Legge regionale 24 luglio 1995 , n. 32 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Disciplina e promozione dell'agricoltura biologica nel Friuli-Venezia Giulia.

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:

Le disposizioni della presente legge sono state comunicate alla Commissione delle Comunita' Europee per il relativo esame.

Il comunicato relativo all' esame della presente legge da parte della Commissione delle Comunita' Europee e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 25 del 19 maggio 1996.

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Friuli-Venezia Giulia con la presente legge promuove la diffusione del metodo di produzione biologico di prodotti agricoli, la trasformazione, conservazione e commercializzazione dei medesimi, e disciplina il relativo regime di controllo, anche ai fini della tutela ed informazione dei consumatori, in conformità al regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 .

(1)

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 1, comma 1, L. R. 28/2017

Art. 2

(Definizioni)

1. Si definisce << agricoltura biologica >> l'attività di produzione agricola svolta nel rispetto delle norme previste dal regolamento CEE.

2. Si definisce << azienda agricola biologica >> quella che da almeno due anni adotta esclusivamente tecniche e metodi di produzione nel rispetto delle norme previste dal regolamento CEE sulla totalità dei terreni e degli allevamenti in conduzione.

3. Si definisce << azienda agricola biologica mista >> quella che da almeno due anni adotta esclusivamente tecniche e metodi di produzione nel rispetto delle norme previste dal regolamento CEE su una parte dei terreni e degli allevamenti in conduzione.

4. Si definisce << azienda agricola in conversione biologica >> quella che rispetta le norme previste dal regolamento CEE sui terreni e negli allevamenti, per un periodo di almeno due anni, nel caso di colture erbacee, e di almeno tre anni nel caso di colture perenni diverse dai prati, secondo un piano di conversione della stessa durata.

5. Si definisce << unità produttiva biologica >> l'unità produttiva aziendale, i cui appezzamenti e luoghi di produzione e di magazzinaggio siano nettamente separati da altra unità della stessa azienda o di altra azienda che non produca conformemente alle norme di cui al regolamento CEE.

6. Si definisce << prodotto spontaneo >> il vegetale commestibile che cresce spontaneamente nelle aree naturali, nelle foreste e nelle aree agricole che non abbiano subito trattamenti con prodotti diversi da quelli indicati nel regolamento CEE per un periodo di tre anni precedente la raccolta.

7. Si definisce << azienda di trasformazione biologica >> l'azienda che trasforma o conserva prodotti provenienti da aziende agricole biologiche, da unità produttive biologiche o prodotti spontanei adottando metodologie e tecniche di lavorazione conformemente alle norme di cui al regolamento CEE.

Art. 3

(Funzioni dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale)

(1)

1. L'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale, di seguito denominato ERSA, esercita le seguenti funzioni:

a) vigilanza sull'attività degli Organismi di controllo di cui all'articolo 7 che svolgono la propria attività nell’ambito del territorio regionale nonché presso le aziende condotte dagli operatori dell'agricoltura biologica;

b) tenuta dell'elenco degli operatori biologici di cui all'articolo 4;

c) formazione ed aggiornamento dei tecnici, produttori, trasformatori che operano nell'agricoltura biologica;

d) ricerca, sperimentazione e divulgazione per l'orientamento produttivo e di mercato delle aziende biologiche;

e) informazione ai cittadini sui vantaggi derivanti dall'uso di prodotti biologici;

f) promozione per i prodotti biologici;

g) invio alle competenti autorità statali dei dati e delle informazioni da esse richiesti.

(2)(3)

2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui alle lettere c), d), e) ed f) del comma 1 l'ERSA è autorizzato a stipulare convenzioni con le Associazioni di produttori biologici, con Università, Istituti, Enti pubblici e soggetti privati.

Note:

Rubrica dell'articolo modificata da art. 1, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014

Parole sostituite al comma 1 da art. 1, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014

Parole sostituite alla lettera a) del comma 1 da art. 1, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014

Art. 4

(Elenco regionale degli operatori dell'agricolturabiologica)

1. È istituito presso l'ERSA l'elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica, di seguito denominato elenco, suddiviso nelle seguenti sezioni:

a) produttori agricoli;

b) preparatori;

c) raccoglitori dei prodotti spontanei.

