Legge regionale 13 settembre 1995, n. 38 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali e modifiche alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Articolo 6 bis aggiunto da art. 8, comma 15, L. R. 1/2007
2 Articolo 7 bis aggiunto da art. 14, comma 76, L. R. 22/2010
3 Per la disciplina dell'istituto dell'assegno vitalizio a decorrere dalla XI legislatura, si veda quanto disposto dall'art. 17, commi da 1 a 6, della L.R. 18/2011
4 Per la disciplina dell'istituto dell'assegno vitalizio a decorrere dalla XI legislatura, si veda quanto disposto dall'art. 11, commi da 7 a 39, della L.R. 27/2012.
5 Articolo 20 bis aggiunto da art. 11, comma 41, lettera b), L. R. 27/2012
6 Articolo 17 bis aggiunto da art. 30, comma 1, L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 46, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.
7 Le indicazioni relative alle disposizioni di cui all'art. 11, commi da 7 a 39, L.R. 27/2012 vengono meno per effetto delle abrogazioni disposte dalla L.R. 10/2013.
8 Vedi la disciplina transitoria della legge, stabilita da art. 5, comma 1, L. R. 8/2019
CAPO I
 Disposizioni generali
Art. 3
Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 25, comma 1, L. R. 10/2013 . La modifica apportata trova applicazione nei tempi e con le modalità indicate agli articoli 44 e 46 della medesima L.R. 10/2013.
2 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 44, comma 3, L. R. 10/2013
3 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 9, comma 2, L. R. 3/2014
Art. 5

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 27, comma 1, L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 46, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.
CAPO II
 Indennità di fine mandato e assegno vitalizio
Art. 7
1. Ai consiglieri regionali cessati dal mandato, che abbiano compiuto sessanta anni di età e che abbiano corrisposto i contributi di cui all'articolo 3 per un periodo di almeno cinque anni, spetta, quale parte integrante del trattamento indennitario, l'assegno vitalizio di cui alla lettera d) dell'articolo 1.
2. Ai fini del computo del periodo di mandato eccedente il quinquennio minimo di contribuzione, la frazione di anno superiore a sei mesi si considera come anno intero, quella inferiore non viene considerata.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai consiglieri regionali che saranno eletti per la prima volta nelle legislature successive a quella in cui entra in vigore la presente legge. Per i consiglieri in carica o cessati dal mandato alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad essere applicata la previgente disciplina.
Note:
1 Parole sostituite al comma 3 da art. 13, comma 4, L. R. 24/2009
2 Per la disciplina dell'istituto dell'assegno vitalizio a decorrere dalla XI legislatura, si veda quanto disposto dall'art. 17, commi da 1 a 6, della L.R. 18/2011
3 Per la disciplina dell'istituto dell'assegno vitalizio a decorrere dalla XI legislatura, si veda quanto disposto dall'art. 11, commi da 7 a 39, della L.R. 27/2012.
4 Comma 3 bis aggiunto da art. 11, comma 41, lettera a), L. R. 27/2012
5 Le indicazioni relative alle disposizioni di cui all'art. 11, commi da 7 a 39, L.R. 27/2012 vengono meno per effetto delle abrogazioni disposte dalla L.R. 10/2013.
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 1, L. R. 2/2015 , a decorrere dall' 1 marzo 2015, come stabilito all'art. 12 della medesima L.R. 2/2015.
7 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 1, L. R. 2/2015
8 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 1, L. R. 2/2015
Art. 8
 (Misura dell'assegno vitalizio)
1. L'ammontare mensile dell'assegno vitalizio è determinato in misura percentuale sull'importo lordo della indennità di cui all'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, riferita al 1 gennaio 2011; detto importo è rivalutato annualmente in base all'indice medio del costo della vita accertato dall'ISTAT.
3. La misura dell'assegno varia in relazione al numero di anni di contribuzione secondo l' allegata Tabella A.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 17, comma 10, lettera a), L. R. 18/2011
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 17, comma 10, lettera b), L. R. 18/2011
3 Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 17, comma 13, L. R. 18/2011
4 Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 10, comma 1, L. R. 3/2014
Art. 11
 (Contributi volontari)
2. Il consigliere che intende avvalersi della facoltà di cui al comma 1 deve presentare domanda scritta al Presidente del Consiglio entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di cessazione del mandato. Il versamento deve avvenire in unica soluzione entro centottanta giorni dall'accoglimento della domanda da parte dell'Ufficio di Presidenza, a pena di decadenza. L'ammontare è determinato con riferimento all'indennità di presenza vigente alla data del versamento.
4. Il consigliere che non si avvalga della facoltà prevista dal comma 1 ha diritto alla restituzione dei contributi versati nella misura del cento per cento, senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei confronti dei consiglieri già cessati dal mandato alla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 1, L. R. 12/2003 . Le modifiche apportate non si applicano nei confronti dei consiglieri gia' cessati dal mandato alla data del 5 maggio 2003, come previsto dall'art. 7, comma 2, della medesima legge.
