Legge regionale 25 ottobre 1994, n. 14 - TESTO VIGENTE dal 13/08/2016

Provvedimento di assestamento al Bilancio 1994-1996 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.
Art. 64
 Finanziamenti straordinari per la
promozione turistica
(programma 3.4.3.)
1. Nell'ambito delle finalità previste dall'articolo 2, quarto comma, della legge regionale 9 maggio 1981, n. 26, così come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 13 giugno 1983, n. 50, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, tramite l'Azienda regionale di promozione turistica, finanziamenti anche alle seguenti iniziative ritenute di rilevante valore promozionale in deroga ai criteri fissati con deliberazione della Giunta regionale dell'11 febbraio 1993, n. 587:
a) Festival e premio Internazionale G. Tartini;
b) RCT - Restauro, Conservazione e Tutela dei beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici a cura dell'Ente Fiera di Udine;
c) Manifestazione calcistica << Si fa...gol >> della Squadra nazionale italiana cantanti;
d) Celebrazioni per il Centenario della nascita di Ottavio Bottecchia.

2. Alle finalità di cui al comma 1 si fa fronte a valere sulla spesa autorizzata tra le variazioni in aumento di cui all'annessa tabella B a carico del capitolo 8358 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.