Legge regionale 25 ottobre 1994, n. 14 - TESTO VIGENTE dal 13/08/2016

Provvedimento di assestamento al Bilancio 1994-1996 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.
CAPO V
 INTERVENTI NEL SETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
Art. 30
 Interventi di edilizia pubblica
per l'istruzione superiore
(Programma 2.3.2.)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio Master International Business (MIB) contributi pluriennali costanti, per una durata non superiore a dieci anni, nella misura massima prevista dal comma 5, a sollievo degli oneri, in linea capitale ed interessi, derivanti dall'ammortamento del mutuo contratto per la ristrutturazione e l'adeguamento funzionale del complesso denominato Ferdinandeo.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore alle finanze, determina in via preventiva le condizioni relative al mutuo da stipulare ai sensi del comma 1.
3. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 1 è presentata alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura, corredata da una relazione illustrativa e dal preventivo della spesa degli interventi da realizzare.
4. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzato nell'anno 1995 il limite di impegno di lire 500 milioni.
5. Le annualità sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 2004.
6. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 è istituito, alla Rubrica n. 20 - programma 2.3.2. - spese d'investimento - Categoria 2.4. - Sezione VI - il capitolo 5207 (2.1.242.4.06.06) con la denominazione: << Contributi pluriennali costanti al Consorzio Master International Business (MIB) per la ristrutturazione e l'adeguamento funzionale del complesso denominato Ferdinandeo >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni medesimi.
7. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1997 al 2004 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 31
 Edilizia universitaria
(Programma 2.3.2.)
2. Le annualità relative sono ridotte nella misura di lire 504.507.586 per ciascuno degli anni da 1994 al 2007.
3. Per le finalità previste dall'articolo 33, commi 1 e 3, della legge regionale n. 4/1992 sono autorizzati rispettivamente nell'anno 1994 il limite d'impegno di lire 404.507.586 e nell'anno 1995 l'ulteriore limite d'impegno di lire 100.000.000.
4. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nelle seguenti misure:
a) lire 404.507.586 per l'anno 1994;
b) lire 504.507.586 per ciascuno degli anni dal 1995 al 2008;
c) lire 100.000.000 per l'anno 2009.

5. L'onere complessivo di lire 1.413.522.758, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 1996, fa carico al capitolo 5198 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità in relazione al disposto di cui al comma 1.
6. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1997 al 2009 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
8. Le annualità relative sono ridotte nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni da 1994 al 2008.
9. Per le finalità previste dall'articolo 33, commi 1 e 3, della legge regionale n. 4/1992 è autorizzato nell'anno 1995 l'ulteriore limite d'impegno di lire 1.000 milioni.
10. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 2009.
11. L'onere complessivo di lire 2.000 milioni corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 1996 fa carico al capitolo 5198 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità in relazione al disposto di cui al comma 7.
12. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1997 al 2009 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 34
 Modifica della destinazione del contributo di cui
all'articolo 38 della legge regionale 11 agosto
1986, n. 33.
Interventi finanziati con fondi statali
(Programma 2.4.3.)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere direttamente all'Istituzione permanente istituita ai sensi dell'articolo 5, secondo comma, della legge regionale 20 giugno 1983, n. 62, il contributo straordinario di lire 250 milioni, già ad analogo scopo finalizzato dall'articolo 38 della legge regionale 11 agosto 1986, n. 33, per l'acquisizione, la sistemazione, il riattamento e l'arredamento dell'edificio da destinare a sede, con finalità di carattere educativo, culturale e sociale, dell'Istituzione stessa.
2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura, corredata di una relazione illustrativa degli interventi da effettuare e da un preventivo di massima della spesa. Il finanziamento predetto può essere erogato in via anticipata ed in un'unica soluzione. Il decreto di concessione del contributo ne stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione.
Art. 36
 Impianti sportivi di interesse
regionale ed interprovinciale
(programma 2.4.4.)
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2003.
3. L'onere complessivo di lire 4.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 1996, fa carico al capitolo 6137 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994, il cui stanziamento complessivo è elevato di lire 4.500 milioni, suddivisi in ragione di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1997 al 2003 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Nell'ambito delle funzioni di competenza regionale in materia di infrastrutture sportive, come individuate dall'articolo 37, comma 1, della legge regionale n. 10/1988, così come modificato dall'articolo 25, comma 4, della legge regionale n. 29/1990, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1994 per le finalità previste dall'articolo 5, commi 1, lettera b), e 3, della legge regionale n. 43/1980, come da ultimo sostituito dall'articolo 1 della legge regionale n. 23/1993.
6. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 6139 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 200 milioni per l'anno 1994.
7. Per le finalità previste dall'articolo 104, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, il finanziamento ivi autorizzato è incrementato di lire 300 milioni. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1994.
8. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 6135 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 300 milioni per l'anno 1994.