Art. 10
(Ammissibilità delle iniziative avviate nel 1994)
1. Sono ammissibili agli interventi a carico del fondo di cui all'articolo 5 anche iniziative avviate a decorrere dall'1 gennaio 1994, anche se concluse e a condizione che si inquadrino in una delle misure contenute nel DOCUP ob. 2 e non abbiano usufruito di interventi pubblici.
2. Anche per tali iniziative, laddove non concluse, si applicano le modalità di erogazione di cui all'articolo 8.
3. Per gli interventi di cui al presente articolo ed attivati ai sensi dell'articolo 9, sono ammissibili anche iniziative oggetto di finanziamenti concessi da Istituti bancari diversi da quelli di cui all'articolo 9 stesso, purché siano rispettate le condizioni del comma 1.