Legge regionale 25 ottobre 1994 , n. 16 - TESTO VIGENTE dal 24/04/2003

Interventi regionali a tutela del talento atletico.

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:

Integrata la disciplina della legge da art. 8, comma 1, L. R. 13/2000

Legge abrogata da art. 33, comma 1, L. R. 8/2003 , a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34 della L.R. 8/2003.

Art. 1

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 8/2003 , a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34 della L.R. 8/2003.

Art. 2

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 8/2003 , a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34 della L.R. 8/2003.

Art. 3

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 8/2003 , a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34 della L.R. 8/2003.

Art. 4

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 8/2003 , a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34 della L.R. 8/2003.

Art. 5

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 8/2003 , a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34 della L.R. 8/2003.

Art. 6

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 8/2003 , a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34 della L.R. 8/2003.