Legge regionale 28 agosto 1995, n. 35 - TESTO VIGENTE dal 05/05/2003

Attuazione degli obiettivi comunitari 2 e 5b.
CAPO II
 Attuazione del DOCUP obiettivo 2
Art. 7
 (Rapporti con la Friulia SpA)
3. Le determinazioni della Friulia SpA concernenti le iniziative attuative degli interventi relativi al settore industriale sono trasmesse alla Presidenza della Giunta regionale per il tramite della Direzione regionale dell'industria. Di tali determinazioni è data pubblicità mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
4. I Direttori regionali preposti alle Direzioni soggetti attuatori provvedono alla concessione dei finanziamenti e dei contributi ed all'autorizzazione al pagamento alla Friulia SpA relativamente alle iniziative connesse all'attuazione dell'obiettivo 2 per i settori non industriali, conformemente alla deliberazione giuntale di approvazione delle iniziative di cui all'articolo 2, comma 4.
Art. 9
 (Rapporti con le Banche)
1. Al fine di favorire gli investimenti finalizzati all'attuazione degli interventi a carico del fondo di cui all'articolo 19 della legge regionale 5/1994, come modificato dall'articolo 6, previsti dal DOCUP ob. 2, da attivare tramite operazioni di finanziamento, l'Amministrazione regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, proposta dall'Assessore alle finanze, è autorizzata a stipulare con banche, singole o in "pool", che rispondono ai requisiti tecnico-organizzativi fissati con deliberazione della Giunta regionale, apposite convenzioni, per regolamentare i servizi ed i rapporti intercorrenti tra le banche, singole o in "pool", e l'Amministrazione regionale.
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 17/1996