Legge regionale 25 ottobre 1994, n. 14 - TESTO VIGENTE dal 13/08/2016

Provvedimento di assestamento al Bilancio 1994-1996 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.
CAPO I
 ASSESTAMENTO E COPERTURA FINANZIARIA
Art. 1
 Assestamento di bilancio
1. Ai sensi dell'articolo 10, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 11 dicembre 1989, n. 32, il saldo finanziario complessivo presunto di lire 448.470.582.492 - iscritto tra le entrate nel bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e nel bilancio per l'anno 1994, in applicazione dell'articolo 4, terzo comma, della legge regionale n. 10/1982, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale n. 32/1989 - è aggiornato, in base ai risultati accertati alla chiusura dell'esercizio 1993, nell'importo di lire 510.864.449.791.
2. Il saldo finanziario di cui al comma 1 è determinato sommando alla giacenza finale di cassa, accertata in lire 221.273.878.111, i residui attivi al 31 dicembre 1993, accertati in lire 4.168.215.178.044, e sottraendo i residui passivi al 31 dicembre 1993, accertati in lire 1.807.702.982.736, nonché i trasferimenti all'anno 1994, accertati in lire 2.070.921.623.628.
3. Ai sensi dell'articolo 10, primo comma, della legge regionale n. 10/1982, le poste relative all'ammontare presunto dei residui attivi e passivi, delle somme trasferite e della giacenza di cassa, iscritte nel bilancio di previsione per l'anno 1994, sono aggiornate negli ammontari complessivi indicati al comma 2.
Art. 7
1.
L'articolo 10 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 6 è sostituito dal seguente:
<< Art. 10
 
1. Ai sensi dell' articolo 7, n. 2, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e dell' articolo 19, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni, nel triennio 1994- 1996 è autorizzata la stipulazione di mutui, sino alla concorrenza di lire 324,5 miliardi, in ragione di lire 119 miliardi per l'anno 1994, di lire 177,5 miliardi per l'anno 1995 e di lire 28 miliardi per l'anno 1996.
2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare nell'anno 1994 uno o più contratti preliminari di mutuo, sino alla concorrenza di complessive lire 324,5 miliardi. >>.

Art. 8
 Copertura finanziaria
1. Alla copertura della somma complessiva di lire 64.648.374.885 relativa all'anno 1994 - corrispondente all'importo risultante dalla somma tra le variazioni in diminuzione previste dalla tabella A (articolo 2 - lire 8.000.000.000), la differenza tra le variazioni in aumento ed in diminuzione previste dalla tabella B (articolo 3 - lire 25.855.374.885), e le nuove o maggiori spese (lire 30.793.000.000) autorizzate per il medesimo anno, con la presente legge, con esclusione di quelle previste dagli articoli 14, 15, 16, 21, 31, 37, 39, 40, 41, 47, 52 e 54, si provvede:
a) per lire 62.393.867.299, con la disponibilità derivante dall'aumento del saldo finanziario, il cui ammontare è aggiornato nell'importo specificato dall'articolo 1, comma 1;
b) per lire 1.154.507.586, mediante storno dai sottoelencati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994 degli importi a fianco di ciascuno specificati:
1) capitolo 5198 - lire 504.507.586, corrispondenti a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1993 e trasferita ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze 7 aprile 1994, n. 13;
2) capitolo 5561 - lire 200 milioni;
3) capitolo 7348 - lire 90 milioni corrispondenti a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1993 e trasferita ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze 7 aprile 1994, n. 13;
4) capitolo 7358 - lire 200 milioni, corrispondenti alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1993 e trasferita ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze 7 aprile 1994, n. 13;
5) capitolo 8013 - lire 80 milioni;
6) capitolo 8089 - lire 80 milioni;
c) per lire 1.100 milioni, con la disponibilità derivante dall'eccedenza delle riduzioni di spesa rispetto alle nuove autorizzazioni previste a carico del capitolo 5198, per l'anno 1994, dall'articolo 31.

