Art. 24
(Opere di sistemazione idrogeologica nei bacini
montani. Ripristino di somme disimpegnate su
fondi statali vincolati)
(programma 1.2.1.)
2. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 - alla Rubrica n. 13 - programma 1.2.1. - spese d' investimento - Categoria 2.1. - Sezione X č istituito il capitolo 2495 (2.1.210.3.10.11) con la denominazione << Spese per la prosecuzione, il completamento e l'esecuzione di opere di sistemazione idrogeologica nei bacini montani ai sensi dell'
articolo 2 della legge 1 dicembre 1986, n. 879 - Ripristino fondi statali disimpegnati >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 46.470.582.492 per l'anno 1995.
3. Al predetto onere di lire 46.470.582.492 si provvede mediante storno dal capitolo 8861 dello stato di previsione della spesa precitato di pari importo corrispondente per lire 34.362.673.389 a somme non utilizzate al 31 dicembre 1994 e trasferite, ai sensi dell'
articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze 8 febbraio 1995, n. 12.