Legge regionale 26 settembre 1995, n. 39 - TESTO VIGENTE dal 05/04/2018

Assestamento e variazione del Bilancio 1995 e del Bilancio pluriennale 1995-1997 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.
CAPO I
 COPERTURA FINANZIARIA
DELLA MANOVRA DI ASSESTAMENTO
Art. 1
 (Assestamento di bilancio)
1. Ai sensi dell'articolo 10, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 11 dicembre 1989, n. 32, il saldo finanziario complessivo presunto di lire 393.496.482.836 - iscritto tra le entrate nel bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e nel bilancio per l'anno 1995, in applicazione dell'articolo 4, terzo comma, della legge regionale 10/1982, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 32/1989 - è aggiornato, in base ai risultati accertati alla chiusura dell'esercizio 1994, nell'importo di lire 588.334.728.446.
2. Il saldo finanziario di cui al comma 1 viene determinato sommando alla giacenza finale di cassa, accertata in lire 290.686.041.155, i residui attivi al 31 dicembre 1994, accertati in lire 4.150.892.638.000, e sottraendo i residui passivi al 31 dicembre 1994, accertati in lire 2.306.008.927.663, nonché i trasferimenti all'anno 1995, accertati in lire 1.547.235.023.046.
3. Ai sensi dell'articolo 10, primo comma, della legge regionale 10/1982, le poste relative all'ammontare presunto dei residui attivi e passivi, delle somme trasferite e della giacenza di cassa - iscritte nel bilancio di previsione per l'anno 1995 - vengono aggiornate negli ammontari complessivi indicati al comma 2.
Art. 13
 (Riduzioni di limiti d'impegno)
2. Lo stanziamento del capitolo 5392 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 è ridotto dell'importo complessivo di lire 3.807.594.942, suddiviso in ragione di lire 1.269.198.314 per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997.
3. Le riduzioni relative agli anni dal 1998 al 2002 gravano sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.
5. Le annualità del limite d'impegno di lire 300 milioni, autorizzato per l'anno 1993 con l'articolo 68, comma 1, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, sono ridotte di lire 26.141.380 per l'anno 1995 e di lire 300.000.000 per ciascuno degli anni 1996 e 1997.
6. In relazione al disposto dei commi 4 e 5 lo stanziamento del capitolo 3921 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 è ridotto dell'importo complessivo di lire 1.238.141.380, suddiviso in ragione di lire 26.141.380 per l'anno 1995, lire 605.000.000 per l'anno 1996 e lire 607.000.000 per l'anno 1997.
Art. 14
 (Copertura finanziaria)
1. Alla copertura della somma complessiva di lire 212.409.316.138 - relativa all'anno 1995 - corrispondente all'importo risultante dalla somma tra la differenza tra le variazioni in aumento e in diminuzione previste dalla tabella << A >> (articolo 2 - lire 60.177.255.000), la differenza tra le variazioni in aumento ed in diminuzione previste dalla tabella << B >> (articolo 3 - lire 43.643.316.138) nonché le nuove o maggiori spese (lire 108.588.745.000) autorizzate per il medesimo anno, con esclusione di quelle previste dagli articoli 16, 21, 23, 24, 26, 27, 32, 40, 57, 61, 66, 74, 77, 83, 84, 88, 91, 92, 93, 100, 104, 105, 106, 107, 108, 110 e 113, nonché dall'articolo 94 limitatamente alla spesa di cui al comma 3, lettera b), che trovano copertura negli articoli medesimi, si provvede:
a) per lire 194.838.245.610 con la disponibilità, di pari importo, derivante dall'aumento del saldo finanziario, il cui ammontare è aggiornato nell'importo specificato all'articolo 1, comma 1;
b) per lire 4.995.730.834, mediante storno dai sottoelencati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 degli importi a fianco di ciascuno indicati:
1) capitolo 2272 - lire 150 milioni;
2) capitolo 2360 - lire 200 milioni;
3) capitolo 2863 - lire 269.167.468, corrispondenti alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1994 e trasferita ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 13 del 9 febbraio 1995;
4) capitolo 3342 - lire 1.000 milioni, corrispondenti alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1994 e trasferita ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della legge regionale 10/1982, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 12 dell' 8 febbraio 1995;
5) capitolo 3353 - lire 400 milioni, corrispondenti a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1994 e trasferita ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della legge regionale 10/1982, con decreto dell'Assessore alle finanze 12/1995;
6) capitolo 6430 - lire 100 milioni;
7) capitolo 6493 - lire 200 milioni;
8) capitolo 6533 - lire 616.563.366;
9) capitolo 6609 - lire 140 milioni, corrispondenti a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1994 e trasferita ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della legge regionale 10/1982, con decreto dell'Assessore alle finanze 13/1995;
10) capitolo 6836 - lire 120 milioni, corrispondenti alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1994 e trasferita ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della legge regionale 10/1982, con decreto dell'Assessore alle finanze 13/1995;
11) capitolo 7325 - lire 100 milioni, corrispondenti a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1994 e trasferita ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della legge regionale 10/1982, con decreto dell'Assessore alle finanze 12/1995;
12) capitolo 8459 - lire 1.200 milioni, corrispondenti a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1994 e trasferita ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della legge regionale 10/1982, con decreto dell'Assessore alle finanze 12/1995;
13) capitolo 8920 partita n. 57 - lire 500 milioni;
c) per lire 3.575.339.694 con le disponibilità derivanti da:
1) le riduzioni di spesa previste dall'articolo 13 (lire 1.295.339.694);
2) la riduzione di spesa prevista dall'articolo 59, comma 8 (lire 2.000 milioni);
3) la riduzione di spesa relativa alla revoca del limite d'impegno prevista dall'articolo 102, comma 1 (lire 280 milioni);
d) per lire 9.000 milioni con le maggiori entrate previste dall'articolo 109.

2. Alla copertura della somma complessiva di lire 4.080.000.000 - relativa all'anno 1996 - corrispondente alle nuove o maggiori spese autorizzate per il medesimo anno, con esclusione di quelle previste dagli articoli 32, 57, 59, 66, 77, 83, 94, 98, 100, 102, 104, 105, 106 e 108, che trovano copertura negli articoli medesimi, si provvede:
a) per lire 205.801.686 con le disponibilità derivanti dalla somma algebrica delle variazioni previste dalla tabella << B >> (articolo 3);
b) per lire 2.000 milioni mediante storno dal capitolo 4398;
c) per lire 1.874.198.314 con le disponibilità derivanti dalle riduzioni di spesa previste dall'articolo 13.

3. Alla copertura della somma complessiva di lire 4.080.000.000 - relativa all'anno 1997 - corrispondente alle nuove o maggiori spese autorizzate per il medesimo anno, con esclusione di quelle previste dagli articoli 32, 57, 59, 66, 77, 100, 102 104, 106 e 108, che trovano copertura negli articoli medesimi, si provvede:
a) per lire 203.801.686 con le disponibilità derivanti dalla somma algebrica delle variazioni previste dalla tabella << B >> (articolo 3);
b) per lire 2.000 milioni mediante storno dal capitolo 4398;
c) per lire 1.876.198.314 con le disponibilità derivanti dalle riduzioni di spesa previste dall'articolo 13.