2. Alla copertura delle maggiori spese di lire 2.250 milioni - relative all'anno 1995 - autorizzate con la presente legge, con esclusione della spesa di cui agli articoli 21, 31, 37, e 38, si provvede con le disponibilità derivanti dal totale delle variazioni in diminuzione previste dalla tabella B (articolo 3).
3. Alla copertura delle maggiori spese di lire 2.250 milioni - relative all'anno 1996 - autorizzate con la presente legge, con esclusione della spesa di cui agli articoli 31, 37 e 38, si provvede con le disponibilità derivanti dal totale delle variazioni in diminuzione previste dalla tabella B (articolo 3).
Art. 10
1.
Il comma 1 dell'articolo 174 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 è sostituito dal seguente:
<< 1. Per gli adempimenti di natura fiscale, previdenziale e finanziaria della Ragioneria generale, unitamente a quelli del sostituto di dichiarazione di imposta dovuti ai sensi dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è autorizzato il pagamento delle spese per l'acquisto di pubblicazioni specialistiche e materiale informativo ivi compresi moduli e formulari, mediante l'apertura di credito a favore del Dirigente del servizio del controllo sugli atti del personale e connessi adempimenti fiscali e previdenziali, in forza degli articoli 56 e seguenti del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni. >>.

Art. 11

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 10, comma 40, lettera a), L. R. 14/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come stabilito all'art. 10, c. 41 della medesima L.R. 14/2016.
CAPO III
 ACCORDI DI PROGRAMMA
E INTERVENTI A FAVORE DELLE COMUNITÀ MONTANE
Art. 15
 Accordi di programma.
Interventi finanziati con ricorso a mutuo
(programma 0.6.3.)
2. Il predetto onere di lire 6.000 milioni fa carico al capitolo 921 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 6.000 milioni per l'anno 1994.
3. È revocata la spesa di lire 5.000 milioni per l'anno 1994, quota parte dell'incremento di spesa autorizzato con l'articolo 74, comma 4, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 925 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994, il cui stanziamento, in termini di competenza, per l'anno 1994, è revocato nella misura di lire 5.000 milioni.
4. È revocata la spesa di lire 1.000 milioni autorizzata per l'anno 1994 dall'articolo 74, comma 6, della legge regionale n. 1/1993, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 927 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994, il cui stanziamento, in termini di competenza, per l'anno 1994, è revocato nella misura di lire 1.000 milioni.
CAPO IV
 INTERVENTI NEL SETTORE DEL TERRITORIO
Art. 21
 Attuazione Regolamento CEE n. 3528/1986.
Interventi per la protezione delle foreste
dall'inquinamento atmosferico
(programma 1.3.1.)
1. Nell'ambito degli interventi per la protezione delle foreste dall'inquinamento atmosferico previsti dal Regolamento CEE n. 3528 del 17 novembre 1986, e successive modificazioni, per l'attuazione del programma regionale << Sperimentazioni sul terreno per migliorare le conoscenze sull'inquinamento delle foreste >> denominato << PACID-FVG II >>, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 5642 del 21 ottobre 1993 ed ammesso al contributo comunitario con decisione della Commissione CEE del 14 marzo 1994 con il n. 94.60.IT.004.0, è autorizzata la spesa complessiva di lire 675.000.000, suddivisa in ragione di lire 474.037.000 per l'anno 1994 e di lire 200.963.000 per l'anno 1995.
2. L'onere complessivo di lire 675.000.000, suddiviso in ragione di lire 474.037.000 per l'anno 1994 e di lire 200.963.000 per l'anno 1995 fa carico, nella misura a fianco di ciascuno indicata, ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di pari importo per ciascuno degli anni ivi indicati:
a) al capitolo 2863 nella misura complessiva di lire 375.491.468, suddiviso in ragione di lire 269.167.468 per l'anno 1994 e di lire 106.324.000 per l'anno 1995;
b) al capitolo 2861 nella misura complessiva di lire 299.508.532, suddiviso in ragione di lire 204.869.532 per l'anno 1994 e di lire 94.639.000 per l'anno 1995.

3. All'onere complessivo, in termini di competenza, di lire 675.000.000 si provvede come segue:
a) per complessive lire 375.491.468, suddiviso in ragione di lire 269.167.468 per l'anno 1994 e di lire 106.324.000 per l'anno 1995, mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994 (Rubrica n. 29 - Partita n. 12 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi);
b) per complessive lire 299.508.532, suddiviso in ragione di lire 204.869.532 per l'anno 1994 e di lire 94.639.000 per l'anno 1995, con la maggiore entrata di pari importo accertata, in corrispondenza al contributo comunitario assegnato ai sensi della decisione della Commissione CEE del 14 marzo 1994, sul capitolo 577 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci predetti, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di pari importo.

