Legge regionale 24 gennaio 1995 , n. 7 - TESTO VIGENTE dal 27/01/1995

Definizione delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Resia e Lusevera.

Art. 1

Tutela della comunità locale di Resia

1. Al fine di tutelare e garantire le peculiarità culturali ed etniche della comunità della Valle di Resia e delle sue frazioni, il confine tra il Comune di Resia ed il Comune di Lusevera è mantenuto nello stato precedente alla modificazione delle circoscrizioni comunali disposta con decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1969, n. 117.

Art. 2

Aggregazione della Frazione di Uccea

1. La frazione di Uccea, quale definita nella pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva dei confini annessa al decreto presidenziale di cui all'articolo 1, resta definitivamente aggregata al Comune di Resia.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.