Art. 14
(Norme abrogative e di adeguamento
della legislazione vigente)
1. La
legge regionale 10/1972 e successive modificazioni ed integrazioni è abrogata. L'articolo 8 della legge regionale medesima continua a produrre effetti sino alla data di costituzione delle Commissioni provinciali di cui all'articolo 5.
2. Sono abrogate le leggi regionali 10 dicembre 1982, n. 84, 11 maggio 1987, n. 11, e 25 giugno 1990, n. 27.
4. Sono abrogate le disposizioni contenenti i riferimenti alla Commissione provinciale per l'Albo professionale degli imprenditori agricoli, di cui alla
legge regionale 10/1972.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 31, comma 2, L. R. 31/1996
2 Parole soppresse al comma 2 da art. 84, comma 10, L. R. 13/1998
3 Parole soppresse al comma 4 da art. 84, comma 10, L. R. 13/1998
4 Comma 5 abrogato da art. 84, comma 11, L. R. 13/1998