2. La sezione produttori agricoli si articola nelle sottosezioni:

a) produttori operanti in aziende biologiche;

b) produttori operanti in aziende biologiche miste;

c) produttori operanti in aziende in conversione biologica.

3. Sono iscritti nelle sottosezioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 gli operatori le cui aziende ovvero unità produttive biologiche possiedono i requisiti previsti rispettivamente dai commi 2 e 3 dell'articolo 2.

4. Sono iscritti nella sottosezione aziende in conversione biologica gli operatori le cui aziende possiedono i requisiti previsti dal comma 4 dell'articolo 2.

5. Sono iscritti nella sezione preparatori gli operatori le cui aziende possiedono i requisiti di cui al comma 7 dell'articolo 2.

6. Sono iscritti all'elenco nelle rispettive sezioni gli operatori che hanno effettuato la notifica di inizio dell'attività produttiva all'ERSA e all'Organismo di controllo prescelto di cui all'articolo 7.

7. L'ERSA provvede alle iscrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 su parere conforme dell'Organismo di controllo prescelto.

(1)

8.

( ABROGATO )

(2)

Note:

Comma 7 sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 11/2014

Comma 8 abrogato da art. 2, comma 1, L. R. 28/2017

Art. 5

(Cancellazione dall'elenco)

1. L'ERSA, su segnalazione dell'Organismo di controllo di cui all'articolo 7 ovvero per accertamento diretto per le proprie funzioni di vigilanza di cui all'articolo 3, dispone la cancellazione dall'elenco degli operatori nei confronti dei quali sia stato accertato il mancato rispetto delle norme comunitarie e nazionali in materia di agricoltura biologica.

(1)

2. I produttori agricoli conduttori di aziende biologiche, miste o in conversione biologica ed i raccoglitori dei prodotti spontanei nei confronti dei quali sia stata disposta la cancellazione dall'elenco possono presentare nuova domanda di iscrizione alla sottosezione << aziende in conversione biologica >> trascorso un anno dal giorno di emanazione del provvedimento di cancellazione.

(3)

3. I preparatori, nei confronti dei quali sia stata disposta la cancellazione dall'elenco, possono presentare nuova domanda di iscrizione alla relativa sezione trascorsi tre anni dal giorno di emanazione del provvedimento di cancellazione.

4.

( ABROGATO )

(2)

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014

Comma 4 abrogato da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014

Parole soppresse al comma 2 da art. 3, comma 1, L. R. 28/2017

Art. 6

(Obblighi degli operatori dell'agricoltura biologica)

1. Gli operatori delle aziende di cui all'articolo 2, commi 2, 3 e 7, sono tenuti a:

a) rispettare le norme del regolamento CEE in relazione alla specifica attività svolta;

b) essere iscritti all'elenco;

c)

( ABROGATA )

d) sottoporsi ai controlli della produzione agricola, della trasformazione e commercializzazione delle produzioni ottenute con l'esercizio dell'agricoltura biologica;

e) conservare la documentazione atta ad identificare le caratteristiche e l'origine delle materie prime acquistate, l'eventuale cessione delle medesime, nonché i destinatari e le caratteristiche delle produzioni cedute;

f) tenere aggiornati i registri aziendali previsti dalla vigente normativa statale;

g) dimostrare all' Organismo di controllo la conformità al regolamento CEE dei prodotti agricoli trasformati e non trasformati eventualmente utilizzati.

(1)

2. Gli operatori delle aziende in conversione biologica di cui all'articolo 2, comma 4, sono tenuti a rispettare le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, nonché a presentare unitamente alla notifica di inizio dell'attività, il piano di conversione dell'azienda o dell'unità produttiva.

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 37, comma 1, L. R. 31/1996

Art. 7

(Controlli)

1. Le Associazioni dei produttori biologici per i propri associati e gli operatori dell'agricoltura biologica singoli scelgono il proprio Organismo di controllo tra quelli riconosciuti a livello nazionale.

