Art. 21
(Oneri per il trattamento indennitario dei consiglieri
regionali)
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge la << Cassa Mutua di Previdenza per i Consiglieri della Regione Friuli-Venezia Giulia >> e il << Fondo di Solidarietà tra i Consiglieri della Regione Friuli-Venezia Giulia >> sono soppressi. Tutte le funzioni della Cassa Mutua e del Fondo di solidarietà sono trasferite al Consiglio regionale.
2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede, con propri atti, a predisporre gli adempimenti necessari in ordine alla cessazione dell'attività ed alla definizione dello stato patrimoniale degli stessi.
3. Le risultanze patrimoniali determinate con la liquidazione della Cassa Mutua e del Fondo di Solidarietà sono trasferite in appositi capitoli di entrata del bilancio del Consiglio regionale. Su appositi capitoli di entrata sono versate pure le trattenute obbligatorie di cui all'articolo 3.
4. Gli oneri già rientranti nelle funzioni della Cassa Mutua e del Fondo di Solidarietà, soppressi per effetto del comma 1, nonché quelli derivanti dall'applicazione della presente legge sono a carico di appositi capitoli di spesa del bilancio del Consiglio regionale.