Art. 20 bis
(Pignoramento dell'assegno vitalizio)
1. Per il recupero dei propri crediti, l'Amministrazione regionale è autorizzata a ridurre il pignoramento dell'assegno vitalizio e della sua quota entro il limite di un mezzo dello stesso e fino alla concorrenza di quanto dovuto, a fronte di documentate condizioni di difficoltà economica rappresentate dal debitore che ne faccia richiesta. La riduzione è disposta con decreto del Direttore della struttura competente, su conforme parere dell'Avvocatura della Regione.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 11, comma 41, lettera b), L. R. 27/2012
2 Articolo sostituito da art. 113, comma 1, L. R. 13/2020 . La disposizione si applica anche alle procedure di recupero del credito in corso alla data di entrata in vigore della L.R. 13/2020.