Art. 5
(Cancellazione dall'elenco)
1. L'ERSA, su segnalazione dell'Organismo di controllo di cui all'articolo 7 ovvero per accertamento diretto per le proprie funzioni di vigilanza di cui all'articolo 3, dispone la cancellazione dall'elenco degli operatori nei confronti dei quali sia stato accertato il mancato rispetto delle norme comunitarie e nazionali in materia di agricoltura biologica.
2. I produttori agricoli conduttori di aziende biologiche, miste o in conversione biologica ed i raccoglitori dei prodotti spontanei nei confronti dei quali sia stata disposta la cancellazione dall'elenco possono presentare nuova domanda di iscrizione alla sottosezione << aziende in conversione biologica >> trascorso un anno dal giorno di emanazione del provvedimento di cancellazione.
3. I preparatori, nei confronti dei quali sia stata disposta la cancellazione dall'elenco, possono presentare nuova domanda di iscrizione alla relativa sezione trascorsi tre anni dal giorno di emanazione del provvedimento di cancellazione.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
2 Comma 4 abrogato da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
3 Parole soppresse al comma 2 da art. 3, comma 1, L. R. 28/2017