Legge regionale 07 giugno 1994, n. 9 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Disposizioni modificative di leggi regionali concernenti gli interventi nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976 nonché della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, in materia di edilizia residenziale pubblica.
Art. 2
 
1. Al comma 4 dell'articolo 78 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, come modificato dall'articolo 53 della legge regionale 8 giugno 1993, n. 37, le parole << per eguale periodo >> sono sostituite dalle parole << per eguali periodi >>.
Art. 3
 
1. Al comma 4 dell'articolo 34 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, come da ultimo sostituito dall'articolo 76 della legge regionale 8 giugno 1993, n. 37, le parole << 31 dicembre 1993 >> sono sostituite dalle parole << 31 dicembre 1994 >>.
Art. 6

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 7

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 9
 
1. In deroga alla disciplina dei contributi di cui agli articoli 15 e 16 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e nei limiti degli indici parametrici definiti ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, ai proprietari, in possesso di tutti i requisiti di legge, di immobili inclusi negli ambiti edilizi di intervento unitario di cui all'articolo 11 della legge regionale n. 30/77 e alla legge regionale 7 settembre 1990, n. 44, spettano i contributi a totale copertura delle spese di progettazione, direzione lavori e di esecuzione delle opere di cui all'articolo 5, primo comma, lettera a), della legge regionale n. 30/77, nonché delle spese di progettazione delle opere di cui all'articolo 5, primo comma, lettere b) e c), della medesima legge regionale n. 30/77.
2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli interventi già appaltati prima dell'entrata in vigore della presente legge.
Art. 10
 
1. Non si fa luogo alla dichiarazione di decadenza dai contributi previsti dalla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, qualora, successivamente alla scadenza dei termini di ultimazione dei lavori, il Comune o la Segreteria Generale Straordinaria, prima dell'entrata in vigore della presente legge, abbiano dato corso all'esecuzione di interventi connessi con la riparazione dell'immobile ai sensi del terzo comma dell'articolo 13 della legge regionale n. 30/77, come inserito dall'articolo 14 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, e integrato dall'articolo 17 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35.
2. Nei casi di cui al comma 1, i provvedimenti dichiarativi della decadenza dai benefici contributivi, eventualmente assunti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, sono annullati e, per l'effetto, le somme eventualmente versate dagli interessati sono loro restituite su domanda da presentarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo fanno carico al capitolo 8624 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-96 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 12
 
1. All'articolo 38 della legge regionale 8 giugno 1993, n. 37, dopo le parole << con autorizzazione edilizia provvisoria >>, sono aggiunte le parole << ovvero con concessione edilizia >>.
2. Nei casi di cui all'articolo 38 della legge regionale 8 giugno 1993, n. 37, come modificato dal comma 1, i provvedimenti di diniego eventualmente adottati ai sensi della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono annullati e le domande relative vengono riesaminate ai fini della concessione del contributo.
Art. 13

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 18, comma 4, L. R. 40/1996
Art. 14

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 19, comma 3, L. R. 40/1996
Art. 15
 
1. Le domande intese ad ottenere i benefici previsti dall'articolo 40 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, pervenute alla Segreteria Generale Straordinaria entro il 31 marzo 1992, sono valide agli effetti della concessione del relativo finanziamento regionale, anche in deroga al disposto di cui all'articolo 55 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53.
2. I provvedimenti di diniego dei benefici sulle domande di cui all'articolo 40 della legge regionale n. 2/82, eventualmente adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono annullati e, per l'effetto, le domande stesse sono fatte valide ai fini della concessione dei contributi.
Art. 17
 
1. Le disposizioni abrogate a norma del comma 1 dell'articolo 168 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, continuano a trovare applicazione, anche oltre la data del 31 dicembre 1990 indicata al comma 2 del medesimo articolo 168, nei confronti di coloro che abbiano ottenuto, anteriormente alla predetta data, l'autorizzazione a trasferire il contributo in un dato Comune ed intendano ritrasferirlo, per motivi connessi alla irreperibilità di unità immobiliari, previo rilascio di una nuova autorizzazione regionale, nel Comune ove originariamente avevano maturato il diritto al contributo.
2. Il termine per la presentazione delle domande di trasferimento del contributo da parte dei soggetti considerati al comma 1 è stabilito in sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 18

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 22, comma 1, L. R. 24/1999
Art. 19

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 22, comma 1, L. R. 24/1999