Legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1994).
Art. 22
1. I finanziamenti assegnati dagli articoli 34, 35, 36, 39, 44, 47, 48, 54, 55, 82, 108 e 110 costituiscono, anche singolarmente, risorse finalizzate oltre che al perseguimento degli interessi pubblici promossi e tutelati dalle singole leggi di settore, al mantenimento della base occupazionale.
2. Ai fini di cui al comma 1 è istituito, ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, per il triennio 1994-1996, un Comitato interdipartimentale composto dagli Assessori competenti nella materia relativa agli interventi di cui al comma 1. Alle sedute del Comitato partecipa, altresì, con i compiti di cui all'articolo 36, comma 2, della legge regionale n. 7/1988, il Direttore dell'Agenzia regionale del lavoro.
5. Le Direzioni regionali competenti agli interventi di cui al comma 1 inviano trimestralmente alla Agenzia regionale del lavoro una relazione sugli interventi realizzati con i finanziamenti indicati al comma 1 nella quale sono indicate le ricadute sull'occupazione che si prevedono dall'attuazione di detti interventi.
6. L'Agenzia regionale del lavoro presenta annualmente alla Giunta regionale una relazione sugli effetti delle azioni promosse nell'anno ai sensi del presente articolo sull'occupazione.
Note:
1 La menzione all' Agenzia regionale del lavoro si intende riferita all' Agenzia regionale per l' impiego, come previsto dall' articolo 79 della L.R. 1/98.