Art. 58
Promozione dello sviluppo dell'artigianato
(programma 3.1.3.)
1. Nell'ambito delle finalità previste dall'
articolo 20 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di lire 30 milioni a favore della Comunità Collinare del Friuli per la promozione della Mostra dell'artigianato collinare a Majano.
2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso su presentazione alla direzione regionale del lavoro, artigianato e cooperazione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di apposita domanda corredata dalla relazione illustrativa dell'iniziativa e di un preventivo sommario di spesa.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di lire 30 milioni autorizzata, tra le variazioni in aumento di cui alla annessa tabella B a carico del capitolo 7960 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.