Legge regionale 25 ottobre 1994, n. 14 - TESTO VIGENTE dal 13/08/2016

Provvedimento di assestamento al Bilancio 1994-1996 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.
Art. 37
 Interventi nel settore delle bonifiche
(programmi 3.1.1. e 3.1.4.)
1. Per le finalitā previste dall'articolo 55, comma 1, della legge regionale 17 giugno 1993, n. 47, la misura massima del contributo che l'Amministrazione regionale č autorizzata a concedere ai sensi dell'articolo 55, comma 1, lettera a), legge regionale n. 47/1993 č elevata di lire 200 milioni annui.
2. In relazione al disposto di cui al comma 1 č autorizzato, nell'anno 1994, un limite d'impegno di lire 200 milioni.
3. Le annualitā sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2003.
4. L'onere complessivo di lire 600 milioni, corrispondente alle annualitā autorizzate per gli anni dal 1994 al 1996, fa carico al capitolo 6778 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
5. Le annualitā autorizzate per gli anni dal 1997 al 2003 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
7. Le annualitā relative al predetto limite, autorizzate per gli anni dal 1994 al 2003, sono ridotte di lire 200 milioni per ciascuno degli anni medesimi.
8. Lo stanziamento del capitolo 6546 del precitato stato di previsione della spesa č ridotto dell'importo complessivo di lire 600 milioni, suddiviso in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996.
9. Le riduzioni relative agli anni dal 1997 al 2003 vanno apportate sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.