2. Gli Organismi di controllo prescelti svolgono controlli e certificazioni nelle aziende iscritte all'elenco.

3. Gli operatori dell'agricoltura biologica devono consentire al personale incaricato delle ispezioni e dei controlli il libero accesso agli uffici, impianti, magazzini e ad ogni parte dell'azienda. Devono fornire ogni informazione e collaborazione richiesta, nonché esibire documenti e registri.

4. A conclusione di ciascun controllo viene compilata una relazione di ispezione sottoscritta dalle parti.

5. Le aziende degli operatori iscritti all'elenco devono essere sottoposte almeno una volta all'anno a controllo completo dell'unità produttiva.

6. È fatto salvo l'adempimento degli specifici poteri di accertamento degli organi di vigilanza statali previsti dalle leggi vigenti.

Art. 8

(Etichettatura dei prodotti biologici)

1. L'Organismo di controllo provvede alla certificazione e al rilascio delle etichette necessarie alla individuazione dei prodotti biologici previa domanda degli operatori di utilizzo delle stesse supportata dalla previsione di quantità. Le etichette rilasciate sono numerate progressivamente.

2. L'Organismo di controllo può avvalersi per la distribuzione delle etichette delle Associazioni dei produttori di cui all'articolo 9.

3. L'etichetta deve contenere in evidenza la dicitura << Agricoltura Biologica - Regime di controllo CEE >>, aggiuntiva rispetto ai contenuti delle etichette previste dalle vigenti normative in materia.

Art. 9

(Riconoscimento delle Associazioni dei produttori biologici)

1. Le Associazioni dei produttori biologici sono riconosciute con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore all'agricoltura.

2. Possono essere riconosciute le Associazioni che presentino i seguenti requisiti:

a) sede nella Regione Friuli-Venezia Giulia;

b) numero di aziende biologiche e miste aderenti non inferiore a cento;

c) aziende agricole aderenti aventi singolarmente almeno il cinquanta per cento dei terreni destinati a colture biologiche nell'ambito del territorio della regione, con produzione biologica proveniente per almeno la metà da detto territorio;

d) fatturato complessivo degli associati superiore ad 1 miliardo di lire.

3. Ai fini del riconoscimento gli statuti delle Associazioni dei produttori biologici devono prevedere quanto disposto dalla legge 20 ottobre 1978, n. 674, in materia di modalità di accesso, facoltà di recesso ed esclusione dalla Associazione.

4. Le Associazioni che intendano ottenere il riconoscimento debbono presentare domanda al Presidente della Giunta regionale corredata da:

a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;

b) elenco delle aziende associate, con l'indicazione della loro localizzazione ed ampiezza, distinte in aziende agricole biologiche, miste, in conversione biologica e di trasformazione biologica;

c) programma di attività che l'Associazione intende perseguire per il conseguimento dei propri fini statutari;

d) indicazione delle misure, dei mezzi, del personale e dell'organizzazione amministrativa e tecnica di cui l'Associazione dispone.

5. Il riconoscimento può essere revocato nei seguenti casi:

a) perdita di uno dei requisiti necessari per il riconoscimento;

b) mancato esercizio delle attività statutarie accertato dagli organi competenti.

6. I provvedimenti di diniego di riconoscimento e di revoca dello stesso sono adottati con la procedura di cui al comma 1.

7. I provvedimenti di riconoscimento, di diniego di riconoscimento e di revoca dello stesso sono comunicati agli interessati entro i 15 giorni successivi alla loro adozione. La revoca del riconoscimento comporta la restituzione dei contributi e degli aiuti finanziari concessi qualora non impiegati conformemente alla loro destinazione.

8.

( ABROGATO )

(1)

9. Alle Associazioni riconosciute si applicano gli articoli 7 e 9 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto non previsto dalla presente legge, nel rispetto degli atti relativi all'inquadramento comunitario delle organizzazioni dei produttori.