CAPO II
 FINANZIAMENTI INTEGRATIVI REGIONALI DELLA SPESA
SANITARIA DI PARTE CORRENTE
Art. 16
 (Finanziamento straordinario a copertura
della maggiore spesa sanitaria
sostenuta nell'anno 1994)
(programma 2.1.1.)
1. Per fronteggiare le maggiori occorrenze finanziarie di parte corrente del Servizio sanitario regionale per l'anno 1994 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere nell'anno 1995 agli enti che esercitano le funzioni del Servizio sanitario un finanziamento straordinario di lire 30.000 milioni.
2. La concessione, l'erogazione e la rendicontazione del finanziamento straordinario previsto dal comma 1 avviene con le medesime modalità prescritte dalla vigente legislazione statale e regionale per le quote di fondo sanitario nazionale di parte corrente a destinazione indistinta.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 30.000 milioni per l'anno 1995.
4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 - alla Rubrica n. 19 - programma 2.1.1. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione VIII - è istituito il capitolo 4389 (1.1.157.2.08.08) con la denominazione << Finanziamento straordinario agli enti che esercitano nella Regione le funzioni del Servizio sanitario nazionale a copertura della maggior spesa sanitaria sostenuta nell'anno 1994 >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 30.000 milioni per l'anno 1995.
5. Al predetto onere di lire 30.000 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8900 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 5 dell'elenco n. 4 allegato ai bilanci predetti).
CAPO IV
 INTERVENTI NEL SETTORE DEL TERRITORIO
Art. 21
 (Finanziamento straordinario per le spese correnti delle
Comunità montane relative all'anno 1995)
(programma 0.7.1.)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Comunità montane un finanziamento straordinario di lire 3.500 milioni per le spese correnti relative all'anno 1995.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 3.500 milioni per l'anno 1995.
4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 alla Rubrica n. 7 - programma 0.7.1. - spese correnti Categoria 1.5. - Sezione X - è istituito il capitolo 961 (1.1.154.2.10.12) con la denominazione << Finanziamento straordinario per le spese correnti delle Comunità montane relative all'anno 1995 >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 3.500 milioni per l'anno 1995.
5. Al predetto onere di lire 3.500 milioni si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 960 dello stato di previsione della spesa dei bilanci predetti, intendendosi corrispondentemente revocata la relativa autorizzazione di spesa.
Art. 32
 (Interventi nel settore dei parcheggi.
Interventi finanziati con fondi statali)
(programma 1.4.3.)
1. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 3 della legge 24 marzo 1989, n. 122, in materia di parcheggi, sono autorizzati, nell'anno 1995, il limite di impegno di lire 2.123.073.000 e il limite di impegno di lire 1.061.537.000.
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 3.184.610.000 per ciascuno degli anni dal 1995 al 2003;
b) lire 1.057.023.000 per l'anno 2004.

4. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 6 della legge 122/1989, in materia di parcheggi, sono autorizzati, nell'anno 1995, due limiti di impegno di lire 743.750.000 ciascuno e il limite di impegno di lire 1.487.500.000.
5. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura seguente:
a) lire 2.975 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 2003;
b) lire 2.231.250.000 per l'anno 2004;
c) lire 1.487.500.000 per gli anni 2005 e 2006.

9. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2004 e dal 1998 al 2006, dai commi 2 e rispettivamente 5, e le correlate quote di entrata gravano sui corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 40
 (Contributi alle aziende di trasporto pubblico locale a
titolo di concorso al ripiano dei disavanzi di esercizio)
(programma 1.5.5.)
1. Per le finalità di cui all'articolo 48 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, e per contribuire al ripiano dei disavanzi di esercizio concernenti i servizi di trasporto pubblico locale esercitati dalle aziende pubbliche e private per gli anni dal 1987 al 1993, è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per l' anno 1995, da erogarsi con modalità che sono predisposte dalla Giunta regionale.
2. Qualora nel periodo previsto al comma 1 e fino alla data di entrata in vigore della legge siano intervenuti subentri nelle concessioni, o costituzione di nuove aziende derivanti da fusioni o accorpamenti di aziende preesistenti, i contributi a queste spettanti sono concessi alle nuove aziende.
3. L'onere di lire 10.000 milioni di cui al comma 1 fa carico al capitolo 3988 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, il cui stanziamento, in termini di competenza, di lire 5.000 milioni, già previsti in relazione all'autorizzazione di cui all'articolo 26 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, rinviato da parte del Governo, è elevato di lire 5.000 milioni per l'anno 1995. La denominazione del capitolo 3988 è conseguentemente così modificata: << Contributi alle aziende di trasporto pubblico locale a titolo di concorso al ripiano dei disavanzi di esercizio relativi agli anni 1987-1993. >>.
4. Al residuo onere di lire 5.000 milioni di cui al comma 3 si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8900 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 12 dell'elenco n. 4 allegato ai bilanci predetti).
CAPO V
 INTERVENTI NEL SETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
Art. 42
 (Progettazione di opere di edilizia sanitaria e
ospedaliera)
(programma 2.1.2.)
2. Ai fini della concessione dei finanziamenti regionali, le Aziende sanitarie presentano alla Direzione regionale della sanità, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposita istanza corredata dalla seguente documentazione:
a) delibera di affidamento dell'incarico di progettazione;
b) delibera di approvazione o recepimento dei progetti da cui risulti anche la data della consegna degli stessi;
c) rendiconto degli oneri di progettazione maturati ai sensi del disciplinare di incarico, riferiti all'opera o alla parte della stessa non più realizzabile in conseguenza delle modificazioni programmatorie di cui al comma 1.

