Legge regionale 10 gennaio 1996, n. 7 - TESTO VIGENTE dal 17/01/1996

Provvedimenti straordinari per le comunità montane e per gli enti locali e norme tecniche di assestamento della variazione di bilancio per l'anno 1995.
Art. 2
2. Sono annullate le variazioni in termini di cassa in aumento previste nella tabella << E >>, approvata dall'articolo 6 della legge regionale 39/1995, per lire 100 milioni, 80 milioni e 180 milioni, rispettivamente, sui capitoli 573, 574 e 742 istituiti nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1995 dagli articoli 110, 111 e 112, omessi nella citata legge regionale 39/1995, in quanto oggetto di rinvio parziale da parte del Governo, e di conseguenza la variazione in aumento del capitolo 8842 << Fondo di riserva di cassa >> di lire 139.039.969.875 viene modificata in lire 139.399.969.875.
Note:
1 L' articolo dispiega i propri effetti a decorrere dal 31 dicembre 1995 come previsto dall' articolo 80 della L.R. 9/96.