Art. 7
(Relazione sulle attivitą svolte)
1. I Direttori generali delle Aziende sanitarie regionali in cui operano le strutture individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, inviano entro il 31 marzo di ogni anno alla Direzione regionale della sanitą, che le trasmette alla competente Commissione del Consiglio regionale, una relazione contenente il resoconto delle attivitą svolte nell'anno precedente con riferimento agli obiettivi di cui all'articolo 2.