Legge regionale 06 febbraio 1996, n. 9 - TESTO VIGENTE dal 23/07/2015

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1996).
Art. 72
 (Interventi per la definizione dei contenziosi gravanti
sulla gestione commissariale dei disciolti Consorzi per gli
uffici di economia e bonifica montana)
(programma 0.6.2.)
1. Per le finalitā indicate dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 5/1994, e per la copertura degli eventuali oneri derivanti dalla definizione di contenziosi gravanti sulla gestione commissariale dei disciolti Consorzi e della Sezione di bonifica montana di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 25 maggio 1993, n. 26, č autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni per l'anno 1996.
2. Il predetto onere di lire 2.500 milioni fa carico al capitolo 1755 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
4. Il predetto onere di lire 20 milioni fa carico al capitolo 1756 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
5. Nel testo dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 26/1993, come integrato dall'articolo 2, comma 2, della legge regionale 22 aprile 1994, n. 4, e da ultimo modificato dall'articolo 11, comma 3, della legge regionale 8/1995, la locuzione << 31 dicembre 1995 >> č sostituita con la locuzione << 30 giugno 1996 >>.
7. Per le finalitā indicate all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 5/1994, come modificato dall'articolo 12, comma 2, della legge regionale 8/1995, č autorizzata l'ulteriore spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1996.
8. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 1759 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.