Legge regionale 24 luglio 1995, n. 32 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Disciplina e promozione dell'agricoltura biologica nel Friuli-Venezia Giulia.
Art. 12
2. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi agli Organismi di cui all'articolo 7 e non comportano pagamenti diretti alle aziende. Gli aiuti sono concessi ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.
6. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 5, nella misura massima del 80 per cento delle spese preventivate, al netto dell'IVA. In caso di risorse insufficienti, le somme spettanti a ciascun Organismo sono proporzionalmente ridotte. Il decreto di concessione stabilisce i termini e le modalità della rendicontazione, prevedendo che la fattura di addebito per l'attività di controllo svolta a favore di ciascuna azienda indichi l'entità del contributo concesso in detrazione rispetto al totale del corrispettivo.
Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 14, comma 5, L. R. 6/1996
2 Parole soppresse al comma 1 da art. 23, comma 6, L. R. 16/1996
3 Parole sostituite al comma 4 da art. 10, comma 3, L. R. 13/2000
4 Comma 4 sostituito da art. 20, comma 8, L. R. 12/2003
5 Comma 4 sostituito da art. 38, comma 1, L. R. 24/2006
6 Parole sostituite al comma 4 da art. 5, comma 13, L. R. 30/2007
7 Articolo sostituito da art. 6, comma 1, L. R. 28/2017
8 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 8, comma 1, L. R. 28/2017