Legge regionale 06 febbraio 1996, n. 9 - TESTO VIGENTE dal 23/07/2015

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1996).
Art. 74
l. Per concorrere alla realizzazione degli interventi previsti dal progetto finalizzato allo sviluppo di nuove imprese, anche attraverso il recupero ed il riutilizzo di installazioni militari dismesse nel comune di Paularo, approvato dalla competente Direzione generale della Commissione dell'Unione europea nell'ambito del programma di azione comunitaria denominato << Perifra >>, l'Amministrazione regionale č autorizzata ad assegnare all'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna SpA, in quanto individuata come soggetto attuatore da parte dell'organismo comunitario, un finanziamento straordinario di lire 850 milioni.
2. Per le finalitā previste dal comma l č autorizzata la spesa di lire 850 milioni per l'anno 1996.
3. Il predetto onere di lire 850 milioni fa carico al capitolo 7865 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
6. Il rientro delle somme di cui al comma 5 č previsto per pari importo sul capitolo 1051 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
Note:
1 La menzione all' Agenzia regionale del lavoro si intende riferita all' Agenzia regionale per l' impiego, come previsto dall' articolo 79 della L.R. 1/98.