Art. 100
(Contributi pluriennali per strutture turistiche)
(programma 3.4.4.)
1. Il limite di impegno di lire 3.000 milioni, autorizzato per l'anno 1994 dall'
articolo 66, comma 5, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, č ridotto di lire 1.200 milioni a decorrere dal 1995, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 8459 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
2. Le annualitā relative sono ridotte nella misura di lire 1.200 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 2013.
4. Le annualitā relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.200 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 2014.
5. L'onere complessivo di lire 3.600 milioni, corrispondente alle annualitā autorizzate per gli anni dal 1995 al 1997, fa carico al capitolo 8459 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, che presenta sufficiente disponibilitā.
6. Le annualitā autorizzate per gli anni dal 1998 al 2014 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.