Legge regionale 04 gennaio 1995 , n. 3 - TESTO VIGENTE dal 13/01/2016

Norme generali e di coordinamento in materia di garanzie.

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:

Partizione di cui fa parte l'art. 12, abrogata da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. La presente legge definisce norme organiche e coordinate in materia di garanzie nell'obiettivo fondamentale di realizzare le condizioni per la più ampia tutela della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Art. 2

Disposizione generale

(1)

1. In mancanza di espressa disposizione di legge, spetta alla Giunta regionale stabilire l'idoneità di una garanzia reale o personale o, ancora, di ulteriori cautele di terzi a favore dell'Ente.

Note:

Le disposizioni del presente articolo sono state comunicate alla Commissione delle Comunità Europee per il relativo esame.

CAPO I

GARANZIE DI TERZI IN FAVORE DELLA REGIONE

Art. 3

Ipoteche costituite a favore della Regione

1. Le ipoteche costituite da terzi, ai sensi dell'articolo 2808 e seguenti del codice civile, a garanzia di obbligazioni assunte nei confronti della Regione devono essere iscritte per somme non inferiori a quelle derivanti dalle stesse obbligazioni da garantire.

2. Nella determinazione delle somme di cui al comma 1 concorrono anche gli interessi e gli altri oneri accessori di natura pecuniaria.

3. Il valore dei beni oggetto di ipoteca deve essere preventivamente accertato al fine di assicurare il completo soddisfacimento delle obbligazioni garantite.

4. L'atto costitutivo deve prevedere la preventiva autorizzazione all'Amministrazione regionale a provvedere direttamente al rinnovo dell'iscrizione dell'ipoteca quando, per l'adempimento dell'obbligazione principale, sia stabilito un termine più lungo rispetto all'efficacia dell'iscrizione. In tal caso, deve essere indicato se le spese per il rinnovo sono a carico del debitore o del terzo garante.

4 bis. Ad estinzione delle obbligazioni la Direzione regionale od il Servizio autonomo che ha acquisito l'ipoteca provvede, su domanda ed a spese dell'interessato, alla cancellazione della relativa iscrizione.

(1)

Note:

Comma 4 bis aggiunto da art. 22, comma 1, L. R. 9/1999

Art. 4

Fidejussioni prestate a favore della Regione

(1)

1.

( ABROGATO )

(2)

2.

( ABROGATO )

(3)

3. Le fidejussioni devono prevedere, comunque, l'esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 60, comma 3, L. R. 14/2002

Comma 1 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Comma 2 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

CAPO II

GARANZIE FIDEJUSSORIE CONCESSE DALLA REGIONE

Art. 5

Autorizzazione

1. La concessione di garanzie fideiussorie da parte della Regione deve essere autorizzata con norma di legge.

1 bis.

( ABROGATO )

(1)(2)(3)

Note:

Comma 1 bis aggiunto da art. 11, comma 8, L. R. 12/2010

Integrata la disciplina del comma 1 bis da art. 29, comma 8, L. R. 10/2012

Comma 1 bis abrogato da art. 7, comma 15, lettera a), L. R. 33/2015

Art. 6

( ABROGATO )

(5)

Note:

Comma 1 abrogato da art. 11, comma 9, L. R. 12/2010

Parole soppresse al comma 2 da art. 11, comma 10, L. R. 12/2010

Parole sostituite al comma 2 da art. 11, comma 10, L. R. 12/2010

Parole soppresse al comma 3 da art. 11, comma 11, L. R. 12/2010

Articolo abrogato da art. 7, comma 15, lettera b), L. R. 33/2015

Art. 7

Condizioni generali per la prestazione digaranzie fidejussorie

1. Le garanzie fidejussorie concesse dalla Regione si intendono prestate in via solidale ai sensi del primo comma dell'articolo 1944 del codice civile, con esclusione del beneficio della preventiva escussione previsto dal secondo comma dell'articolo 1944 del codice civile.

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a rinunciare al beneficio del termine di cui al primo comma dell'articolo 1957 del codice civile, qualora l'obbligazione principale sia assunta per interventi e iniziative di particolare rilevanza.

2 bis. Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1 bis, qualora gli enti si rivolgano alla Cassa depositi e prestiti che agisca come titolare di un diritto esclusivo in relazione al servizio di interesse economico generale ad essa affidato, l'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzia anche sotto forma di contratto autonomo di garanzia ovvero di fideiussione a prima richiesta.

(1)(2)

Note:

Comma 2 bis aggiunto da art. 14, comma 23, L. R. 12/2009

Comma 2 bis sostituito da art. 13, comma 3, L. R. 11/2011

Art. 8

Criteri generali per la determinazione delle sommegarantite con fidejussione regionale

1. Le fidejussioni rilasciate dall'Amministrazione regionale debbono contenere l'esatta determinazione degli importi massimi garantiti per capitale, interessi ed oneri accessori.

Art. 9

Modalità per la concessione di garanzie fidejussorie

1. Le garanzie fidejussorie della Regione sono disposte con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze.

2. Nel caso in cui sia diversamente previsto, la proposta di cui al comma 1 deve essere formulata di concerto con l'Assessore alle finanze.

3. La domanda per la concessione deve essere corredata dall'atto di adesione dell'istituto di credito, nonché dalla deliberazione esecutiva con cui l'ente richiedente dispone l'assunzione del mutuo o dell'anticipazione e nella quale, a eccezione del caso di cui al comma 1 bis dell'articolo 5, deve essere dichiarata l'impossibilità da parte dell'ente stesso a prestare la propria garanzia.

(1)

4. In caso di persone fisiche la domanda per la concessione deve essere corredata dall'atto di adesione dell'istituto di credito adito, e dalla dichiarazione acclarante l'impossibilità da parte del soggetto a prestare proprie garanzie.

5. Le disposizioni di cui i commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano alle garanzie concesse ai sensi dell'articolo 114 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75.

Note:

Parole aggiunte al comma 3 da art. 11, comma 12, L. R. 12/2010

Art. 10

Norme abrogative e di coordinamento

1. Sono abrogati la legge regionale 1 luglio 1971, n. 25, gli articoli 3, 4 e 6 della legge regionale 30 luglio 1974, n. 35, gli articoli 5 e 6 della legge regionale 31 agosto 1982, n. 74 e l'articolo 109, comma 1, della legge regionale 17 giugno 1993, n. 47.

2. Qualora disposizioni legislative si richiamino alle norme abrogate dal comma 1, si intende che le stesse devono far riferimento alle corrispondenti disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 11

Norma finanziaria

1. Gli eventuali oneri derivanti dalla concessione delle garanzie previste dall'articolo 6 della presente legge fanno carico al capitolo 1214 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996, e del bilancio per l'anno 1994.

CAPO III

NORME MODIFICATIVE, INTEGRATIVE E DI COMPLETAMENTO DEGLIARTICOLI 83 E 95 DELLA LEGGE REGIONALE 1 SETTEMBRE 1982,N. 75 E DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE REGIONALE24 GIUGNO 1993, N. 49.

Art. 12

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.

Art. 13

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.

Art. 14

( ABROGATO )

(2)

Note:

Parole aggiunte al comma 2 da art. 22, comma 2, L. R. 9/1999

Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.

Art. 15

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.

Art. 16

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.