Legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1994).
Art. 166
 Copertura finanziaria
2. Corrispondentemente alle rimodulazioni e revoche di spesa disposte con l'articolo 165 e, parallelamente, alle autorizzazioni di spesa disposte con gli articoli 162, limitatamente alla quota di lire 300 milioni, e 164, limitatamente alle quote per gli anni dal 1994 al 1996, è prevista la rimodulazione dell'entrata nella misura complessiva di lire 10.000 milioni dall'anno 1994 all'anno 1996, assegnata dallo Stato ai sensi e per le finalità delle disposizioni statali indicate al comma 1, ed iscritta sul capitolo 541 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
3. La quota di spesa autorizzata per l'anno 1997 con l'articolo 164 trova corrispondenza nell'attribuzione da parte dello Stato di pari importo per il medesimo anno, ai sensi e per le finalità delle disposizioni statali indicate al comma 1. L'entrata e la spesa correlate fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per l'anno medesimo.