Art. 63
Interventi a favore della promozione
dello sviluppo turistico
(programma 3.4.3.)
1. L'Amministrazione regionale č autorizzata a concedere alle Aziende di promozione turistica (APT) un contributo straordinario di lire 1.500 milioni per la promozione dello sviluppo turistico.
2. Le modalitā e le condizioni per l'erogazione sono fissate con deliberazione della Giunta regionale.
3. Per le finalitā previste dal comma 1 č autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l'anno 1994.
4. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994, alla Rubrica 27 - programma 3.4.3. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione X - č istituito il capitolo 8379 (2.1.155.2.10.24) con la denominazione << Contributo straordinario alle Aziende di promozione turistica (APT) per la promozione dello sviluppo turistico nella Regione >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.500 milioni per l'anno 1994.