3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l'anno 1995.
4. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 - alla Rubrica n. 19 - programma 2.1.2. - spese d'investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - è istituito il capitolo 4459 (2.1.237.3.08.08) con la denominazione << Finanziamenti alle Aziende sanitarie regionali a copertura degli oneri relativi a progettazioni di opere edilizie approvate e non definitivamente finanziate per sopravvenute modificazioni nella programmazione sanitaria >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 4.000 milioni per l'anno 1995.
Art. 43
 (Interventi integrativi a sostegno di attività e
servizi socio-sanitari)
(programma 2.1.3.)
1. Per le finalità previste dal combinato disposto dell'articolo 79, comma 3, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, e dell'articolo 16, comma 2, della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1995.
3. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 4500 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 1.000 milioni per l'anno 1995.
4. Per le finalità previste dall'articolo 81, comma 4, della legge regionale 5/1994, è autorizzata la spesa complessiva di lire 360 milioni per l'anno 1995, di cui lire 26 milioni per interventi a favore dei donatori di sangue lavoratori autonomi e lire 334 milioni per interventi a favore dei nefropatici.
5. Il predetto onere complessivo di lire 360 milioni fa carico per lire 26 milioni al capitolo 4507 e per lire 334 milioni al capitolo 4508 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, i cui stanziamenti, in termini di competenza, sono elevati di pari importo per l'anno 1995.
Art. 44
 (Contributi pluriennali per la realizzazione di
strutture residenziali per anziani)
(programma 2.2.2.)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere in via straordinaria a Comuni, Province e loro consorzi, Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, cooperative, persone giuridiche private senza fini di lucro, contributi annui costanti, per un periodo non superiore a dieci anni e nella misura massima del dodici per cento della spesa ammissibile, per sostenere l'ampliamento, la ristrutturazione, l'adeguamento funzionale, la riconversione e la riqualificazione di strutture residenziali destinate all'accoglimento di anziani in stato di parziale o totale non autosufficienza, nonché lo sviluppo in aree carenti di strutture residenziali destinate all'accoglimento di anziani non autosufficienti.
2. Gli interventi a favore di cooperative non possono eccedere i massimali previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese.
4. Le domande per la concessione dei contributi previsti al comma 1, da inoltrare in copia all'Amministrazione provinciale di pertinenza, devono pervenire, pena la decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed essere corredate da:
a) deliberazione dell'organo competente alla formulazione della richiesta per la realizzazione dell'iniziativa;
b) relazione generale con descrizione dei contenuti, delle finalità e dei costi dell'iniziativa, del numero di eventuali nuovi posti attivabili;
c) relazione tecnica ed elaborati grafici di massima predisposti da tecnici abilitati, atti ad individuare preferibilmente più soluzioni d'intervento con specifiche relative agli impegni di spesa ed alle migliorie funzionali e ricettive della struttura connesse con ciascuna soluzione.

5. Le Amministrazioni provinciali, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4, inviano alla Direzione regionale dell'assistenza sociale motivato parere sulle domande di contributo.
6. Nella ripartizione dei finanziamenti disponibili si tiene conto dei pareri espressi dalle Amministrazioni provinciali e sono osservati i seguenti criteri in ordine di priorità:
1) l'adeguamento della normativa antincendio, antinfortunistica e l'abbattimento delle barriere architettoniche con precedenza a strutture in possesso di decreto provvisorio al funzionamento, concesso ai sensi del Regolamento di esecuzione per le strutture di accoglimento residenziale con il DPGR 14 febbraio 1990, n. 083/Pres.;
2) il completamento dei lavori di ristrutturazione già avviati con contributo regionale, compresi gli adeguamenti degli impianti alle norme di sicurezza, di cui sia stato già approvato il progetto generale ed assicurata la cantierabilità entro sei mesi dall'erogazione del contributo;
3) la ristrutturazione connessa all'ampliamento delle disponibilità di posti destinati all'accoglimento di persone in totale o parziale stato di non autosufficienza, in zone carenti di adeguati servizi.

7. La concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 1 sono disposte con l'osservanza delle procedure previste dalla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, da ultimo modificata dalla legge 27 febbraio 1995, n. 13. L'esame tecnico-economico e la determinazione della spesa ammissibile dei progetti hanno luogo con l'osservanza delle procedure previste dall'articolo 18 della legge regionale 13/1995, come modificato dall'articolo 12 della legge regionale 26 aprile 1995, n. 20.
9. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzato, nell'anno 1995, il limite di impegno di lire 2.000 milioni.
10. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 2004 .
11. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 - alla Rubrica n. 20 - programma 2.2.2. - spese d'investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - è istituito il capitolo 4866 (2.1.232.4.08.07) con la denominazione << Contributi annui costanti per l'ampliamento, la ristrutturazione, l'adeguamento funzionale, la riconversione, la riqualificazione e lo sviluppo in aree carenti di strutture residenziali destinate all'accoglimento di anziani non autosufficienti >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 6.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni medesimi.
12. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2004 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 45
 (Miglioramento funzionale di strutture socio-
assistenziali)
(programma 2.2.2.)
1. In relazione all'avvio del primo piano di intervento a medio termine per i presidi ospedalieri individuati dall'articolo 21 della legge regionale 27 febbraio 1995, n. 13, ed al fine di adeguare e migliorare la funzionalità delle strutture di accoglimento residenziale di persone non autosufficienti, operanti nelle aree territoriali di Cividale del Friuli, Gemona del Friuli, Maniago, Sacile e Spilimbergo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, in via straordinaria, contributi in conto capitale, nella misura massima del novanta per cento della spesa riconosciuta ammissibile, a Comuni, Province e loro Consorzi, Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, cooperative e persone giuridiche private senza fini di lucro.
2. La domanda è presentata alla Direzione regionale dell'assistenza sociale, corredata da una relazione illustrativa degli interventi da realizzare e dal relativo preventivo di spesa.
3. Nella concessione dei contributi di cui al comma 1 sono osservati i seguenti criteri in ordine di priorità:
1) completamento di lavori di ristrutturazione già avviati con contributo regionale, compresi gli adeguamenti degli impianti alle norme di sicurezza e antincendio e l'eventuale riconversione della struttura per l'accoglimento di persone non autosufficienti;
2) adeguamento alla normativa antincendio, antinfortunistica ed abbattimento delle barriere architettoniche;
3) ristrutturazione connessa all'ampliamento della disponibilità di posti per l'accoglimento di persone in totale o parziale stato di non autosufficienza.

4. La concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 1 sono disposte con l'osservanza delle procedure previste dalla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, da ultimo modificata dalla legge regionale 13/1995. L'esame tecnico-economico e la determinazione della spesa ammissibile dei progetti hanno luogo con l'osservanza delle procedure previste dall'articolo 18 della legge regionale 13/1995, come modificato dall'articolo 12 della legge regionale 26 aprile 1995, n. 20.
5. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1995.
6. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 - alla Rubrica n. 20 - programma 2.2.2. - spese d'investimento - Categoria 2.3 - Sezione VIII è istituito il capitolo 4867 (2.1.232.3.08.07) con la denominazione << Contributi in conto capitale per l'adeguamento e il miglioramento della funzionalità delle strutture di accoglimento residenziale di persone non autosufficienti, operanti nelle aree territoriali di Cividale del Friuli, Gemona del Friuli, Maniago, Sacile e Spilimbergo >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 3.000 milioni per l'anno 1995.
Art. 47
 (Completamento centri diurni per anziani
nei Comuni montani)
(programma 2.2.2.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni dei territori montani, carenti di strutture riabilitative, contributi straordinari per il completamento di centri diurni per anziani a carattere sperimentale e finalità riabilitative, integrati con la rete dei servizi operanti sul territorio.
2. La domanda è presentata alla Direzione regionale dell'assistenza sociale, corredata da una relazione tecnica illustrativa degli interventi di completamento da realizzare e dal relativo preventivo di spesa.
4. Sugli immobili per i quali è concesso il contributo regionale di cui al comma 1 è costituito vincolo decennale di destinazione d'uso, con decorrenza dalla data di autorizzazione all'agibilità della struttura.
5. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 1995.
6. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 - alla Rubrica n. 20 - programma 2.2.2. - spese d'investimento - Categoria 2.3 - Sezione VIII - è istituito il capitolo 4868 (2.1.232.3.08.07) con la denominazione << Contributi straordinari ai Comuni dei territori montani, carenti di strutture riabilitative, per il completamento di centri diurni per anziani a carattere sperimentale e finalità riabilitative >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 400 milioni per l'anno 1995.
Art. 49

