Art. 8
(Misura dell'assegno vitalizio)
1. L'ammontare mensile dell'assegno vitalizio č determinato in misura percentuale sull'importo lordo della indennitā di cui all'
articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, riferita al 1 gennaio 2011; detto importo č rivalutato annualmente in base all'indice medio del costo della vita accertato dall'ISTAT.
2. La misura massima dell'assegno č fissata al cinquantacinque per cento dell'importo individuato ai sensi del comma precedente e spetta dopo almeno venti anni di contribuzione.
3. La misura dell'assegno varia in relazione al numero di anni di contribuzione secondo l' allegata Tabella A.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 17, comma 10, lettera a), L. R. 18/2011
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 17, comma 10, lettera b), L. R. 18/2011
3 Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 17, comma 13, L. R. 18/2011
4 Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 10, comma 1, L. R. 3/2014