all'
articolo 8, secondo comma, della legge regionale 10/1984.
3. I rientri dei finanziamenti di cui al comma 1 affluiscono al capitolo 782 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.