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 19, comma 1, L. R. 11/1996
2 Articolo abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
Art. 53

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato implicitamente da art. 30, comma 2, L. R. 41/1996
Art. 55
 (Finanziamento straordinario al Consorzio per l'istruzione
universitaria di Gorizia)
(programma 2.3.2.)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio per l'istruzione universitaria di Gorizia un finanziamento straordinario di lire 600 milioni da destinare al ripiano del disavanzo, consolidatosi negli esercizi pregressi a fronte delle spese di gestione per l'attuazione dell'attività istituzionale, accertato a tutto il 31 ottobre 1994.
2. La domanda è presentata alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata dal bilancio del Consorzio al 31 ottobre 1994, dalla relazione del Collegio dei revisori dei conti e dalla relazione del Presidente sull'andamento della gestione.
3. Entro il termine indicato nel provvedimento di concessione del finanziamento il Consorzio presenta alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura, unitamente al bilancio relativo all'esercizio che ha beneficiato del finanziamento ed alla relazione del Collegio dei revisori dei conti, una dettagliata relazione a dimostrazione dell'avvenuto ripiano del disavanzo.
4. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per l'anno 1995.
5. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 - alla Rubrica n. 21 - programma 2.3.2. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione VI - è istituito il capitolo 5093 (1.1.163.2.06.04) con la denominazione "Finanziamento straordinario al Consorzio per l'istruzione universitaria di Gorizia per il ripiano del disavanzo accertato al 31 ottobre 1994" e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 600 milioni per l'anno 1995.
Art. 57
 (Finanziamenti per l'attività della "IMO - International
Maritime Academy" di Trieste)
(programma 2.5.1.)
1. L' Amministrazione regionale, nel contesto dell'attenzione, sempre prestata al settore dei trasporti marittimi e - segnatamente - ai problemi attinenti alla sicurezza in mare, riconosce l'interesse preminente ad un fattivo sostegno all'aggiornamento ed alla formazione professionale del personale interessato.
3. L'ammontare di detto finanziamento viene determinato in lire 200 milioni annui.
4. Il finanziamento è concesso previa deliberazione della Giunta medesima e contestualmente erogato, in via anticipata, in una unica soluzione, previa presentazione del bilancio preventivo e dei programmi di attività per l'anno successivo.
5. Limitatamente all'anno di entrata in vigore della presente norma, la presentazione del bilancio preventivo e dei programmi di attività deve essere inviata all'Amministrazione regionale entro 30 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della presente legge.
6. È fatto obbligo al beneficiario di presentare all'Amministrazione regionale, entro il mese di marzo, in riferimento al finanziamento di cui trattasi, il rendiconto delle spese sostenute, nonché una dettagliata relazione illustrativa in ordine al programma di attività attuato nel corso dell'anno precedente.
7. Per le finalità previste dai commi 2 e 3 è autorizzata la spesa complessiva di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997.
8. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 è istituito alla Rubrica n. 22 - programma 2.5.1. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione VI - il capitolo 5806 (1.1.153.2.06.05) con la denominazione << Finanziamento annuale alla Provincia di Trieste per l'attività della 'IMO - International Maritime Academy' di Trieste >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 600 milioni, suddiviso in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997.
9. Al predetto onere complessivo di lire 600 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8900 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 32 dell'elenco n. 4 allegato ai bilanci predetti).
Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 18, comma 4, L. R. 10/1997 con effetto, ex articolo 32 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
Art. 58
 (Tutela dei beni artistici, storici e culturali)
(programmi 2.4.1. e 2.4.2.)
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 2009.
3. L'onere complessivo di lire 900 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 1997, fa carico al capitolo 5178 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, il cui stanziamento complessivo è elevato di lire 900 milioni, suddivisi in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2009 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
6. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 - alla Rubrica n. 21 - programma 2.4.1. - spese d'investimento - Categoria 2.4. - Sezione VI - è istituito il capitolo 5191 (1.1.242.3.06.06) con la denominazione << Contributi per la conservazione, valorizzazione e la fruizione pubblica del patrimonio artistico e storico recuperato nelle zone colpite dai sismi del 1976 >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 80 milioni per l'anno 1995.
7. Nell'ambito delle finalità previste dalla legge regionale 1 giugno 1993, n. 28, per il completamento degli interventi ivi previsti, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Sedegliano un ulteriore contributo di lire 30 milioni. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 30 milioni per l'anno 1995.
8. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 - alla Rubrica n. 21 - programma 2.4.2. - spese d'investimento - Categoria 2.3. - Sezione VI - è istituito il capitolo 5253 (2.1.232.3.06.06) con la denominazione << Contributo in conto capitale al Comune di Sedegliano per il completamento degli interventi riguardanti l' immobile Casa natale di Padre Davide Maria Turoldo e il relativo compendio immobiliare >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 30 milioni per l'anno 1995.
Art. 59
 (Edilizia teatrale)
(programma 2.4.3.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 2 della legge regionale 22 agosto 1985, n. 40, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1995.
2. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 5390 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 2.000 milioni per l'anno 1995.
3. Sono revocati il limite d'impegno di lire 1.000 milioni autorizzato per ciascuno degli anni dal 1995 al 2004 dall'articolo 33, comma 3, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, ed il limite d'impegno autorizzato nella misura di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 2004, dall'articolo 44 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 47, e ridotto di lire 1.000 milioni dall'articolo 88, comma 4, della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, a carico del capitolo 5392 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
4. Per le finalità previste dall'articolo 37, comma 1, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, è autorizzato nell'anno 1996 il limite di impegno di lire 2.000 milioni.
5. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 2005.
6. L'onere complessivo di lire 4.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1996 e 1997, fa carico al capitolo 5392 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
7. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2005 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
8. In relazione al combinato disposto dei commi 3 e 4 lo stanziamento, in termini di competenza, del precitato capitolo 5392 è ridotto di lire 2.000 milioni per l'anno 1995.
Art. 60
 (Contributo pluriennale a favore dell'Ente autonomo
teatro comunale << Giuseppe Verdi >>)
(programma 2.4.3.)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Ente autonomo del teatro comunale << Giuseppe Verdi >> un contributo pluriennale, per una durata non superiore a dieci anni, nella misura massima prevista dal comma 4, a sollievo degli oneri - in linea capitale e per interessi - relativi al mutuo da contrarsi dall'Ente medesimo per la copertura di passività derivanti da posizioni debitorie pregresse.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore alle finanze, determina in via preventiva le condizioni relative al mutuo da stipulare ai sensi del comma 1.
3. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura, corredata dalla deliberazione con cui l'Ente autonomo del teatro comunale "Giuseppe Verdi" dispone l'assunzione del mutuo per le finalità di cui al comma 1, dal piano di ammortamento del mutuo, dall'atto di adesione dell'istituto mutuante e da un programma, da rinnovarsi annualmente, per estendere l'attività dell'Ente lirico anche ad altre strutture di spettacolo della regione. L'erogazione della prima annualità del contributo precitato è disposta all'atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo.
4. Per le finalità previste dal comma 1, è autorizzato, nell'anno 1995, il limite di impegno di lire 500 milioni.
5. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 2004.
6. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 è istituito - alla Rubrica n. 21 programma 2.4.3. - spese d' investimento - Categoria 2.3. Sezione VI - il capitolo 5381 (1.1.239.4.06.06) con la denominazione << Contributo pluriennale a sostegno degli oneri derivanti dalla stipulazione del mutuo contratto dall'Ente autonomo teatro comunale 'Giuseppe Verdi' per la copertura di passività derivanti da posizioni debitorie pregresse >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 1.500 milioni, suddivisi in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni medesimi.
7. Le annualità autorizzate per ciascuno degli anni dal 1998 al 2004 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.


( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 5, comma 13, L. R. 23/2001
Art. 62

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 56, comma 1, lettera lll), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
Art. 66
 (Contributi a imprese, loro associazioni e consorzi per la
realizzazione di progetti di formazione professionale)
(programma 2.5.1.)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi una tantum a favore di associazioni imprenditoriali, società di servizi e singole imprese che abbiano organizzato corsi di formazione professionale regolarmente approvati dalla Giunta regionale ed inclusi nei piani annuali di attività formative per gli anni 1990, 1991 e 1992.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 7.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997.
3. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 è istituito alla Rubrica n. 22 - programma 2.5.1. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione X - il capitolo 5846 (1.1.163.2.10.05) con la denominazione << Contributi una tantum a imprese, loro associazioni e società di servizi che abbiano organizzato corsi di formazione professionale regolarmente approvati ed inclusi nei piani annuali delle attività formative per gli anni dal 1990 al 1992 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 7.500 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997.
4. Al predetto onere complessivo di lire 7.500 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8900 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 33 dell'elenco n. 4 allegato ai bilanci predetti).
Art. 68

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 8/2003 , a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34 della L.R. 8/2003.
CAPO VI
 INTERVENTI NEL SETTORE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE
Art. 71

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 74

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 77
 (Avversità atmosferiche.
Interventi finanziati con fondi statali)
(programma 3.1.5.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge 14 febbraio 1992, n. 185, è autorizzato, nell'anno 1995, il limite di impegno di lire 3.975 milioni.
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 3.975 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1999.
3. L'onere complessivo di lire 11.925 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 1997, fa carico al capitolo 6593 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, il cui stanziamento complessivo è elevato di lire 11.925 milioni, suddivisi in ragione di lire 3.975 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997.
4. Corrispondentemente è prevista per i medesimi anni l'entrata di pari importo assegnata dallo Stato ai sensi della legge 185/1992, per le finalità indicate al comma 1, ed iscritta sul capitolo 514 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci citati.
5. Le annualità autorizzate per gli anni 1998 e 1999 e le correlate quote di entrata gravano sui corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
6. Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 2, lettere d) ed f), della legge 185/1992, è autorizzato, nell'anno 1995, il limite di impegno di lire 1.667 milioni.
7. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.667 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1999.
8. L'onere complessivo di lire 5.001 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 1997, fa carico al capitolo 6592 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, il cui stanziamento complessivo è elevato di lire 5.001 milioni, suddivisi in ragione di lire 1.667 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997.
9. Corrispondentemente è prevista per i medesimi anni l'entrata di pari importo assegnata dallo Stato ai sensi della legge 185/1992, per le finalità indicate al comma 6, ed iscritta sul capitolo 517 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci citati.
10. Le annualità autorizzate per gli anni 1998 e 1999 e le correlate quote di entrata gravano sui corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 83
 (Realizzazione di aree attrezzate nei territori montani.
Interventi finanziati con fondi statali)
(programmi 3.2.3., 3.2.2. e 3.2.1.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 8, comma 1, della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.700 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.589 milioni per l'anno 1995 e di lire 111 milioni per l'anno 1996.
2. Il predetto onere complessivo di lire 3.700 milioni fa carico al capitolo 7452 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 3.589 milioni per l'anno 1995 e di lire 111 milioni per l'anno 1996.
3. All'onere complessivo di lire 3.700 milioni derivante dal comma 1 si provvede mediante riduzione degli stanziamenti dei sottoelencati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, per gli importi a fianco di ciascuno indicati, intendendosi corrispondentemente revocate le rispettive autorizzazioni di spesa:
a) capitolo 7361 - lire 2.400 milioni relativi all'anno 1995, corrispondenti alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1994 e trasferita ai sensi dell'articolo 11, ottavo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze 17 febbraio 1995, n. 25;
b) capitolo 7302 - lire 1.189 milioni relativi all'anno 1995, di cui lire 889 milioni corrispondenti alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1994 e trasferita ai sensi dell'articolo 11, ottavo comma della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze 17 febbraio 1995, n. 25, e lire 111 milioni relativi all'anno 1996.

Art. 88

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 78, comma 2, L. R. 12/2002 con effetto dall'1/1/2003.
Art. 93
 (Finanziaria regionale della cooperazione.
Interventi finanziati con fondi statali)
(programma 3.3.3.)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare lo speciale fondo di dotazione, istituito ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 8 agosto 1986, n. 32, come integrato dall'articolo 2 della legge regionale 19 novembre 1990, n. 51, del Consorzio regionale garanzia fidi - Finanziaria regionale della cooperazione - Società cooperativa a responsabilità limitata (FinReCo) con il finanziamento di lire 190 milioni per l'anno 1995.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 190 milioni per l'anno 1995.
Art. 94
 (Sottoscrizione di nuove azioni dell'Agenzia per lo
sviluppo economico della montagna SpA)
(programmi 3.5.1. , 3.2.2. e 3.3.1. )
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.300 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.041 milioni per l'anno 1995 e lire 259 milioni per l'anno 1996.
3. Il predetto onere complessivo di lire 3.300 milioni fa carico ai sottonotati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
a) capitolo 1610 - lire 800 milioni per l'anno 1995;
b) capitolo 1611 - complessive lire 2.500 milioni, suddivisi in ragione di lire 2.241 milioni per l'anno 1995 e lire 259 milioni per l'anno 1996; i cui stanziamenti, in termini di competenza, sono elevati di corrispondente pari importo.