Art. 22
 Contributi una tantum a Comuni per il completamento
di opere pubbliche già finanziate
(programmi 1.1.2. e 1.4.2.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 14 aprile 1983, n. 27, ed integrato dall'articolo 42 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 64, limitatamente al completamento di opere già finanziate, è autorizzata, in deroga all'articolo 50, comma 1, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1994.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994 è istituito alla Rubrica n. 12 - Programma 1.1.2. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - il capitolo 2328 (2.1.232.3.08.16) con la denominazione << Contributi una tantum ai Comuni per opere igienico- sanitarie già finanziate >> e con lo stanziamento di lire 300 milioni per l'anno 1994.
4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994 è istituito, alla rubrica n. 14 - programma 1.4.2. - spese d'investimento - Categoria 2.2. - Sezione VIII - il capitolo 3330 (2.1.232.3.08.27) con la denominazione: << Contributo una tantum per interventi a favore dei centri storici di Grado e di Sauris >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l'anno 1994.
Art. 25

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 77, comma 5, L. R. 42/1996
Art. 27
1. Nel testo dell'articolo 46, comma 6, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, la frase << limitatamente alla concessione dei contributi per la gestione dei parchi ai soggetti dotati di piano di conservazione e sviluppo approvato ai sensi della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11, >> è sostituita con la frase: << limitatamente alla concessione dei contributi per la gestione dei parchi e degli ambiti di tutela ambientale, ai soggetti dotati di piano di conservazione e sviluppo o piano particolareggiato dell'ambito di tutela ambientale adottato o approvato ai sensi della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11 >>.
CAPO V
 INTERVENTI NEL SETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
Art. 30
 Interventi di edilizia pubblica
per l'istruzione superiore
(Programma 2.3.2.)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio Master International Business (MIB) contributi pluriennali costanti, per una durata non superiore a dieci anni, nella misura massima prevista dal comma 5, a sollievo degli oneri, in linea capitale ed interessi, derivanti dall'ammortamento del mutuo contratto per la ristrutturazione e l'adeguamento funzionale del complesso denominato Ferdinandeo.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore alle finanze, determina in via preventiva le condizioni relative al mutuo da stipulare ai sensi del comma 1.
3. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 1 è presentata alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura, corredata da una relazione illustrativa e dal preventivo della spesa degli interventi da realizzare.
4. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzato nell'anno 1995 il limite di impegno di lire 500 milioni.
5. Le annualità sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 2004.
6. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 è istituito, alla Rubrica n. 20 - programma 2.3.2. - spese d'investimento - Categoria 2.4. - Sezione VI - il capitolo 5207 (2.1.242.4.06.06) con la denominazione: << Contributi pluriennali costanti al Consorzio Master International Business (MIB) per la ristrutturazione e l'adeguamento funzionale del complesso denominato Ferdinandeo >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni medesimi.
7. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1997 al 2004 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 31
 Edilizia universitaria
(Programma 2.3.2.)
2. Le annualità relative sono ridotte nella misura di lire 504.507.586 per ciascuno degli anni da 1994 al 2007.
3. Per le finalità previste dall'articolo 33, commi 1 e 3, della legge regionale n. 4/1992 sono autorizzati rispettivamente nell'anno 1994 il limite d'impegno di lire 404.507.586 e nell'anno 1995 l'ulteriore limite d'impegno di lire 100.000.000.
4. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nelle seguenti misure:
a) lire 404.507.586 per l'anno 1994;
b) lire 504.507.586 per ciascuno degli anni dal 1995 al 2008;
c) lire 100.000.000 per l'anno 2009.