(2)

10. La Associazione dei produttori biologici A.PRO.BIO., riconosciuta a termini della legge regionale 29 dicembre 1990, n. 59, non necessita di ulteriore riconoscimento.

Note:

Comma 8 abrogato da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 28/2017

Parole soppresse al comma 9 da art. 4, comma 1, lettera b), L. R. 28/2017

Art. 10

(Attività delle Associazioni dei produttori biologici)

1. Le Associazioni dei produttori biologici riconosciute secondo le modalità dell'articolo 9 svolgono le attività previste dal regolamento (CE) n. 952/1997 del Consiglio, del 20 maggio 1997, concernente le associazioni di produttori e le relative unioni.

(1)

2. Le Associazioni dei produttori biologici possono altresì distribuire ai propri associati produttori e preparatori le etichette, secondo quanto disposto dall'articolo 8, comma 2.

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 5, comma 1, L. R. 28/2017

Art. 11

(Disposizioni per la zootecnia biologica e per le aziende ditrasformazione biologica)

1. In attesa dell'emanazione di normative comunitarie o nazionali concernenti le produzioni animali ottenute con metodi biologici, nonché di norme cui devono attenersi le aziende di trasformazione biologica, si provvede mediante l'adozione di disciplinari di produzione con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge o, se successivo, dal giorno di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame di compatibilità della presente legge da parte della Commissione europea.

(1)

Note:

Parole aggiunte al comma 1 da art. 37, comma 2, L. R. 31/1996

Art. 12

(Interventi a favore dell'agricoltura biologica)

(7)(8)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere aiuti per abbattere i costi sostenuti dalle aziende agricole biologiche o in conversione biologica con sede operativa in regione per le misure obbligatorie di controllo relative ai metodi di coltivazione biologica di cui al regolamento (CE) n. 834/2007, riferite alla superficie agricola utilizzata (SAU) situata in regione.

2. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi agli Organismi di cui all'articolo 7 e non comportano pagamenti diretti alle aziende. Gli aiuti sono concessi ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

3. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi per le misure obbligatorie di controllo relative ai metodi di coltivazione biologica svolte a favore delle aziende di cui al comma 1 che:

a) sono microimprese, piccole o medie imprese (PMI), come definite nell'allegato I del regolamento (UE) 702/2014, attive nella produzione primaria dei prodotti agricoli;

b) non sono imprese in difficoltà di cui all'articolo 2, paragrafo 1, numero 14, del regolamento (UE) 702/2014;

c) risultano iscritte nell'elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica di cui all'articolo 4.

4. Gli aiuti di cui al comma 1:

a) non sono cumulabili con altri aiuti ottenuti per i medesimi costi;

b) non possono essere concessi per i costi dei controlli effettuati direttamente dalle aziende;

c) possono essere concessi per i costi dei controlli che la legislazione dell'Unione europea prevede siano sostenuti delle aziende, purché sia quantificato il relativo ammontare.

5. Entro il 31 dicembre di ogni anno, le domande per la concessione degli aiuti di cui al comma 1 sono presentate, alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole, dagli Organismi di cui all'articolo 7 con riferimento ai costi da sostenere nell'anno successivo e sono corredate:

a) dell'elenco delle aziende interessate, distinte in microimprese, piccole o medie imprese;

b) del preventivo di spesa per ciascuna azienda, con la descrizione delle attività di controllo previste, l'indicazione dei costi totali fra cui va messa in evidenza l'eventuale quantificazione dei costi di cui al comma 4, lettera c), e dell'importo richiesto a titolo di aiuto;

c) delle dichiarazioni rese, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), dai legali rappresentanti di ciascuna azienda con cui si attesta di non aver chiesto altri aiuti per le medesime spese e di non essere destinatari di ordini di recupero pendenti a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno.

6. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 5, nella misura massima del 80 per cento delle spese preventivate, al netto dell'IVA. In caso di risorse insufficienti, le somme spettanti a ciascun Organismo sono proporzionalmente ridotte. Il decreto di concessione stabilisce i termini e le modalità della rendicontazione, prevedendo che la fattura di addebito per l'attività di controllo svolta a favore di ciascuna azienda indichi l'entità del contributo concesso in detrazione rispetto al totale del corrispettivo.