4. Al predetto onere complessivo di lire 2.500 milioni posto a carico del capitolo 1611, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti dei sottonotati capitoli del citato stato di previsione della spesa per gli importi a fianco dei medesimi indicati, intendendosi corrispondentemente revocate le relative autorizzazioni di spesa:
a) capitolo 7363 - lire 400 milioni, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1995 e trasferita ai sensi degli articoli 6 e 11, ottavo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze 17 febbraio 1995, n. 25;
b) capitolo 7364 - complessive lire 800 milioni, suddivisi in ragione di lire 652 milioni per l'anno 1995 corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1995 e trasferita ai sensi degli articoli 6 e 11, ottavo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze 17 febbraio 1995, n. 25 - e lire 148 milioni per l'anno 1996;
c) capitolo 7966 - complessive lire 1.300 milioni, suddivisi in ragione di lire 1.189 milioni per l'anno 1995 corrispondente per lire 689 milioni alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1995 e trasferita ai sensi degli articoli 6 e 11, ottavo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze 17 febbraio 1995, n. 25 - e lire 111 milioni per l' anno 1996.

Art. 100
 (Contributi pluriennali per strutture turistiche)
(programma 3.4.4.)
1. Il limite di impegno di lire 3.000 milioni, autorizzato per l'anno 1994 dall'articolo 66, comma 5, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, è ridotto di lire 1.200 milioni a decorrere dal 1995, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 8459 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
2. Le annualità relative sono ridotte nella misura di lire 1.200 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 2013.
4. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.200 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 2014.
5. L'onere complessivo di lire 3.600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 1997, fa carico al capitolo 8459 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, che presenta sufficiente disponibilità.
6. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2014 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
CAPO VII
Art. 104
1. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 103, comma 1, la Giunta regionale provvede ad approvare con propria deliberazione il programma regionale attuativo del Regolamento (CEE) n. 866/90, volto a garantire il miglioramento e la razionalizzazione del trattamento, della trasformazione o della commercializzazione dei prodotti agricoli, nonché a stabilire i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione dei contributi previsti dal Regolamento medesimo.
2. Per le finalità di cui al comma 1 sono autorizzate le spese di seguito indicate:
a) ai sensi dell'articolo 103, comma 2, lettera a), la spesa complessiva di lire 7.725 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.545 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1999;
b) ai sensi dell'articolo 103, comma 2, lettera b), la spesa complessiva di lire 5.199.600.000, suddivisa in ragione di lire 1.039.920.000 per ciascuno degli anni dal 1995 al 1999;
c) ai sensi dell'articolo 103, comma 2, lettera c), la spesa complessiva di lire 2.228.400.000, suddivisa in ragione di lire 445.680.000 per ciascuno degli anni dal 1995 al 1999.

3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, sono istituiti, alla Rubrica n. 25 - programma 5.1.1. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - i seguenti capitoli, con gli stanziamenti, in termini di competenza, a fianco di ciascuno indicati:
a) il capitolo 7009 (2.1.243.5.10.10) con la denominazione: << Finanziamenti per la realizzazione di interventi in attuazione del Regolamento (CEE) n. 866/1990 per il perseguimento dell'obiettivo 5a) di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/1993 - Programma 1994 - 1999 Fondi FEAOG orientamento >> e con lo stanziamento complessivo di lire 4.635 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.545 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997, in corrispondenza alle quote autorizzate per gli anni medesimi;
b) il capitolo 7008 (2.1.243.5.10.10) con la denominazione: << Finanziamenti per la realizzazione di interventi in attuazione del Regolamento (CEE) n. 866/1990 per il perseguimento dell'obiettivo 5a) di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/1993 - Programma 1994 - 1999 Fondi statali >> e con lo stanziamento complessivo di lire
3.119.760.000, suddiviso in ragione di lire 1.039.920.000 per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997, in corrispondenza alle quote autorizzate per gli anni medesimi;
c) il capitolo 7007 (2.1.243.5.10.10) con la denominazione: << Finanziamenti per la realizzazione di interventi in attuazione del Regolamento (CEE) n. 866/1990 per il perseguimento dell'obiettivo 5a) di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/1993 - Programma 1994 - 1999 Fondi regionali >> e con lo stanziamento complessivo di lire 1.337.040.000, suddiviso in ragione di lire 445.680.000 per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997, in corrispondenza alle quote autorizzate per gli anni medesimi.

4. All'onere complessivo, in termini di competenza, di lire 9.091.800.000 derivante dal comma 3, si provvede come segue:
a) per complessive lire 4.635 milioni relative alla lettera a) con la maggiore assegnazione di pari importo disposta a tal fine dalla UE a valere sul Fondo europeo di orientamento e garanzia in agricoltura - sezione orientamento, che si iscrive nel bilancio regionale con il comma 5, lettera a);
b) per complessive lire 3.119.760.000 relative alla lettera b) con la maggiore assegnazione di pari importo disposta a tal fine dallo Stato, che si iscrive nel bilancio regionale con il comma 5, lettera b);
c) per complessive lire 1.337.040.000 relative alla lettera c) mediante storno e rispettivamente prelevamento, per pari importo complessivo, dai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995:
1) per lire 445.680.000 per l'anno 1995 dal capitolo 6345;
2) per complessive lire 891.360.000 per gli anni 1996 e 1997 dal fondo globale iscritto al capitolo 8920 (partita n. 50 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

5. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 sono istituiti al Titolo II - Categoria 2.3. - i seguenti capitoli:
a) il capitolo 237 (2.3.4.) con la denominazione: << Acquisizione di assegnazioni dalla UE a valere sul FEAOG orientamento per la realizzazione di interventi in attuazione del Regolamento (CEE) n. 866/1990 per il perseguimento dell'obiettivo 5a) di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/1993 - Programma 1994-1999 >> e con lo stanziamento complessivo di lire 4.635 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.545 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997;
b) il capitolo 236 (2.3.2.) con la denominazione: << Acquisizione di assegnazioni dallo Stato per la realizzazione di interventi in attuazione del Regolamento (CEE) n. 866/1990 per il perseguimento dell'obiettivo 5a) di cui all' articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/1993 Programma 1994-1999 >> e con lo stanziamento complessivo di lire 3.119.760.000, suddiviso in ragione di lire 1.039.920.000 per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997.

6. Le quote autorizzate per gli anni 1998 e 1999 con il comma 2 fanno carico ai capitoli del bilancio per gli anni medesimi corrispondenti a quelli indicati al comma 3, in corrispondenza, per quelli di cui alle lettere a) e b), all'entrata di pari importo accertata per i medesimi anni sui capitoli dello stato di previsione dell'entrata corrispondenti a quelli di cui al comma 5, lettere a) e b).
Art. 105
1. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 103, comma 1, la Giunta regionale provvede ad approvare con propria deliberazione il programma regionale attuativo del Regolamento (CEE) n. 867/90 del Consiglio del 29 marzo 1990, volto a garantire lo sviluppo e la razionalizzazione della commercializzazione e della trasformazione dei prodotti della silvicoltura, nonché a stabilire i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione dei contributi previsti dal regolamento medesimo.
2. Per le finalità di cui al comma 1 sono autorizzate le spese di seguito indicate:
a) ai sensi dell'articolo 103, comma 2, lettera a), la spesa complessiva di lire 1.140 milioni, suddivisa in ragione di lire 150 milioni per l' anno 1995 e di lire 990 milioni per l'anno 1996;
b) ai sensi dell'articolo 103, comma 2, lettera b), la spesa complessiva di lire 950 milioni, suddivisa in ragione di lire 125 milioni per l'anno 1995 e di lire 825 per l'anno 1996.