2 Parole sostituite al comma 5 da art. 7, comma 1, L. R. 12/2003 . Le modifiche apportate non si applicano nei confronti dei consiglieri gia' cessati dal mandato alla data del 5 maggio 2003, come previsto dall'art. 7, comma 2, della medesima legge.
3 Comma 1 sostituito da art. 20, comma 1, L. R. 13/2003
4 Comma 5 sostituito da art. 20, comma 1, L. R. 13/2003
Art. 17 bis
1. Qualora il titolare dell'assegno vitalizio sia condannato in via definitiva per uno dei delitti di cui al libro II (Dei delitti in particolare), titolo II (Dei delitti contro la pubblica amministrazione), del codice penale e la condanna importi l'interdizione dai pubblici uffici, l'erogazione del vitalizio di cui sia in godimento è esclusa ai sensi degli articoli 28 e 29 del codice penale con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato della sentenza e per una durata pari a quella della interdizione stessa.
2. Il titolare dell'assegno vitalizio che sia condannato ai sensi del comma 1 è tenuto a darne comunicazione entro cinque giorni ai competenti uffici del Consiglio regionale che possono, comunque, procedere in ogni momento alla verifica in via d'ufficio della sussistenza di eventuali condanne, procedendo al recupero delle somme indebitamente percepite a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche nei confronti del titolare della quota dell'assegno vitalizio che sia condannato in via definitiva per uno dei delitti di cui al libro II (Dei delitti in particolare), titolo II (Dei delitti contro la pubblica amministrazione), del codice penale e la condanna importi l'interdizione dai pubblici uffici.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 30, comma 1, L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 46, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.
CAPO III
 Collocamento in aspettativa dei dipendenti di pubbliche
amministrazioni eletti alla carica di consigliere regionale.
Art. 18
 (Collocamento in aspettativa)
1. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti alla carica di consigliere regionale sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato.
2. Il collocamento in aspettativa decorre dalla data di ammissione del consigliere regionale all'esercizio delle sue funzioni ai sensi dell'articolo 17 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in sede di prima elezione o di surrogazione. Il Consiglio regionale ne dà immediata comunicazione alle amministrazioni di appartenenza, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di aspettativa. Tali provvedimenti retroagiscono alla data di ammissione all'esercizio delle funzioni e perdono effetto dalla data della mancata convalida dell' elezione o dalla data in cui il Consigliere cessa, per qualsiasi ragione, dalle sue funzioni.
3. Per aspettativa senza assegni si intende il collocamento in aspettativa senza che all'interessato competa alcun trattamento economico da parte della pubblica amministrazione di appartenenza, a parte il caso di cui all'articolo 19.
Art. 19
 (Opzione sul trattamento economico)
1. I consiglieri in aspettativa ai sensi dell'articolo 18 possono optare, in luogo della indennità di presenza, per la conservazione del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza.
2. Nel caso dell'opzione di cui al comma 1, il trattamento economico resta a carico dell'amministrazione di appartenenza.
3. In caso di opzione per la conservazione del trattamento economico presso l'amministrazione di appartenenza, il consigliere conserva il diritto a percepire, a carico del Consiglio regionale, le indennità di cui al comma 1 lettera b) e al comma 2 dell'articolo 1, nonché quella di cui alla lettera d) del comma 1 del medesimo articolo, qualora abbia esercitato la facoltà di cui al comma 5.
4. L'opzione di cui al comma 1 può essere effettuata in qualsiasi momento e viene comunicata al Presidente del Consiglio regionale che ne dà immediata notizia all'amministrazione cui il consigliere optante appartiene. L'opzione ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata comunicata al Presidente del Consiglio regionale. Se è avvenuta all'atto della ammissione all'esercizio delle funzioni, l'opzione ha effetto dalla data medesima. Si applicano le stesse formalità in caso di revoca dell'opzione.
5. I consiglieri che optino, in luogo dell'indennità di presenza, per il trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza, hanno facoltà di versare mensilmente i contributi di cui all'articolo 3 per ottenere la valutazione, ai fini dell'assegno vitalizio e della quota di cui all'articolo 16, del periodo in cui ha avuto effetto la predetta opzione.
CAPO IV
 Norme transitorie e finali
Art. 22
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 27 ottobre 2023, n. 14 (Misure finanziarie multisettoriali), gli adempimenti concernenti la corresponsione degli assegni vitalizi e delle indennità di fine mandato, nonché l'effettuazione delle relative trattenute obbligatorie, sono di competenza della Segreteria generale del Consiglio regionale.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 11, comma 5, lettera c), L. R. 14/2023