Legge regionale 24 gennaio 1995, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 11/02/1995
Determinazione della misura dell'assegno spettante ai consiglieri regionali sospesi dall'incarico ai sensi della legge 12 gennaio 1994, n. 30 (integrazioni alle leggi regionali 9 settembre 1964, n. 2 e 23 aprile 1981, n. 21).
Art. 3
1. Le disposizioni degli articoli 1 e 2 si applicano pure ai consiglieri sospesi dopo l'entrata in vigore della
legge 12 gennaio 1994, n. 30.