3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, sono istituiti, alla Rubrica n. 14 - programma 5.1.1. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - i seguenti capitoli, con gli stanziamenti, in termini di competenza, a fianco di ciascuno indicati:
a) il capitolo 3072 (2.1.243.5.10.11) con la denominazione: << Finanziamenti per la realizzazione di interventi in attuazione del Regolamento (CEE) n. 867/1990 per il perseguimento dell'obiettivo 5a) di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/1993 - Programma 1994-1996 - Fondi FEAOG orientamento >> e con lo stanziamento complessivo di lire 1.140 milioni, suddiviso in ragione di lire 150 milioni per l' anno 1995 e di lire 990 milioni per l'anno 1996;
b) il capitolo 3071 (2.1.243.5.10.11) con la denominazione: << Finanziamenti per la realizzazione di interventi in attuazione del Regolamento (CEE) n. 867/1990 per il perseguimento dell'obiettivo 5a) di cui all' articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/1993 Programma 1994-1996 - Fondi statali >> e con lo stanziamento complessivo di lire 950 milioni, suddiviso in ragione di lire 125 milioni per l'anno 1995 e di lire 825 per l'anno 1996.

4. All'onere complessivo, in termini di competenza, di lire 2.090 milioni derivante dal comma 3, si provvede come segue:
a) per complessive lire 1.140 milioni relativi alla lettera a) con la maggiore assegnazione di pari importo disposta a tal fine dalla UE a valere sul Fondo europeo di orientamento e garanzia in agricoltura - sezione orientamento, che si iscrive nel bilancio regionale con il comma 5, lettera a);
b) per complessive lire 950 milioni relativi alla lettera b) con la maggiore assegnazione di pari importo disposta a tal fine dallo Stato, che si iscrive nel bilancio regionale con il comma 5, lettera b).

5. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 sono istituiti al Titolo II - Categoria 2.3. - i seguenti capitoli:
a) il capitolo 249 (2.3.4.) con la denominazione: << Acquisizione di assegnazioni dalla UE a valere sul FEAOG - orientamento per la realizzazione di interventi in attuazione del Regolamento (CEE) n. 867/1990 per il perseguimento dell'obiettivo 5a) di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/1993 - Programma 1994 1996 >> e con lo stanziamento complessivo di lire 1.140 milioni, suddiviso in ragione di lire 150 milioni per l'anno 1995 e di lire 990 milioni per l'anno 1996;
b) il capitolo 248 (2.3.2.) con la denominazione: << Acquisizione di assegnazioni dallo Stato per la realizzazione di interventi in attuazione del Regolamento (CEE) n. 867/1990 per il perseguimento dell'obiettivo 5a) di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/1993 - Programma 1994-1996 >> e con lo stanziamento complessivo di lire 950 milioni, suddiviso in ragione di lire 125 milioni per l'anno 1995 e di lire 825 milioni per l'anno 1996.

Art. 106
1. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 103, comma 1, la Giunta regionale provvede ad approvare con propria deliberazione il programma regionale attuativo del Regolamento (CEE) n. 2328/1991 del Consiglio del 15 luglio 1991, volto al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie, nonché a stabilire i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione dei contributi previsti dal Regolamento medesimo.
2. Per le finalità di cui al comma 1 sono autorizzate le spese di seguito indicate:
a) ai sensi dell'articolo 103, comma 2, lettera a), la spesa complessiva di lire 31.711.445.000, suddivisa in ragione di lire 12.938.321.000 per l'anno 1995, lire 4.748.006.000 per l'anno 1996, lire 4.548.443.000 per l'anno 1997, lire 4.669.157.000 per l'anno 1998 e lire 4.807.518.000 per l'anno 1999;
b) ai sensi dell'articolo 103, comma 2, lettera b), la spesa complessiva di lire 32.401.911.000, suddivisa in ragione di lire 13.220.028.000 per l'anno 1995, lire 4.851.412.000 per l'anno 1996, lire 4.647.434.000 per l'anno 1997, lire 4.770.891.000 per l'anno 1998 e lire 4.912.146.000 per l'anno 1999;
c) ai sensi dell'articolo 103, comma 2, lettera c), la spesa complessiva di lire 13.886.534.000, suddivisa in ragione di lire 5.665.726.000 per l'anno 1995, lire 2.079.177.000 per l'anno 1996, lire 1.991.758.000 per l'anno 1997, lire 2.044.668.000 per l'anno 1998 e lire 2.105.205.000 per l'anno 1999.

3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, sono istituiti, alla Rubrica n. 25 - programma 5.1.1. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - i seguenti capitoli, con gli stanziamenti in termini di competenza a fianco di ciascuno indicati:
a) il capitolo 7012 (2.1.243.5.10.10) con la denominazione: << Finanziamenti per la realizzazione di interventi in attuazione del Regolamento (CEE) n. 2328/1991 per il perseguimento dell'obiettivo 5a) di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/1993 - Programma 1994 - 1999 Fondi FEAOG orientamento >> e con lo stanziamento complessivo di lire 22.234.770.000, suddiviso in ragione di lire 12.938.321.000 per l'anno 1995, lire 4.748.006.000 per l'anno 1996, lire 4.548.443.000 per l'anno 1997, in corrispondenza alle quote autorizzate per gli anni medesimi;
b) il capitolo 7011 (2.1.243.5.10.10) con la denominazione: << Finanziamenti per la realizzazione di interventi in attuazione del Regolamento (CEE) n. 2328/1991 per il perseguimento dell'obiettivo 5a) di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/1993 - Programma 1994 - 1999 Fondi statali >> e con lo stanziamento complessivo di lire 22.718.874.000, suddiviso in ragione di lire 13.220.028.000 per l'anno 1995, lire 4.851.412.000 per l'anno 1996, lire 4.647.434.000 per l'anno 1997, in corrispondenza alle quote autorizzate per gli anni medesimi;
c) il capitolo 7010 (2.1.243.5.10.10) con la denominazione: << Finanziamenti per la realizzazione di interventi in attuazione del Regolamento (CEE) n. 2328/1991 per il perseguimento dell'obiettivo 5a) di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/1993 - Programma 1994 - 1999 Fondi regionali >> e con lo stanziamento complessivo di lire
9.736.661.000, suddiviso in ragione di lire 5.665.726.000 per l'anno 1995, lire 2.079.177.000 per l'anno 1996, lire 1.991.758.000 per l'anno 1997, in corrispondenza alle quote autorizzate per gli anni medesimi.

