Art. 8
(Modalità di erogazione)
1. Ad avvenuta approvazione delle graduatorie dei beneficiari, previo accertamento dell'effettivo inizio nonché di ogni eventuale assunzione di altra notizia inerente al concreto avvio del progetto o dell'iniziativa, può essere erogato anticipatamente il cinquanta per cento del contributo concesso, previa prestazione da parte dei soggetti privati di garanzia fideiussoria di pari importo da rilasciarsi da parte di Istituti bancari o assicurativi.
2.
Gli ulteriori importi concessi sono erogati:
a) ai soggetti beneficiari privati ad avvenuta realizzazione dell'iniziativa, previa presentazione della documentazione di spesa e l'espletamento di adeguati controlli;
b) agli Enti pubblici, nella misura del quaranta per cento ad avvenuto raggiungimento di metà della spesa preventivata ed ammessa a contributo per la realizzazione del progetto o dell'iniziativa e del dieci per cento ad avvenuta ultimazione dei medesimi, previa presentazione della documentazione di spesa e l'espletamento dei controlli previsti dalla normativa vigente.
3. Per le attività di formazione professionale finanziate dal FSE, la procedura di erogazione del contributo è quella stabilita per le attività formative dai DOCUP per gli obiettivi 3 e 4.