Legge regionale 24 luglio 1995 , n. 31 - TESTO VIGENTE dal 13/08/2016

Modifiche di leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica, di opere pubbliche e di interesse pubblico e di pianificazione territoriale.

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:

Partizione di cui fa parte l'art. 1, abrogata da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.

CAPO I

Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 75/1982

Art. 1

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.

Art. 2

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.

Art. 3

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.

Art. 4

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.

Art. 5

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.

Art. 6

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.

Art. 7

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.

Art. 8

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.

Art. 9

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.

Art. 10

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.

Art. 11

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.

Art. 12

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.

Art. 13

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.

Art. 14

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.

Art. 15

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.

Art. 16

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.

CAPO II

Altre disposizioni modificative, di interpretazioneautentica e di sanatoria in materia di edilizia residenzialepubblica

Art. 17

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.

Art. 18

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.

Art. 19

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.

Art. 20

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.

Art. 21

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.

Art. 22

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.

Art. 23

( ABROGATO )

(3)

Note:

Comma 3 bis aggiunto da art. 80, comma 1, L. R. 13/1998

Comma 3 ter aggiunto da art. 80, comma 1, L. R. 13/1998

Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.

Art. 24

(Applicabilità dell'articolo 13 della legge regionalen. 10/95)

1. La disposizione di cui all'articolo 13 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 10, trova applicazione per tutti gli interventi per i quali, alla data di entrata in vigore dalla predetta legge regionale n. 10/1995, non sia stata pronunciata la decadenza dalle agevolazioni concesse.

CAPO III

Altre norme procedurali in materia di opere pubbliche e diinteresse pubblico e di pianificazione territoriale

Art. 25

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 4, comma 1, lettera c), L. R. 14/2016 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 7 ter, c. 8, L.R. 20/1983.

Art. 26

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 254, comma 1, lettera c), L. R. 26/2012

Art. 27

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.

Art. 28

(Ripristino del complesso << Tiro a segno >> di Osoppo)

1. In via di sanatoria, è consentito il mantenimento del contributo concesso al Comune di Osoppo ai sensi dell'articolo 71, comma 10, della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3, a seguito della presentazione, intervenuta entro il mese di gennaio 1993, del rendiconto relativo all'impiego del finanziamento erogato.

Art. 29

( ABROGATO )

(3)

Note:

Comma 2 abrogato da art. 52, comma 1, L. R. 16/2008

Comma 4 abrogato da art. 52, comma 1, L. R. 16/2008

Articolo abrogato da art. 19, comma 1, lettera f), L. R. 16/2009

Art. 30

(Sostituzione dell'articolo 12 della legge regionalen. 10/1995)

1. L'articolo 12 della legge regionale n. 10/1995 è sostituito dal seguente:

<< Art. 12

(Realizzazione di opere pubbliche di iniziativa comunale)

1. Al fine di favorire la realizzazione delle opere pubbliche di iniziativa comunale, non ultimate o anche non iniziate alla data di entrata in vigore della presente legge, i Direttori regionali competenti per materia sono autorizzati a confermare - previa conforme deliberazione della Giunta regionale - i contributi già concessi, anche nel caso in cui il Comune deliberi di realizzare un'opera diversa rispetto a quella prevista nel progetto allegato al decreto di concessione, purché la nuova opera rientri nelle tipologie previste dalla relativa legge di finanziamento. >>.

2. Per le finalità di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 10/1995, come sostituito dal comma 1, le Amministrazioni comunali interessate inoltrano apposita istanza alle Direzioni regionali competenti entro il termine di centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

(1)

Note:

Integrata la disciplina del comma 2 da art. 44, comma 1, L. R. 31/1996

Art. 31

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27 agosto 2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.

CAPO IV

Norme transitorie e finali

Art. 32

(Norme transitorie e finali)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 3, trovano applicazione per gli interventi di edilizia convenzionata per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stata disposta l'archiviazione delle domande ne sia divenuto esecutivo il provvedimento di liquidazione definitiva dell'agevolazione e, se previsto, il relativo frazionamento.

2. I nuovi limiti di reddito per l'accesso ai benefici di edilizia convenzionata ed agevolata, di cui all'articolo 2, comma 2, trovano applicazione con decorrenza dai redditi percepiti nell'anno 1992, dichiarati nell'anno 1993.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 3 trovano applicazione per tutti gli interventi di edilizia convenzionata a cura delle imprese i cui lavori non siano ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 7 si applicano con decorrenza dal 1 gennaio 1996.

Art. 33

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.