4. All'onere complessivo, in termini di competenza, di lire 54.690.305.000 derivante dal comma 3, si provvede come segue:
a) per complessive lire 22.234.770.000 relativi alla lettera a) con la maggiore assegnazione di pari importo disposta a tal fine dalla UE a valere sul Fondo europeo di orientamento e garanzia in agricoltura - sezione orientamento, che si iscrive nel bilancio regionale con il comma 5, lettera a);
b) per complessive lire 22.718.874.000 relativi alla lettera b) con la maggiore assegnazione di pari importo disposta a tal fine dallo Stato, che si iscrive nel bilancio regionale con il comma 5, lettera b);
c) per complessive lire 9.736.661.000 relativi alla lettera c) mediante storno e rispettivamente prelevamento, per pari importo complessivo, dai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995:
1) dal capitolo 6331 storno di lire 2.500.000.000 per l'anno 1995;
2) dal capitolo 6345 storno di lire 3.165.726.000 per l'anno 1995, corrispondente per lire 2.250.885.366 alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1994 e trasferita ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze del 9 febbraio 1995, n. 13;
3) dal fondo globale iscritto al capitolo 8920 (partita n. 50 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi) prelevamento di complessive lire 4.070.935.000 per gli anni 1996 e 1997.

5. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 sono istituiti al Titolo II - Categoria 2.3. - i seguenti capitoli:
a) il capitolo 239 (2.3.4.) con la denominazione: << Acquisizione di assegnazioni dalla UE a valere sul FEAOG orientamento per la realizzazione di interventi in attuazione del Regolamento (CEE) n. 2328/1991 per il perseguimento dell'obiettivo 5a) di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/1993 - Programma 1994-1999 >> e con lo stanziamento complessivo di lire 22.234.770.000, suddiviso in ragione di lire 12.938.321.000 per l'anno 1995, lire 4.748.006.000 per l'anno 1996, lire 4.548.443.000 per l'anno 1997;
b) il capitolo 238 (2.3.2.) con la denominazione: << Acquisizione di assegnazioni dallo Stato per la realizzazione di interventi in attuazione del Regolamento (CEE) n. 2328/1991 per il perseguimento dell'obiettivo 5a) di cui all' articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/1993 Programma 1994-1999 >> e con lo stanziamento complessivo di lire 22.718.874.000, suddiviso in ragione di lire 13.220.028.000 per l'anno 1995, lire 4.851.412.000 per l'anno 1996, lire 4.647.434.000 per l'anno 1997, in corrispondenza alle quote autorizzate per gli anni medesimi.

6. Le quote autorizzate per gli anni 1998 e 1999 con il comma 2 fanno carico ai capitoli del bilancio per gli anni medesimi corrispondenti a quelli indicati al comma 3, in corrispondenza, per quelli di cui alle lettere a) e b), all'entrata di pari importo accertata per i medesimi anni sui capitoli dello stato di previsione dell'entrata corrispondenti a quelli di cui al comma 5, lettere a) e rispettivamente b).
Art. 107
1. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 103, comma 1, la Giunta regionale provvede ad approvare con propria deliberazione il programma regionale attuativo del Regolamento (CEE) n. 1360/1978 del Consiglio del 19 giugno 1978 e successive modificazioni e integrazioni, volto a stimolare la costituzione di associazioni di produttori e delle relative unioni, nonché a stabilire i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione dei contributi previsti dal Regolamento medesimo.
2. Per le finalità di cui al comma 1 sono autorizzate le spese di seguito indicate per l'anno 1995:
a) la spesa di lire 247.684.000 ai sensi dell'articolo 103, comma 2, lettera a);
b) la spesa di lire 520.136.000 ai sensi dell'articolo 103, comma 2, lettera b);
c) la spesa di lire 222.916.000 ai sensi dell'articolo 103, comma 2, lettera c).

3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, sono istituiti, alla Rubrica n. 25 - programma 5.1.1. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - i seguenti capitoli, con gli stanziamenti in termini di competenza a fianco di ciascuno indicati:
a) il capitolo 7015 (2.1.243.5.10.10) con la denominazione: << Finanziamenti per la realizzazione di interventi in attuazione del Regolamento (CEE) n. 1360/1978 per il perseguimento dell'obiettivo 5a) di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/1993 - Programma 1994 - 1999 Fondi FEAOG orientamento >> e con lo stanziamento di lire 247.684.000 per l'anno 1995;
b) il capitolo 7014 (2.1.243.5.10.10) con la denominazione: << Finanziamenti per la realizzazione di interventi in attuazione del Regolamento (CEE) n. 1360/1978 per il perseguimento dell'obiettivo 5a) di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/1993 - Programma 1994 - 1999 Fondi statali >> e con lo stanziamento di lire 520.136.000 per l'anno 1995;
c) il capitolo 7013 (2.1.243.5.10.10) con la denominazione: << Finanziamenti per la realizzazione di interventi in attuazione del Regolamento (CEE) n. 1360/1978 per il perseguimento dell'obiettivo 5a) di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/1993 - Programma 1994 - 1999 Fondi regionali >> e con lo stanziamento di lire 222.916.000 per l'anno 1995.

4. All'onere complessivo, in termini di competenza, di lire 990.736.000 derivante dal comma 3, si provvede come segue:
a) per lire 247.684.000 relative alla lettera a) con la maggiore assegnazione di pari importo disposta a tal fine dalla UE a valere sul Fondo europeo di orientamento e garanzia in agricoltura - sezione orientamento, che si iscrive nel bilancio regionale con il comma 5, lettera a);
b) per lire 520.136.000 relative alla lettera b) con la maggiore assegnazione di pari importo disposta a tal fine dallo Stato, che si iscrive nel bilancio regionale con il comma 5, lettera b);
c) per lire 222.916.000 relative alla lettera c) mediante storno di lire 139.479.366 dal capitolo 6345 e per lire 83.436.634 dal capitolo 6533 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

5. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 sono istituiti al Titolo II - Categoria 2.3. - i seguenti capitoli:
a) il capitolo 247 (2.3.4.) con la denominazione: << Acquisizione di assegnazioni dalla UE a valere sul FEAOG orientamento per la realizzazione di interventi in attuazione del Regolamento (CEE) n. 1360/1978 per il perseguimento dell'obiettivo 5a) di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/1993 - Programma 1994-1999 >> e con lo stanziamento di lire 247.684.000 per l'anno 1995;
b) il capitolo 246 (2.3.2.) con la denominazione: << Acquisizione di assegnazioni dallo Stato per la realizzazione di interventi in attuazione del Regolamento (CEE) n. 1360/1978 per il perseguimento dell'obiettivo 5a) di cui all' articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/1993 Programma 1994-1999 >> e con lo stanziamento di lire 520.136.000 per l'anno 1995.

CAPO VIII
 ALTRE NORME FINANZIARIE CONTABILI E PROCEDURALI
Art. 108
 (Articolo omesso in quanto oggetto di rinvio da parte
del Governo)
Art. 110
 (Articolo omesso in quanto oggetto di rinvio da parte
del Governo)
Art. 111
 (Articolo omesso in quanto oggetto di rinvio da parte
del Governo)
Art. 112
 (Articolo omesso in quanto oggetto di rinvio da parte
del Governo)