Legge regionale 13 settembre 1995, n. 38 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023
Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali e modifiche alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2.
Art. 25
(Norma di salvaguardia)
1. Sono fatti salvi i diritti gią acquisiti alla data di entrata in vigore della presente legge dai consiglieri gią cessati dall'incarico o dagli altri aventi diritto in base alla previgente disciplina.