Legge regionale 06 febbraio 1996, n. 9 - TESTO VIGENTE dal 23/07/2015

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1996).
Art. 33
 (Strutture sanitarie ed ospedaliere)
(programma 2.1.2.)
2. In relazione al disposto di cui all'articolo 20, comma 1, lettera e), del decreto legge 415/1989, convertito con modificazioni nella legge 38/1990, per le finalità previste dal comma 1 dell'articolo 44, della legge regionale 3/1990, come integrato dal comma 1 del presente articolo, e dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 14 luglio 1995, n. 27, è autorizzata la spesa complessiva di lire 72.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 27.000 milioni per l'anno 1996, lire 35.000 milioni per l'anno 1998 e lire 10.000 milioni per l'anno 1999.
3. Il predetto onere complessivo di lire 62.000 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli anni 1996 e 1998, fa carico al capitolo 4398 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
4. La quota di lire 10.000 milioni autorizzata per l'anno 1999 fa carico al corrispondente capitolo del bilancio per l'anno medesimo.
5. È revocata la spesa di lire 58.000 milioni per l'anno 1997, autorizzata per due quote di lire 30.000 milioni ciascuna dall'articolo 71, commi 1 e 2, della legge regionale 8/1995, e ridotta di lire 2.000 milioni dall'articolo 14, comma 3, lettera b), della legge regionale 39/1995, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 4398 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
6. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 14 giugno 1985, n. 24, come sostituito dall'articolo 44 della legge regionale 3/1990, è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per l'anno 1996.
7. Il predetto onere di lire 10.000 milioni fa carico al capitolo 4418 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
10. La concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 8 è disposta con le modalità prescritte dalla vigente legislazione regionale in materia di opere pubbliche e di interesse pubblico.
11. Per le finalità previste dal comma 8 è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 1998.
12. Il predetto onere complessivo di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 4423 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
13. In deroga al disposto dell'articolo 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni, la quota di lire 50.000 milioni del fondo globale iscritto sul capitolo 8900 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 (partita n. 4 dell'elenco n. 4 allegato ai bilanci medesimi) non utilizzata al 31 dicembre 1995, non è trasferita all'esercizio 1996. La presente disposizione ha effetto con decorrenza dal 31 dicembre 1995.
Note:
1 Derogata la disciplina del comma 9 da art. 43, comma 1, L. R. 31/1996
2 Integrata la disciplina del comma 9 da art. 43, comma 1, L. R. 31/1996
3 Integrata la disciplina del comma 8 da art. 9, comma 112, L. R. 14/2012