5. L'onere complessivo di lire 1.413.522.758, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 1996, fa carico al capitolo 5198 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità in relazione al disposto di cui al comma 1.
6. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1997 al 2009 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
8. Le annualità relative sono ridotte nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni da 1994 al 2008.
9. Per le finalità previste dall'articolo 33, commi 1 e 3, della legge regionale n. 4/1992 è autorizzato nell'anno 1995 l'ulteriore limite d'impegno di lire 1.000 milioni.
10. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 2009.
11. L'onere complessivo di lire 2.000 milioni corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 1996 fa carico al capitolo 5198 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità in relazione al disposto di cui al comma 7.
12. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1997 al 2009 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 34
 Modifica della destinazione del contributo di cui
all'articolo 38 della legge regionale 11 agosto
1986, n. 33.
Interventi finanziati con fondi statali
(Programma 2.4.3.)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere direttamente all'Istituzione permanente istituita ai sensi dell'articolo 5, secondo comma, della legge regionale 20 giugno 1983, n. 62, il contributo straordinario di lire 250 milioni, già ad analogo scopo finalizzato dall'articolo 38 della legge regionale 11 agosto 1986, n. 33, per l'acquisizione, la sistemazione, il riattamento e l'arredamento dell'edificio da destinare a sede, con finalità di carattere educativo, culturale e sociale, dell'Istituzione stessa.
2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura, corredata di una relazione illustrativa degli interventi da effettuare e da un preventivo di massima della spesa. Il finanziamento predetto può essere erogato in via anticipata ed in un'unica soluzione. Il decreto di concessione del contributo ne stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione.
Art. 36
 Impianti sportivi di interesse
regionale ed interprovinciale
(programma 2.4.4.)
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2003.
3. L'onere complessivo di lire 4.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 1996, fa carico al capitolo 6137 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994, il cui stanziamento complessivo è elevato di lire 4.500 milioni, suddivisi in ragione di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1997 al 2003 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Nell'ambito delle funzioni di competenza regionale in materia di infrastrutture sportive, come individuate dall'articolo 37, comma 1, della legge regionale n. 10/1988, così come modificato dall'articolo 25, comma 4, della legge regionale n. 29/1990, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1994 per le finalità previste dall'articolo 5, commi 1, lettera b), e 3, della legge regionale n. 43/1980, come da ultimo sostituito dall'articolo 1 della legge regionale n. 23/1993.
6. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 6139 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 200 milioni per l'anno 1994.
7. Per le finalità previste dall'articolo 104, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, il finanziamento ivi autorizzato è incrementato di lire 300 milioni. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1994.
8. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 6135 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 300 milioni per l'anno 1994.
CAPO VI
 INTERVENTI NEL SETTORE
DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE
Art. 37
 Interventi nel settore delle bonifiche
(programmi 3.1.1. e 3.1.4.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 55, comma 1, della legge regionale 17 giugno 1993, n. 47, la misura massima del contributo che l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai sensi dell'articolo 55, comma 1, lettera a), legge regionale n. 47/1993 è elevata di lire 200 milioni annui.
2. In relazione al disposto di cui al comma 1 è autorizzato, nell'anno 1994, un limite d'impegno di lire 200 milioni.
3. Le annualità sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2003.
4. L'onere complessivo di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 1996, fa carico al capitolo 6778 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
5. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1997 al 2003 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
7. Le annualità relative al predetto limite, autorizzate per gli anni dal 1994 al 2003, sono ridotte di lire 200 milioni per ciascuno degli anni medesimi.
8. Lo stanziamento del capitolo 6546 del precitato stato di previsione della spesa è ridotto dell'importo complessivo di lire 600 milioni, suddiviso in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996.
9. Le riduzioni relative agli anni dal 1997 al 2003 vanno apportate sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.
Art. 38
 Provvedimenti per le produzioni vitivinicole
(programma 3.1.4.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 2 della legge regionale 21 marzo 1988, n. 13, relativamente alla concessione dei contributi negli interessi sui mutui, è autorizzato, nell'anno 1994, il limite di impegno di lire 230 milioni.
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 230 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2008.
3. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994 è istituito - alla Rubrica n. 24 - programma 3.1.4. - spese d'investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 6529 (2.1.243.4.10.10.) con la denominazione << Contributi negli interessi su mutui per la realizzazione di strutture e per l'acquisto di macchinari ed attrezzature destinati alla manipolazione, lavorazione, trasformazione e conservazione delle produzioni vitivinicole - fondi regionali >> e con lo stanziamento complessivo di lire 690 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 1996.
4. Al predetto onere di lire 690 milioni si provvede, relativamente a lire 230 milioni per l'anno 1994 ai sensi dell'articolo 8 e per lire 230 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996 mediante storno di pari importo dallo stanziamento iscritto al capitolo 6460 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996, intendendosi ridotta la relativa autorizzazione di spesa.
5. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1997 al 2008 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 40
 Programmi organici di sviluppo del settore agricolo
nei territori montani.
Interventi finanziati con fondi statali
(programma 3.1.7.)
2. Il contributo di cui al comma 1 è erogato all'ERSA in via anticipata ed in un'unica soluzione, ad avvenuta approvazione da parte della Direzione regionale dell'agricoltura del programma degli interventi di cui al comma 1, che l'ERSA è tenuto a presentare alla Direzione stessa, sulla base dei criteri fissati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'agricoltura.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni per l'anno 1994.
4. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994, è istituito, alla Rubrica n. 24 - programma 3.1.7. - spese d'investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - il capitolo 6796 (2.1.235.3.10.12) con la denominazione << Finanziamento straordinario all'ERSA per l'attuazione di un programma organico di sviluppo del settore agricolo nei territori montani >> e con lo stanziamento di lire 2.500 milioni per l'anno 1994.
5. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 2, lett. i), della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 36, come aggiunta dall'articolo 6 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna SpA un contributo straordinario di lire 1.000 milioni per l'anno 1994.
6. Per le finalità previste dal comma 5, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1994.
7. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994 è istituita alla Rubrica n. 24 - programma 3.1.7. Spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 6797 (2.1.243.3.10.10) con la denominazione << Contributo straordinario all'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna SpA per la partecipazione quale socio sovventore in società cooperative e loro consorzi >> e con lo stanziamento in termini di competenza di lire 1.000 milioni per l'anno 1994.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 5 da art. 49, comma 4, L. R. 9/1999
2 Integrata la disciplina del comma 5 da art. 3, comma 53, L. R. 12/2009
Art. 45

