Legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1994).
Art. 202
2. Per quanto concerne i finanziamenti ed i contributi concessi dall'1 gennaio 1987, la relativa imposta sul valore aggiunto dovuta dagli enti di cui al comma 1, può essere reimpiegata, qualora rimborsata dall'amministrazione finanziaria, in altre opere pubbliche o di pubblica utilità, nonché per manutenzione di opere, di impianti e di attrezzature fisse o mobili, e per altre iniziative comunque finalizzate al conseguimento dei fini istituzionali degli enti stessi.
4. La dimostrazione dell'avvenuto reimpiego delle somme recuperate deve avvenire entro il 31 dicembre 1995 per quanto concerne le somme recuperate entro il 31 dicembre 1993, ed entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui il recupero è avvenuto per quanto concerne le somme recuperate a partire dall'1 gennaio 1994.
Note:
1 Articolo interpretato da art. 47, comma 1, L. R. 13/1998
2 Comma 1 abrogato da art. 79, comma 1, L. R. 14/2002