Art. 17
Accordi di programma
Interventi finanziati con ricorso a mutuo
(programmi 0.5.2. e 0.6.3.)
1. In relazione al disposto di cui all'articolo 16, comma 1, è revocata la spesa di lire 1.000 milioni, autorizzata per lire 500 milioni con l'
articolo 102, comma 13, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, per l'anno 1993, e rideterminata e incrementata di ulteriori 500 milioni per l'anno 1994 con l'
articolo 74, comma 13, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, a carico del capitolo 2024 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
3. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 921 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
4. La spesa di lire 7.000 milioni per l'anno 1994, come rideterminata e incrementata con l'
articolo 74, comma 4, della legge regionale 1 febbraio 1993, n, 1, è ridotta dell'importo di lire 2.000 milioni, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 925 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
6. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 937 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.