( ABROGATO )

Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Articolo abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
Art. 46

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 50

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 22, comma 1, L. R. 3/1999
Art. 52
 Sottoscrizione di azioni dell'Agenzia per lo sviluppo
economico della montagna SpA
(Programmi 3.5.1. e 1.6.2.)
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1994.
3. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico ai sottonotati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994, per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
a) capitolo 1551 - lire 500 milioni;
b) capitolo 1588 - lire 1.500 milioni;
i cui stanziamenti, in termini di competenza, sono elevati rispettivamente di lire 500 e 1.500 milioni per l'anno 1994.

4. Al predetto onere di lire 2.000 milioni per l'anno 1994 si provvede, rispettivamente per la quota di lire 500 milioni a carico del capitolo 1551 e per la quota di lire 1.500 milioni a carico del capitolo 1588, mediante storno di pari importo dallo stanziamento dei seguenti capitoli del citato stato di previsione della spesa:
a) capitolo 7204 - lire 500 milioni, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1993 e trasferita, ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze 7 aprile 1994, n. 13;
b) capitolo 1594 - lire 1.500 milioni;
intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

Art. 54
 Rimborsi alle Comunità montane e ad altri Enti locali
per l'occupazione giovanile.
Interventi finanziati con fondi statali
(programma 2.5.3.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 9, secondo comma, della legge regionale 22 gennaio 1986, n. 2, relativamente al completamento dei rimborsi da effettuare per il periodo compreso entro il limite temporale fissato dall'articolo 187 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l'anno 1994.
2. Il predetto onere di lire 5.000 milioni fa carico al capitolo 7861 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 5.000 milioni per l'anno 1994.
3. Al predetto onere di lire 5.000 milioni si provvede, in relazione al disposto di cui all'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 1990, n. 58, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8960 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia, costituito con i contributi speciali pluriennali assegnati dallo Stato >> dello stato di previsione precitato e tale importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1993 e trasferita, ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 22 del 26 aprile 1994.
Art. 64
 Finanziamenti straordinari per la
promozione turistica
(programma 3.4.3.)
1. Nell'ambito delle finalità previste dall'articolo 2, quarto comma, della legge regionale 9 maggio 1981, n. 26, così come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 13 giugno 1983, n. 50, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, tramite l'Azienda regionale di promozione turistica, finanziamenti anche alle seguenti iniziative ritenute di rilevante valore promozionale in deroga ai criteri fissati con deliberazione della Giunta regionale dell'11 febbraio 1993, n. 587:
a) Festival e premio Internazionale G. Tartini;
b) RCT - Restauro, Conservazione e Tutela dei beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici a cura dell'Ente Fiera di Udine;
c) Manifestazione calcistica << Si fa...gol >> della Squadra nazionale italiana cantanti;
d) Celebrazioni per il Centenario della nascita di Ottavio Bottecchia.

2. Alle finalità di cui al comma 1 si fa fronte a valere sulla spesa autorizzata tra le variazioni in aumento di cui all'annessa tabella B a carico del capitolo 8358 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 67

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 59, comma 1, L. R. 17/1997
Art. 69

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 56, comma 1, lettera d), L. R. 17/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
Art. 70

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 13, comma 8, L. R. 10/1997 con effetto, ex articolo 32 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.