Note:

Parole sostituite al comma 2 da art. 14, comma 5, L. R. 6/1996

Parole soppresse al comma 1 da art. 23, comma 6, L. R. 16/1996

Parole sostituite al comma 4 da art. 10, comma 3, L. R. 13/2000

Comma 4 sostituito da art. 20, comma 8, L. R. 12/2003

Comma 4 sostituito da art. 38, comma 1, L. R. 24/2006

Parole sostituite al comma 4 da art. 5, comma 13, L. R. 30/2007

Articolo sostituito da art. 6, comma 1, L. R. 28/2017

Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 8, comma 1, L. R. 28/2017

Art. 13

(Criteri e modalità di concessione dei contributi)

(2)

1. Ai produttori agricoli singoli o associati conduttori di aziende biologiche di cui all'articolo 2, comma 2, viene riservata priorità per gli interventi contributivi su opere di miglioramento fondiario, comprese siepi e alberature, previsti da normative comunitarie, nazionali e regionali. Analoga priorità viene riservata ai produttori agricoli conduttori di aziende biologiche miste di cui dell'articolo 2, comma 3, purché la maggior parte della produzione lorda vendibile ottenibile provenga da processi produttivi agricoli biologici.

2. Ai preparatori singoli o associati conduttori di aziende di trasformazione biologica viene riservata priorità per gli interventi contributivi sulle opere strutturali, di acquisto e miglioramento degli impianti di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti biologici previsti da normative comunitarie, nazionali e regionali.

Note:

Parole aggiunte al comma 1 da art. 37, comma 3, L. R. 31/1996

Articolo sostituito da art. 38, comma 1, L. R. 24/2006

Art. 14

( ABROGATO )

(4)

Note:

Parole aggiunte al comma 2 da art. 37, comma 4, L. R. 31/1996

Parole aggiunte al comma 4 da art. 37, comma 5, L. R. 31/1996

Parole sostituite al comma 7 da art. 37, comma 6, L. R. 31/1996

Articolo abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.

Art. 15

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 19, comma 1, L. R. 8/2004

Art. 16

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.

Art. 17

(Abrogazioni)

1. La legge regionale 29 dicembre 1990, n. 59, è abrogata, salvo quanto disposto dall'articolo 14, comma 4.

Art. 18

(Norme finanziarie)

1. Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 1, lettere c), d), e) ed f), è autorizzata la spesa complessiva di lire 150 milioni, suddivisa in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 è istituito - alla Rubrica n. 25 - programma 3.1.2. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione X - il capitolo 6336 (2.1.155.2.10.10) con la denominazione << Finanziamento all'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura (ERSA) per lo svolgimento di attività di formazione ed aggiornamento, ricerca, sperimentazione, divulgazione, informazione e promozione nel settore dell'agricoltura biologica >>, e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 150 milioni, suddiviso in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997. Sul precitato capitolo 6336 viene altresì iscritto lo stanziamento di lire 50 milioni in termini di cassa.

2.

( ABROGATO )

(1)(2)

3.

( ABROGATO )

(3)

4. All'onere complessivo di lire 720 milioni derivante dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3 si provvede come segue:

a) per lire 320 milioni, in termini sia di competenza che di cassa, relative all'anno 1995, mediante storno di pari importo, dal capitolo 6335 del precitato stato di previsione che presenta sufficiente disponibilità;

b) per lire 400 milioni, suddivise in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione precitato (Rubrica n. 30, Partita n. 50 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti).

5. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, i precitati capitoli 6336, 6338 e 6339 sono inseriti nell'elenco n. 1 annesso alla legge regionale 14 febbraio 1995, n. 9.

6.

( ABROGATO )

(4)

Note:

Parole soppresse al comma 2 da art. 23, comma 7, L. R. 16/1996

Comma 2 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.

Comma 3 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.

Comma 6 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.

Art. 19

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 7, comma 1, L. R. 28/2017